Disegno di legge sulle liberalizzazioni

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.1.2007 si inserisce nel “pacchetto liberalizzazioni” ed ha la funzione di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato assicurando, nel contempo, ai consumatori finali migliori condizioni nell’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.


Interessanti sono, al riguardo, le disposizioni introdotte all’ art. 2, riguardanti gli agenti di commercio, i mediatori ed altri intermediari commerciali, che introducono notevoli semplificazioni in ordine all’inizio dell’attività.

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DISEGNO DI LEGGE: Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonchè interventi in settori di rilevanza nazionale

Consiglio dei Ministri: 25/01/2007

IMPRESE E PROFESSIONI PIU’ LIBERE

Art. 1

Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale ed alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchè la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare. Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti.

2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i principi della concorrenza, nonché una maggiore accessibilità al servizio da parte del consumatore, l’installazione e l’attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti e alle limitazioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte la disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Attività di intermediazione commerciale e di affari

1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:

a) agente di affari in mediazione;

b) agente immobiliare;

c) agente d’affari;

d) agente e rappresentante di commercio;

e) mediatore marittimo;

f) spedizioniere;

g) raccomandatario marittimo.

2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.

3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura verificano il possesso dei requisiti di legge degli esercenti le attività di cui al comma 1 ed iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) di cui all’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successivo regolamento di attuazione, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.

4. Per l’attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio1989, n. 39.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d’affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero crediti ed ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l’applicazione dell’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Per l’attività di agente o rappresentante di commercio, in attuazione della direttiva n. 86/653/CEE, è soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.

7. Per l’attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.

8. Per l’attività di spedizioniere è soppresso l’elenco autorizzato di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

9. Per l’attività di raccomandatario marittimo è soppresso l’elenco interprovinciale di cui all’articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro i successivi 60 giorni, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le modalità relative alla nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l’invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.

Art. 3

Componentistica dei veicoli a motore

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un’effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale PER la Motorizzazione civile, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione;

b) la certificazione di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e prove effettuate in conformità delle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti siano equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione del veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua i casi nei quali la sostituzione – fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b) – necessita di una verifica da effettuarsi a cura degli uffici provinciali della Motorizzazione, che dovranno certificare la corretta installazione, aggiornare la carta di circolazione e darne comunicazione agli uffici dell’Archivio nazionale dei veicoli soltanto ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuati gli enti di cui al comma 1, lettera a). Con decreto del Presidente della Repubblica si provvede ad adeguare il testo dell’articolo 236 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare statale di disciplina del settore dei veicoli a motore e loro rimorchi incompatibile con le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 4

Misure per la distribuzione del GPL

1. Dopo l’articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente:

“16-bis

1. Le aziende distributrici di GPL, proprietarie dei serbatoi installati presso gli utenti, devono concederli in locazione. Il locatario ha facoltà di acquistare il gas in regime di libera concorrenza ed il proprietario non ha alcuna esclusiva per quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere rimossi a richiesta del locatario, trascorsi 5 anni dalla loro installazione, a cura e spese del locatore. Alla scadenza, il contratto di affitto si rinnova per altri 5 anni, salvo disdetta presentata dal locatario con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. L’Autorità per il gas e l’energia elettrica vigila affinché il canone per la locazione sia tale da far conseguire un ragionevole utile al locatario, in relazione all’investimento effettuato, con l’esclusione di possibili rendite di posizione. Agli adempimenti amministrativi relativi all’istallazione e gestione del serbatoio e alla relativa assicurazione provvede l’azienda che ne ha le proprietà.

2. L’articolo 18, commi 7 e 8, ed ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con il presente articolo sono abrogati a decorrere dalla sua entrata in vigore.

3. Le regioni e i comuni adeguano le proprie norme al presente articolo entro il termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

4. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere alla data della sua entrata in vigore entro il termine di 180 giorni dalla data stessa.”

Art. 5

Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra degli aeroporti civili

1. Il Ministero dei trasporti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verifica il grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili.

