Prescrizione: nozione

La prescrizione determina l’estinzione del diritto soggettivo se per effetto dell’inerzia o del non suo uso da parte del suo titolare esso non viene esercitato per un periodo di tempo stabilito dalla legge.

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione: il codice prevede infatti espressamente che non lo siano i diritti indisponibili (ad es., i diritti della personalità, cioè al nome, allo stato di cittadinanza, all’immagine ecc.) e gli altri diritti indicati dalla legge (ad es., quello del figlio a esercitare l’azione di contestazione di legittimità o dell’erede a esercitare l’azione di petizione dell’eredità, oltre naturalmente al diritto di proprietà).

Le norme sono da considerare di ordine pubblico in quanto servono a garantire la certezza del diritto e come tali non sono pertanto in alcun modo derogabili con patti (art. 2936 c.c.): ne consegue che la prescrizione è irrinunciabile da parte del soggetto a danno del quale opera nel periodo in cui essa si sta compiendo (è invece rinunciabile quando si sia compiuta da parte del soggetto a favore del quale opera), essendo nondimeno impossibile modificarne i termini di compimento stabiliti dalla legge ( art. 2937 c.c.).

La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio da parte del giudice (art. 2938 c.c.).

Essa può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse quando non sia fatta valere dalla parte a favore della quale si è compiuta; può essere opposta dagli interessati anche quando la parte vi ha rinunciato ( art. 2940 c.c.).

Se nonostante il compimento la parte paga comunque il suo debito, non sarà ammessa la restituzione della somma qualora la parte volesse successivamente far valere la compiuta prescrizione.

La prescrizione incomincia a decorrere dal momento in cui un diritto, pur potendolo, non viene esercitato.
Essa e si realizza in 10 anni se ordinaria e in un periodo minore (5 o 2 anni) se breve (artt. 2946 e seguenti c.c.).

I termini brevi di prescrizione trovano il loro fondamento in relazione a determinate situazioni giuridiche (ad esempio il termine di prescrizione quinquennale relativo al diritto al pagamento delle provvigioni) e devono essere espressamente previsti per legge; diversamente si applicherà il termine decennale ordinario.

La prescrizione può essere sospesa o interrotta in particolari casi.

Si sospende quando l’inerzia del titolare del diritto appare giustificata da particolari situazioni tassativamente previste dalla legge.

La sospensione comporta che il periodo in cui sussiste la causa che determina la sospensione non viene calcolato ai fini del compimento del periodo prescrizionale.

Una volta venuta meno la causa sospensiva la prescrizione ricomincerà a decorrere sommandosi il nuovo periodo con quello maturato prima del fatto che ha determinato la sospensione.

L’ interruzione si ha invece quando il titolare del diritto compie un atto di esercizio del medesimo o quando il soggetto passivo del rapporto compie un atto di riconoscimento del diritto stesso (ad es., pagamento parziale del debito) ( art. 2943 c.c.).

Nel caso di interruzione il periodo di prescrizione che già si era compiuto in precedenza perde ogni valore e, cessata la causa di interruzione, è necessaria, perché si compia la prescrizione, la decorrenza per intero di un nuovo periodo prescrizionale.