Ancora sull’onerosità del patto di non concorrenza (Cass. 17239/2016)

Con la sentenza n. 17239/2016, depositata lo scorso 22 agosto, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’onerosità del patto di non concorrenza con riferimento ai rapporti di agenzia.

Nell’occasione la Suprema Corte ha ribadito il principio, già espresso con la sentenza n.12127/2015, secondo cui l’art.1751 bis, comma 2 c.c., introdotto dall’art.23 Legge n.422/2000, in forza del quale l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente di una indennità di natura non provvigionale non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore (cioè, l’1 giugno 2001) ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.

Pertanto, se un patto di non concorrenza è stato stipulato prima dell’1 giugno 2001 senza la previsione di un indennizzo per l’agente a nulla rileva, circa la debenza dell’indennità, il fatto che tale patto sia divenuto produttivo di effetti (a seguito della cessazione del rapporto di agenzia) in vigenza dell’art.1751 bis c.c..