2. Nel caso in cui risulti insufficiente il grado di concorrenza nel mercato dei servizi aeroportuali a terra, il Ministero dei trasporti indica le misure ed i correttivi concreti che possono realizzare una effettiva liberalizzazione nel settore. Salvi i poteri ispettivi e sanzionatori delle amministrazioni indipendenti preposte alla vigilanza del mercato, il Ministero adotta i provvedimenti volti a garantire una effettiva concorrenzialità del mercato, eventualmente disponendo che gli enti gestori degli aeroporti indichino procedure di evidenza pubblica, liberino infrastrutture aeroportuali per la loro messa disposizione degli operatori, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del trasporto aereo, e destinino una parte dei loro ricavi al finanziamento delle strutture di accesso all’aeroporto e delle infrastrutture di handling.

Art. 6

Misure in materia di trasporto ferroviario

1. La disciplina del settore del trasporto ferroviario è improntata ai seguenti principi: separazione fra autorità regolatrice e gestore della rete; efficiente gestione della rete, anche attraverso l’allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri; professionalità e capacità organizzativa degli operatori privati che intendono prestare il servizio di trasporto pubblico di passeggeri e merci su rotaia e utilizzare le infrastrutture in possesso del gestore, sulla base di contratti di servizio a condizioni uniformi e non discriminatorie; destinazione di quota parte dei proventi dei contratti di servizio relativi all’utilizzo della rete ferroviaria alla manutenzione del materiale rotabile.

2. Il Ministero dei trasporti avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’indagine conoscitiva volta a incentivare l’efficienza del gestore della rete e a garantire l’allocazione non discriminatoria della capacità della rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri, nonché sul mercato del materiale rotabile. A seguito dell’indagine conoscitiva, da concludersi, entro sei mesi dall’avvio, il Ministero dei trasporti adotta i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l’effettiva liberalizzazione del settore e ordina al gestore della rete di porre in essere tutti gli atti organizzativi necessari a garantire l’accesso alla rete da parte di soggetti terzi aventi i requisiti imprenditoriali occorrenti e prefissati per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.

3. Con regolamento del Ministero dei trasporti, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dei titolari dei contratti di servizio e i requisiti organizzativi minimi che connotano le imprese di trasporto ferroviario. Con il medesimo regolamento sono determinati i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale che devono sussistere anche in capo ai componenti degli organi di amministrazione e gestione quando le imprese esercenti i servizi hanno forma organizzativa societaria.

Art. 7

Misure in materia di trasporto innovativo

1. Ai fini dell’articolo 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione, ed allo scopo di promuovere la funzionale crescita ed innovazione del settore del trasporto locale, il rilascio di licenze e autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto locale di carattere innovativo non è soggetto a limitazione numerica. Per trasporto pubblico locale innovativo si intende la diffusione dei servizi quali uso multiplo, condivisione dei veicoli, trasporto ecologico e trasporto per categorie disagiate.

2. I comuni favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l’incentivazione dei servizi di cui al comma 1.

3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti fissa con proprio decreto i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui debbono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo, sia quali imprenditori individuali sia in forma societaria o consorziata.

4. I comuni predispongono una Carta dei servizi di trasporto innovativi afferente alle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l’altro, la disciplina tecnica relativa:

a) all’elencazione dei servizi offerti e alle relative formule di pagamento e abbonamento;

b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e frequenza dei trasporti;

c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e smistamento delle richieste mediante call center, rete internet e telefonia mobile;

d) alle modalità di rendicontazione e fatturazione del servizio;

e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.

5. I prestatori del servizio di trasporto locale di carattere innovativo sono tenuti all’osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto innovativi e, nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, sono tenuti a corrispondere un indennizzo a favore dei fruitori del servizio, nella misura stabilita dal comune con la medesima carta.

6. L’adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4 costituisce titolo preferenziale per i comuni ai fini dell’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8

Incentivi

1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.

2. Dal regolamento di cui al comma 1 non devono derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO II

IMPRESA PIU’ FACILE

CAPO I

Abolizione e semplificazione degli adempimenti amministrativi per gli impianti produttivi

Art. 9

Principi generali relativi al procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive

1. Le dichiarazioni e le domande di cui del presente Capo sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune sede dell’impianto, di seguito denominato “sportello unico”.

2. Il comune designa l’ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle disposizioni del presente Capo in caso di mancata attivazione dello sportello unico.

3. Le altre amministrazioni pubbliche interessate al procedimento trasmettono immediatamente allo sportello unico le denunce e domande ad esse eventualmente presentate, dandone comunicazione al richiedente.

4. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell’Amministrazione ed i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica. Lo sportello unico assicura gratuitamente, d’intesa con le Camere di commercio e le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai privati che ne facciano richiesta.

5. Lo sportello unico, oltre ad assicurare l’informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e le domande presentate ai sensi del comma 1, sul loro iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall’ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l’uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.

6. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche in forma associata, ovvero attribuendo allo stesso le competenze dello sportello unico per l’edilizia e di altri uffici comunali preposti al rilascio di titoli autorizzatori.

7. Sono esonerati dall’acquisizione delle autorizzazioni, concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti, purché non comportino ulteriori lavori o interventi, gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate, istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree, le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

8. Qualora risulti che il progetto di impianto produttivo, pur conforme alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e sulla pubblica incolumità, contrasta con lo strumento urbanistico e lo stesso strumento non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, la conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è convocata in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, ed in tale sede acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al Consiglio comunale, che delibera senza ritardi sulla variante urbanistica, con decisione definitiva ove la regione abbia già manifestato il proprio assenso nella conferenza dei servizi. In caso di decisione negativa, il Consiglio comunale può deliberare una diversa localizzazione, ovvero diverse modalità di realizzazione del progetto. In tal caso, la conclusione della conferenza di servizi, se conforme alla delibera, non richiede un’ulteriore delibera del Consiglio comunale.

9. Resta a carico degli interessati il pagamento delle spese e dei diritti previsti da leggi statali e regionali, in misura pari agli importi relativi ai procedimenti autorizzatori di cui alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, ridotti della metà per i profili di procedimento attivati dalla presentazione della dichiarazione di conformità. Le Amministrazioni interessate utilizzano tali importi ai fini dei controlli sul territorio, per i quali non può essere richiesto alcun corrispettivo all’impresa interessata.

10. Nei casi in cui, eccezionalmente, non sia tecnicamente possibile provvedere per via telematica, l’Amministrazione interessata provvede alla trasmissione con modalità equipollenti atte a garantirne la tempestività. Il soggetto o, eccezionalmente, l’amministrazione che siano privi delle strutture tecniche necessarie, possono partecipare alla conferenza dei servizi per via telematica accedendo con i propri rappresentanti alla sede di altra amministrazione partecipante in possesso delle predette strutture, che deve garantirne l’accesso.

Art. 10

Dichiarazione unica per l’immediata realizzazione degli impianti produttivi

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi qualora le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge richiedano una o più dichiarazioni o autorizzazioni.

2. Sono impianti produttivi gli insediamenti di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.

3. Chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento, corredata dagli elaborati progettuali e dalla dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa sotto la propria responsabilità dal progettista dell’impianto o dell’intervento dichiarato, che a tal fine deve essere munito di idonea assicurazione per responsabilità professionale.

4. Lo sportello unico rilascia contestualmente la ricevuta che, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, costituisce titolo per l’immediato avvio dell’intervento dichiarato e che vale anche quale titolo edilizio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11.

5. La dichiarazione di conformità di cui al comma 3 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi ed urbanistici e quelli attinenti ai prescritti pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza quando la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni discrezionali.

6. Per gli ulteriori profili non rientranti nelle ipotesi previste dall’articolo 11 e suscettibili di dichiarazione di conformità, l’immediato avvio dell’intervento è subordinato alla previa presentazione di una dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un ente tecnico accreditato, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all’imprenditore interessato all’intervento.

7. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell’impianto, lo sportello unico d’ufficio ovvero su richiesta dell’interessato o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, convoca una riunione, anche per via telematica, di cui viene redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulle caratteristiche dell’impianto, il relativo verbale vincola le parti.

Art. 11

Casi di esclusione dall’immediato avvio dell’intervento

1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all’articolo 10 è esclusa per i profili attinenti:

a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;

b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;

c) alla tutela dell’ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la vigente normativa richiede una autorizzazione espressa.

2. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all’articolo 10 previa dichiarazione di conformità non si applica altresì:

a) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali;

b) ai casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;

c) alle medie e alle grandi strutture di vendita per i profili attinenti all’autorizzazione commerciale;

d) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;

e) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;

f) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;

g) alle attività e agli impianti concernenti l’utilizzo di frequenze radio.

