BRASILE – Diligenza dell’agente
Diversamente dal codice civile italiano, dove il dovere di diligenza dell’agente viene ricavato dall’ art. 1176 c.c. – norma di carattere generale applicabile ad ogni debitore – nel codice civile brasiliano il dovere di diligenza dell’agente viene espressamente previsto da un’ apposita norma.
L’ art. 712 dispone infatti che “o agente, no desempenho que lhe foi cometido, deve agir com toda diligência, atendo-se às instruções recebidas do proponente”.
Valutazione della diligenza che dovrà quindi sottostare ad una preliminare valutazione circa l’osservanza, da parte dell’agente, alle direttive provenienti dal preponente.
Ma non solo.
Diligenza che dovrà intendersi in senso più ampio in un significato simile a quello previsto dal nostro ordinamento e cioè come osservanza di quella condotta tipica del buon agente di commercio.