BELGIO – Indennità di fine rapporto

L’art. 17 della direttiva n. 86/653 ha introdotto nel diritto belga in materia di contratto di agenzia un’importante novità nell’ambito dell’indennità di fine rapporto, poiché in precedenza tale diritto veniva riconosciuto all’agente solo in alcuni casi quale indennità di clientela.

La legge del 1995 prevede le condizioni che fanno sorgere il diritto all’indennità e i fattori che devono essere considerati per la sua determinazione.

L’art. 20 stabilisce due condizioni da cui deriva il diritto inderogabile ad un’indennità di clientela:
1) l’apporto di nuovi clienti o un sensibile incremento degli affari con i clienti preesistenti;
2) il persistere di cospicui vantaggi per il preponente derivanti dall’attività dell’agente anche dopo la fine del rapporto (nei contratti con clausola di non concorrenza questa condizione è presunta salva la prova contraria del preponente).

Per calcolare questa indennità si considerano quindi la rilevanza dello sviluppo degli affari e l’apporto della clientela, mentre non viene considerata l’equità quale indice per tale calcolo.

Non verranno quindi considerati, per calcolare l’indennità, la durata del rapporto, investimenti fatti dall’agente, pagamenti di assicurazioni da parte del preponente per l’agente; tuttavia, se alcuni di tali fattori risultano favorevoli all’agente, possono venire considerati per calcolare il risarcimento del danno per pregiudizio subito, che può essere richiesto oltre all’indennità, in base all’art. 21.

L’ importo indennitario non può comunque essere superiore alla media annuale delle remunerazioni degli ultimi 5 anni di durata del contratto (se più breve, degli anni di durata).

In tre casi l’indennità non è dovuta:
1) quando il preponente risolve il contratto per giusta causa imputabile all’agente;
2) quando l’agente risolve il contratto (non per giusta causa imputabile al preponente o per età, infermità o malattia);
3) quando, su accordo con il preponente, l’agente o i suoi eredi cedono il contratto a terzi.

Per l’art. 21, se l’agente prova che l’indennità ricevuta non copre tutto il pregiudizio subito, può ricevere una somma ulteriore per raggiungere l’intero ammontare.

Il pregiudizio ulteriore in oggetto è diverso dal danno per recesso ingiustificato o per violazioni contrattuali del preponente.

L’agente deve chiedere l’indennità, a pena di prescrizione, entro un anno dal termine del contratto.

La legge del 1978 riconosce, se ricorrono determinate condizioni, al rappresentante di commercio subordinato che abbia lavorato per almeno un anno, un’indennità di fine rapporto corrispondente a 3 mesi di remunerazione mensile media dell’ultimo anno per ogni 5 anni di rapporto.