Art. 12

Autorizzazione degli impianti produttivi mediante conferenza dei servizi per via telematica

1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 10 la dichiarazione di conformità è corredata anche dalle necessarie domande di autorizzazione, che sono immediatamente trasmesse dallo sportello unico per via telematica alle amministrazioni competenti. Lo sportello unico provvede altresì alla convocazione della conferenza dei servizi che si svolge per via telematica.

2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’articolo 14-ter, alla fine del comma 01 sono inserite le seguenti parole: “e può svolgersi per via telematica”. i;

b) nell’articolo 14-ter, dopo il comma 01, sono inseriti i seguenti:

“02. La convocazione della conferenza è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l’articolo 10, comma1, lettera b).

03. Alla conferenza partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte in conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le Amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.”;

c)articolo 14-ter, al comma 9, le parole: “Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce” sono sostituite dalle seguenti: “Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono”.

3. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell’interessato; decorso tale termine si provvede a norma dell’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Se il progetto dell’impianto è munito della dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall’imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza che siano intervenuti atti interdettivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-quater.

5. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell’ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5, e 10 dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13

Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo

1. L’interessato comunica allo sportello unico la ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell’impianto a collaudo lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato indipendente, ovvero da professionisti abilitati ai sensi della normativa vigente, scelti dall’imprenditore ma diversi dal progettista dell’impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente o economicamente, in modo diretto o indiretto, all’impresa.

3. Il certificato positivo di collaudo, di cui al presente articolo, consente l’immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Amministrazioni competenti.

Art. 14

Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento

1. A seguito della realizzazione o di modifiche dell’impianto di cui al presente Capo, anche successive al rilascio del certificato di cui all’articolo 13, comma 3, resta fermo il potere delle Amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell’impianto alla normativa vigente e di adottare le misure interdittive o conformative necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all’interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza dei servizi secondo le disposizioni del presente Capo, ai fini della loro verifica congiunta. Le misure individuano le modifiche progettuali necessarie ed i tempi e le modalità di adeguamento dell’impianto, che l’imprenditore è tenuto a rispettare al fine di non incorrere nell’applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le Amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L’interessato può chiedere la convocazione della conferenza dei servizi ai sensi del comma 1, ai fini della conferma delle misure cautelari entro i 30 giorni successivi alla richiesta

3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente Capo o di eventuali autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al presente capo, gli atti sono trasmessi alla competente Procura della Repubblica, nonché al relativo ordine professionale. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell’impresa.

Art. 15

Svolgimento dei controlli sulle attività produttive

1. Al fine di favorire l’efficacia e la trasparenza dell’attività di controllo sul territorio, i Presidenti delle regioni, i capi degli uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio ed i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le Amministrazioni competenti, per definire le modalità ed i criteri per l’effettuazione dei controlli.

2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e tempi compatibili con lo svolgimento dell’attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.

3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e associazioni, senza preavviso, fatta salva la eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell’interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibile a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse di cui al comma 1, i criteri adottati per la loro effettuazione, i controlli svolti ed i relativi esiti.

4. Il Governo, le regioni o gli enti locali concordano in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli articoli 4, comma 1, ed 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di cui al comma 2 ritenute essenziali ai fini della effettuazione dei controlli, la cui violazione determina il diritto dell’imprenditore interessato ad un indennizzo forfettario a carico dell’Amministrazione, la cui corresponsione prescinde dall’esito del controllo, nonché la misura del predetto indennizzo. Resta salva la possibilità di rivalsa dell’Amministrazione nei confronti dei dirigenti ed impiegati responsabili.

Art. 16

Delega in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazioni e di dichiarazioni di conformità, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell’EA (European co-operation for accreditation), anche al fine di consentire loro di operare ai sensi delle disposizioni del presente Capo;

b) previsione che gli stessi enti siano iscritti in un elenco conservato presso il Ministero dello sviluppo economico, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del medesimo Ministero;

c) revisione dei rapporti convenzionali e negoziali fra pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la necessaria trasparenza, competenza ed imparzialità in materia di norme tecniche e accreditamento degli enti di certificazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-regioni. Decorsi trenta giorni, i provvedimenti possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi all’entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto dei medesimi criteri direttivi e con le stessa procedura. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 17

Delega per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo, anche integrando i decreti legislativi di cui all’articolo 5 della legge 28 novembre 2005, n. 246, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i principi ed i criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati, ai sensi della presente legge, ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

b) abrogazione, dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statali non individuate ai sensi della lettera a).

