Obblighi e diritti dell’agente
Ai sensi dell’articolo 5 della legge 28.1.993 l’attività di promozione o nella conclusione di affari nell’ interesse del preponente deve essere improntata al requisito della diligenza dell’agente.
Obbligo dell’agente è quello di informazione.
Egli è quindi tenuto a fornire al preponente tutte le informazioni necessarie sulla situazione di mercato come anche a comunicare al preponente l’avvenuta conclusione di affari.
Il diritto alla provvigione matura solo in relazione a quegli affari alla cui conclusione l’agente ha partecipato attivamente.
L’agente non ha, salvo espresso conferimento, il potere di rappresentare il preponente.
Qualora l’agente concluda un contratto pur non avendone i poteri, il preponente è però tenuto, non appena avutane notizia, a informare l’altra parte contraente del suo mancato consenso all’affare.
Diversamente egli sarà obbligato ad adempiere al contratto stipulato a sua insaputa dall’agente.
L’agente non è autorizzato, salvo diversa pattuizione, a incassare i pagamenti della clientela.
Egli non può poi concedere sconti come anche modificare le condizioni di pagamento convenute.
L’agente è autorizzato a ricevere i reclami, le denunce di vizi e, più in generale, tutte le dichiarazioni con cui i clienti fanno valere i propri diritti nei confronti del venditore.
Valgono i diversi accordi intervenuti tra le parti.
Non è previsto un obbligo normativo espresso a carico dell’agente di non svolgere attività in concorrenza con quella del preponente.
Da ultimo si rileva che la legge austriaca vieta espressamente e dichiara nulli i patti di non concorrenza destinati ad avere efficacia per un periodo successivo alla fine del rapporto contrattuale.