Cass. sez. lav., 10.4.1999, n. 3545 – Mancata iscrizione a ruolo dell’agente – Conseguenze

Mentre la iscrizione al ruolo non costituisce condizione essenziale a fini del legittimo svolgimento dell’attività di subagente,l’art. 9 l. n. 316 del 1968 sancisce la nullità dei contratti di agenzia stipulati con persone non iscritte nello speciale ruolo previsto dalla stessa legge. Del resto, se il legislatore, con la legge del 1968 – ed in maniera ancora più incisiva – con la legge 3 maggio 1985 n. 204, con lo scopo di tutelare la categoria, ha fatto riferimento alla figura dell’agente, ma non a quella del subagente – al quale aveva dedicato una specifica considerazione nella legge del 1979 – è evidente che ha voluto ancora una volta segnare la linea di confine tra le due attività, ritenendo così lecita quella svolta dal subagente, per il quale non ha previsto la istituzione di un apposito albo.