2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all’articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze, dell’interno, della salute, dell’ambiente e tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Entro i due anni successivi all’entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto dei medesimi criteri direttivi e con la stessa procedura.

4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di propria competenza, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano, entro il medesimo termine, secondo i propri statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 18

Abrogazioni e misure transitorie e di attuazione

1. Le disposizioni del presente Capo entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le medesime disposizioni trovano applicazione per i procedimenti avviati oltre il termine di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore. A decorrere dallo stesso termine sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione di legge o di regolamento statali incompatibili.

3. Le regioni ed i comuni possono prevedere che la disciplina dei procedimenti per la realizzazione e modifica degli impianti produttivi, vigente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente Capo, continua a trovare applicazione durante i 180 giorni successivi, fermo restando le disposizioni del comma 5 e l’obbligo dei comuni di rendere operativo lo sportello unico e delle regioni di intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza.

4. Resta comunque ferma la facoltà degli interessati, per il medesimo periodo di cui al comma 2, di presentare alle amministrazioni competenti le dichiarazioni e le domande di autorizzazione secondo la normativa previgente.

5. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di disciplinare l’istituzione degli sportelli unici ed i poteri di controllo sostitutivo regionali e statali.

6. Con uno o più decreti del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adottati ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il termine di cui al comma 2, sono individuate le regole tecniche e le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo relative all’applicazione di strumenti informatici e telematici, ivi comprese le modalità di partecipazione alla conferenza di servizi di cui all’articolo 12 da parte di soggetti non in possesso di idonei strumenti e le modalità di redazione e di sottoscrizione del verbale della conferenza dei servizi per via telematica.

CAPO II

Ulteriori misure per le imprese

Art. 19

Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento

1. Il proprietario e il gestore dell’impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunica all’ASL territorialmente competente l’avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l’impianto è installato a regola d’arte ed in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie ed allegando la conforme attestazione di un professionista abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.

2. Ai sensi del comma 1, il professionista attesta le prove e le verifiche effettuate a regola d’arte ed il relativo esito. Il gestore ed il professionista attestano, altresì, l’assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico , diretto o indiretto, del professionista con il fabbricante, il distributore, l’installatore ed il gestore dell’impianto.

3. Decorsi 30 giorni dall’invio della documentazione di cui ai commi 1 e 2, l’impianto può essere messo in funzione.

4. L‘ASL effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici muniti di adeguata competenza tecnica, le verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti comunicati, nonché in caso di esito negativo le verifiche di tutti gli impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti, pubblicando periodicamente su internet l’elenco delle verifiche e le relative risultanze.

5. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei casi di riqualificazione periodica e di riparazione e modifiche, fermo restando la continuità di funzionamento dell’impianto per il quale la comunicazione sia avvenuta nel tempo prescritto.

6. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento di cui all’articolo 194 del decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547. In tale caso la comunicazione è effettuata all’ASL o a diverso ente individuato dalla legge regionale in materia prevenzionale degli infortuni.

7. Il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni e disposizioni applicative, è abrogato.

Art. 20

Delega in materia di procedure semplificate per il rilascio del certificato di prevenzione incendi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, preordinati ad assicurare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, una semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, che assicuri una effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi delle imprese, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;

b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad una espressa disciplina tecnica;

c) disciplina dell’istituto “di inizio attività” di cui al comma 5 dell’articolo 3 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37;

d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;

e) individuazione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici ed assoggettate a norme tecniche, che per quelle complesse.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni, i provvedimenti possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto dei medesimi criteri direttivi e con la stessa procedura.

