Cass. sez. lav., 22.6.1999, n. 6355 – Propagandista scientifico – Differenza rispetto all’agente di commercio

L’attività di propagandista non può essere ricondotta nell’ambito del contratto di agenzia caratterizzato dall’attività, svolta dall’agente, di convincimento del potenziale cliente ad effettuare ordinazioni di prodotti del preponente e dalla provvigione proporzionata al numero ed al valore dei contratti conclusi per suo tramite ed andati a buon fine, in quanto con la propaganda l’illustrazione delle qualità della merce può costituente caso mai il presupposto della promozione di singoli contratti di vendita della stessa da parte di soggetti sconosciuti al propagandista.