Cass. civ. Sez. lavoro, 2.3.2006, n. 4630 – Preavviso
Il D.Lgs. n. 303 del 1991, di attuazione della Direttiva CE 86.653, ha modificato l’art. 1750 del codice civile col prevedere che, in caso di recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, ciascuna parte deve dare un preavviso non inferiore a un mese per il primo anno di durata del rapporto; duemesi per il secondo anno iniziato; tre mesi per il terzo anno iniziato; – Quattro mesi per il quarto anno; – cinque mesi per il quinto anno; sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente. Con la normativa comunitaria, il termine di preavviso diviene graduale, in rapporto all’anzianità di servizio dell’agente. Tale normativa è derogabile solo nel senso della previsione di termini di preavviso superiori a quelli di legge. La giurisprudenza di questa Corte ha inizialmente ritenuto che siffatta disciplina non fosse derogabile dalle parti, attraverso la pattuizione di una maggiore indennità di cessazione a fronte dell’esclusione del preavviso (Cass. 15.6.1994 n. 5795). Si è poi ritenuto che nel settore degli agenti di assicurazione fonte primaria del diritto al preavviso sia il contratto, mentre la disciplina legale entra in funzione solo in mancanza di esso (Cass. 11.7.2001 n. 9386). Infine con la sentenza 6.8.2002 n. 11791 si è affermato che, in caso di concessione di un termine di preavviso inferiore al dovuto, opera la norma imperativa la quale impone la concessione del preavviso. Anche se entrambe le normative sopra considerate (D.P.R. n. 303 del 1991 ed erga omnes risalente al 1959) sono derogabili in melius per il lavoratore, rimane il fatto che esse sono tra loro incompatibili, per avere la norma più recente (D.Lgs. n. 303 del 1991) modificato i termini di preavviso rapportandoli, tra l’altro, all’anzianità di servizio. D’altronde, nel caso di specie il limite fissato dalla norma più recente è inferiore a quello stabilito dalla norma meno recente. Ne deriva che il D.P.R. n. 303 del 1991 ha regolato diversamente la materia e quindi ha tacitamente abrogato il previgente erga omnes di cui alla L. n. 741 del 1959.