Art. 21

Delega in materia di disposizioni fiscali per favorire la capitalizzazione delle imprese

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme dirette a favorire l’intervento nel capitale di rischio delle società da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e l’ammissione alla quotazione dei titoli di partecipazione nei mercati regolamentati della UE o dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; le norme dovranno essere emanate in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per le società di capitali, applicazione sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione di collocamento in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell’Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ovvero loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in partecipazioni in società di capitali, di un aliquota dell’imposta sul reddito delle società ridotta, rispetto a quella ordinaria, non inferiore al 20 per cento; possibilità di prevedere, in alternativa alla riduzione di aliquota, la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all’ingresso nel capitale degli organismi suddetti e ad essi corrisposti; fissazione di un tetto massimo al risparmio d’imposta fruibile in ciascun periodo in termini di aliquota ridotta ovvero in termini di deduzione dall’imponibile; possibilità di condizionare l’applicazione della disciplina alla sottoscrizione da parte di detti organismi di investimento di una quota del capitale non superiore a un determinato limite massimo sia in termini assoluti, che in termini percentuali; cessazione dal beneficio dell’aliquota ridotta, ovvero della deduzione dall’imponibile di una quota dei dividendi, in caso di successiva alienazione delle partecipazioni acquisite da parte dell’originario organismo sottoscrittore a soggetti diversi da organismi di investimento con caratteristiche analoghe;

b) deduzione, in aggiunta a quella già spettante in base alle ordinarie regole del reddito d’impresa, delle spese sostenute per l’ammissione alla quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell’Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; limitazione della deduzione ai soli effetti dell’imposta sul reddito delle società; previsione di un limite massimo in valore assoluto dell’ammontare deducibile e possibilità di ripartirne l’imputazione, a prescindere dai criteri valevoli per la deduzione ordinaria, nell’arco massimo di tre periodi d’imposta.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall’assegnazione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possono essere adottati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.

5. Dall’attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all’articolo 33 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22

Misure di semplificazione in materia di cooperazione

1. All’articolo 2545-octies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di cui all’articolo 2513, l’obbligo di cui al secondo comma è sospeso per il primo biennio successivo a tale perdita.”.

2. Al comma 10 dell’articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è abrogata la lettera c).

Art.23

Interventi a favore delle imprese di spettacolo

1. Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e settori, attività teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.

2. A tale fine, le imprese dello spettacolo usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalle normative vigenti per le piccole e medie imprese, in applicazione del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005.

3. I decreti del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 dicembre 2005 sono conseguentemente modificati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24

Pubblicazione informatica dell’albo pretorio

1. Il Governo, le regioni e gli enti locali promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di prevedere la pubblicazione anche in via informatica degli atti nell’albo pretorio di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese

1. Ai fini dell’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l’impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un’autocertificazione corredata dall’autorizzazione ad effettuare la necessaria acquisizione di dati presso la pubblica amministrazione, ferma restando l’esclusione dalle procedure di ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico in caso di dichiarazione mendace.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i certificati la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.

Art. 26

Misure in materia di rappresentanza dell’imprenditore e compimento di atti telematici

1. All’articolo 2209 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“ Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese di copia del verbale della deliberazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa.”.

2. Il conferimento da parte di un imprenditore ad un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.

3. Qualora venga esibita la documentazione di cui al comma 2 è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della procura in forme diverse.

4. Per le imprese il rilascio della procura per il compimento di operazioni telematiche verso la pubblica amministrazione può avvenire, previa richiesta sottoscritta congiuntamente dall’imprenditore e dal procuratore, mediante rilascio e trasmissione al registro delle imprese di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato. La modifica e la revoca dei poteri conferiti sono disciplinate dall’articolo 2207 del codice civile.

Art. 27

Tenuta dei libri obbligatori ed elenco soci

1. All’articolo 2470 del codice civile il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

“2470. Efficacia e pubblicità. – Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese secondo quanto previsto dal successivo comma.

L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro venti giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l’iscrizione sono effettuati a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione di cui all’articolo 2022.”.

2. E’ abrogata la disposizione di cui al n. 1), primo comma, dell’art. 2478 del codice civile.

3. All’articolo 2478-bis, secondo comma, le parole: “e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali” sono abrogate.

TITOLO III

SCUOLA, IMPRESE E SOCIETA’

Art. 28

Norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale

1. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all’articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riordinati e potenziati come istituti tecnico–professionali appartenenti al sistema dell’istruzione secondaria superiore e sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore; i predetti istituti di istruzione sono organicamente strutturati sul territorio attraverso stabili collegamenti con il mondo del lavoro e dell’impresa, ivi compreso il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l’università e la ricerca.

2. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell’ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale dal definire ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l’orientamento agli studi universitari e al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore.

