BRASILE – Esclusiva
L’esclusiva rappresenta un elemento naturale del contratto di agenzia nel diritto brasiliano di modo che, in assenza di un diverso accordo tra le parti, nella medesima zona e per lo stesso genere di prodotti, la preponente non può avvalersi di altri agenti nè l’agente può assumere l’incarico per conto di aziende tra loro concorrenti.
L’ art. 711 codigo civil prevede infatti che “salvo ajuste, o proponente não pode constituir, ao mesmo tempo, mais de um agente, na mesma zona, com idêntica incumbência; nem pode o agente assumir o encargo de nela tratar de negócios do mesmo gênero,à conta de outros proponentes”.
Ciò porta quindi a far ritenere che la regola generale, nel vigente Codice brasiliano, è l’ esclusività dell’area e del ramo o dell’incarico, salvo espresso accordo (ajuste), mentre, dall’altro lato, la pluralità è l’eccezione.
Evidenti sono quindi le analogie con l’ art. 1743 c.c. italiano.