Cass. Sez. Lav., 6.11.2000, n. 14436 – Recesso e preavviso

Nella regolamentazione del rapporto di agenzia il principio di autonomia contrattuale riconosce alle parti il potere di derogare convenzionalmente alla disciplina legale del recesso, anche con riguardo al preavviso – del quale quindi, pur in mancanza di apposita previsione, può essere contrattualmente stabilito l’obbligo, ovvero aumentata o ridotta la durata fino, al limite, ad escluderne la necessità. In questi termini vige il principio per il quale non sussistendo una correlazione necessaria tra recesso e preavviso, laddove il preavviso non è positivamente contemplato, debba escludersi che sussista per il recedente l’obbligo di concederlo, salvi gli eventuali riflessi che, nella valutazione del comportamento del recedente, può assumere la inosservanza dei doveri di correttezza e di buona fede nell’esecuzione del contratto, di cui agli art. 1175 e 1375 cod. civ.