3. Sono adottate apposite linee-guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale attuati dalle strutture formative comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi in un apposito repertorio nazionale.

4. Alla disciplina delle materie di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, ed alla revisione dei profili educativi di cui agli allegati A e B al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e delle indicazioni nazionali allegate al medesimo decreto legislativo si provvede con regolamenti adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al presente comma, anche relativamente agli istituti tecnico-professionali previsti dal presente articolo.

Art. 29

Delega in materia di organi collegiali delle istituzioni scolastiche

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, nel rispetto dell’autonomia scolastica, per la ridefinizione delle funzioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche al fine di garantire un maggiore raccordo tra le stesse e istituzioni, enti, imprese ed associazioni operanti nel territorio, nonché per assicurare una maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione del collegamento delle scuole con le comunità locali ed attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) previsione della possibilità per le istituzioni scolastiche di far partecipare agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanze delle autonomie locali, delle Università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul territorio;

c) attribuzione alla giunta esecutiva, di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di funzioni di supporto e collaborazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio di circolo o di istituto, in merito alle decisioni di rilevanza economico – finanziaria, nonché in materia di gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche autonome e di gestione delle risorse derivanti alle scuole da donazioni o da altri contributi secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

d) previsione della possibilità di istituire, all’interno di ciascuna istituzione scolastica, un comitato tecnico volto a supportare e monitorare la corretta attuazione del piano dell’offerta formativa durante l’intero anno scolastico;

e) previsione di specifici corsi di formazione per i dirigenti scolastici e per i direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio, organizzati dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzati al più efficace esercizio delle rispettive funzioni. Allo svolgimento dei predetti corsi è destinata una quota delle risorse di bilancio previste per la formazione.

Art. 30

Fondo di perequazione

1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l’assegnazione perequativa di cui all’articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un apposito fondo denominato “Fondo perequativo”. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l’assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del fondo è fissata nella misura del cinque per cento della dotazione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997.

Art 31

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il termine di trentasei mesi previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge 12 luglio 2006, n. 228, per l’adozione delle disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

2. All’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’articolo 1, comma 8, della legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole: “a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2008-2009” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2009-2010”.

3. Al decreto legislativo n. 226 del 2005 sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) il comma 1 dell’articolo 1 è abrogato;

b) nell’articolo 2, al comma 3 sono soppressi i riferimenti agli allegati C/3 e C/8; nel comma 6, i riferimenti ai licei economico e tecnologico; nei commi 7 e 8, i riferimenti ai percorsi liceali economico e tecnologico;

c) nell’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;

d) nell’articolo 12, il comma 5 è abrogato;

e) nell’articolo 25, i commi 2 e 3 sono abrogati;

f) nell’allegato B sono soppresse le voci relative al liceo economico e al liceo tecnologico;

g) l’allegato D-bis è soppresso.

4. Dalle abrogazioni di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005 sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.

5. All’attuazione del presente titolo si provvede nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze esercitate nella materia dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e DI Bolzano.

TITOLO IV

CITTADINO E CONSUMATORE

Art. 32

Nullità della clausola di massimo scoperto

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata del prelevamento della somma sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. I contratti in corso sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

Delega in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento

1. Al fine di favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari ed amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino della disciplina in materia di sistemi di pagamento, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell’obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonchè attraverso servizi telematici e telefonici, previa stipulazione di convenzioni, tramite procedura competitiva, con banche e loro associazioni, volte ad escludere che dall’applicazione del presente articolo derivino oneri o aggravi finanziari per i cittadini e per l’amministrazione;

b) graduale estensione dell’obbligo di cui alla lettera a) ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni e ad altri soggetti, appartenenti a specifiche categorie economiche;

c) introduzione di una soglia massima oltre la quale lo stipendio, la pensione ed i compensi comunque corrisposti in via continuativa a prestatori d’opera non possono essere corrisposti in contanti o con assegni;

d) previsione di misure per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal denaro contante e dagli assegni;

e) introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, nell’invarianza del gettito, per favorire la dotazione, anche per i soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica;

f) revisione, nell’invarianza del gettito, della disciplina concernente l’imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie in modo da agevolare il trattamento tributario di quelle effettuate in via telematica ed elettronica e la tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo;

