Cass. sez. lav., 2.5.2000, n. 5467 – Recesso per giusta causa

Il carattere autonomo del contratto di agenzia, che lo contraddistingue dal rapporto di lavoro subordinato, non esclude una estensione ad esso di uno specifico istituto proprio del lavoro subordinato e quindi non impedisce che alcuni istituti, previsti e regolati nelle norme sul lavoro subordinato, possano essere applicati anche al lavoro autonomo, quando ricorrano comuni esigenza di disciplina.Per questo motivo è applicabile al contratto di agenzia l’istituto del recesso per giusta causa previsto dall’art. 2119 c.c. per il rapporto di lavoro subordinato in applicazione di principi generali comuni a tutti i casi di recesso da rapporti continuativi.