Cass. sez. lav., 6.8.2002, n. 11791 – Recesso – Mancato preavviso – Conseguenze

La mancata concessione del termine di preavviso, ovvero di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge nè rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo corma,cod. civ.).