g) superamento progressivo dell’obbligo di trasmissione dell’elenco clienti e fornitori in ragione della graduale introduzione dell’emissione della fattura in forma elettronica;

h) individuazione di strumenti idonei a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori ed i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all’utilizzo di moderni sistemi di pagamento, anche mediante la semplificazione delle procedure da realizzare in via regolamentare o con l’adozione di provvedimenti amministrativi generali ed in coordinamento con le autorità che regolano il settore;

i) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti;

l) introduzione di una adeguata disciplina transitoria volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina;

m) previsione che gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale siano autorizzati a stipulare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con Poste Spa o con banche e istituti di credito, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione presso i propri iscritti di carte di pagamento che consentano la riscossione delle prestazioni previdenziali presso gli sportelli automatici degli uffici postali e degli istituti di credito.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall’assegnazione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possono essere adottati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.

5. Dall’attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all’articolo 21 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le regole tecniche per l’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottate con le modalità e secondo le procedure di cui all’art. 71, commi 1 e 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 34

Famiglie di invalidi civili minori

1. All’articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Nei casi in cui la concessione dell’indennità si fonda sulla frequenza, da parte del minore, di scuole, pubbliche o private di ogni ordine e grado, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l’obbligo di comunicare all’INPS l’eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell’indennità.”.

TITOLO V

SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME E DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA DEI VEICOLI

Art. 35

Portabilità della targa

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, nel rispetto delle finalità di sicurezza, di ordine pubblico e della certezza delle situazioni giuridiche, il regime personale della targa dei veicoli, che consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare, nonché l’identificazione del proprietario del veicolo.

Art. 36

Regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all’articolo 2683, numero 3), e all’articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, a norma del terzo comma dell’articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo ed il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono registrati nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui al presente Titolo. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione.

3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all’articolo 39, che devono essere adottate garantendo l’invarianza del gettito.

Art. 37

Personale del pubblico registro automobilistico

1. Al personale dell’Automobile Club d’Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33,34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art 38

Disposizioni in materia fiscale

1. Agli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo ed il pignoramento dei beni continua ad applicarsi l’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 39

Regolamenti di attuazione

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2 dell’articolo 36, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché per lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione, il deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell’intestatario della carta di circolazione. Con gli stessi regolamenti è adeguato alla nuova disciplina il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, adottato con D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, e sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all’Archivio nazionale dei veicoli e del personale eventualmente occorrente, da trasferire ai sensi dell’articolo 37, nonché le altre norme transitorie eventualmente necessarie; sono, inoltre, individuate tutte le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni del presente Titolo, garantendo l’invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall’attività del PRA, ove destinate al funzionamento dello stesso.

Art. 40

Sanzioni

1. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facoltà d’acquisto o l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni sulle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

3. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Ai gestori dei centri di raccolta e vendita degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che alienano, smontano o distruggono gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari, si applica la sanzione prevista dall’articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. L’acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 dell’articolo 36, che omette di effettuare l’annotazione e la registrazione previste al medesimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.300. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l’adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui al presente Titolo.

Art. 41

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente Titolo e dei regolamenti di cui all’articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data sono abrogati:

a) nel codice civile, nella rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro VI le parole: “e agli autoveicoli”; il numero 3) dell’articolo 2683; al primo comma dell’articolo 2695, le parole: “, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli”; al secondo comma dell’articolo 2810, le parole: “e gli autoveicoli” e il terzo comma dell’articolo 2810;

b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, ad eccezione dell’articolo 29;

c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

d) l’articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni;

e) l’articolo 78, comma 1, ultimo periodo, l’articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l’articolo 94, l’articolo 95, l’articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l’articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

f) l’articolo 245 e l’articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 42

Collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali

1. Il Governo e le regioni promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori, nonché di garantire la piena applicazione e il monitoraggio degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

Art. 43

Invarianza della spesa

1. Dalla presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi o minori entrate per la finanza pubblica.

2. Le attività e gli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 5, 8, 9, 13, comma 3, 14, comma 1, 15, comma 4, 19, comma 4, 24 e 33, sono svolte dalle amministrazioni competenti nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché delle risorse umane e strumentali, previste e disponibili a legislazione vigente.