BELGIO – Obblighi dell’agente

L’art. 6 della legge 13 aprile 1995 stabilisce che l’agente deve eseguire gli obblighi contrattuali con lealtà e buona fede nell’interesse del preponente.

Egli deve negoziare diligentemente gli affari nella zona assegnatagli, raccogliere gli ordini dei clienti e trasmetterli al preponente.

L’agente non può concludere direttamente contratti a nome o per conto del preponente senza specifica procura.

L’agente deve dare informazioni generali sull’attività che svolge, e deve rispettare le direttive, del preponente , che non devono essere eccessivamente minuziose per non far ricadere il rapporto nell’ambito del lavoro subordinato.

L’agente non ha l’obbligo esplicito di non promuovere prodotti in concorrenza con quelli del preponente, e quindi appare utile stabilire espressamente questo obbligo nel contratto, anche se si ritiene che ciò sia desumibile dall’obbligo di adempiere al contratto in buona fede.

Se le parti intendono estendere l’ obbligo di non concorrenza, questo deve essere previsto per iscritto, ma limitatamente agli affari, alla zone o alla clientela già dell’agente e per un periodo non superiore a 6 mesi dalla fine del rapporto.

In caso di violazione di questa clausola, l’art. 24 prevede una penale che comunque non può essere superiore alla remunerazione media annua dell’agente negli ultimi 5 anni, salva la prova che il preponente abbia subito un danno maggiore.

L’art. 25 prevede il c.d. star del credere, da pattuire per iscritto, in base al quale l’agente garantisce l’adempimento degli obblighi del cliente derivanti da attività a cui egli abbia partecipato, rispondendo per il suo mancato pagamento.

Obbligazione che comunque non può eccedere l’ ammontare della sua provvigione, sempre che non si tratti di affari specifici o conclusi direttamente a suo nome per conto del preponente.

Anche in queste ipotesi, qualora sussista un eccessivo divario tra l’ammontare dell’obbligazione e i rischi assunti dall’agente, il giudice potrà ridurre lo star del credere.