Concessione: clausole ricorrenti
L’atipicità che contraddistingue la concessione di vendita porta inevitabilmente ad una sostanziale libertà delle parti nella determinazione del suo contenuto.
La pratica commerciale ha individuato una serie di clausole ricorrenti e che con maggior frequenza si trovano all’interno dei contratti di concessione.
Clausole che comportano l’insorgere di obblighi a carico sia del concessionario che del concedente.
– Con riferimento al concessionario tali clausole sono:
a) Promozione delle vendite
In virtù di tale clausole il concessionario è tenuto a volgere un’attività di promozione delle vendite, che risponde all’interesse concedente ad incrementare il proprio fatturato come anche a vedere capillarmente distribuiti i proprio prodotti e rafforzato il proprio marchio sul mercato.
b) Minimi garantiti di acquisto
Si tratta di una clausola che obbliga il concessionario ad acquistare quantitativi minimi di prodotti nell’arco di periodi predeterminati (di solito annuali).
c) Obbligo di assistenza
Impone al concessionario di non limitare il suo intervento alla sola vendita di prodotti ma di renderlo più vicino al cliente fornendogli tutta l’assistenza post vendita che si renda all’uopo necessaria. Oblbigo, questo, cui accede il correlativo obbligo di acquistare e di “tenere a magazzino” determinati quantitativi minimi assortiti di pezzi di ricambio.
d) Obbligo di conformarsi agli altri concessionari
Poichè la concessione di vendita risponde all’esigenza di una uniformità nella rete dei concessionari, identificativa della concedente, molto spesso i contratti di concessione prevedono l’obbligo per il concessionario di svolgere l’attività all’interno di locali ed in stabili che rispondono a precisi criteri estetici, individuati dal concedente.
e) Obbligo di segretezza
E’ un obbligo volto a tutelare il concedente da eventuali divulgazioni,da parte del concessionario, attinenti la qualità dei prodotti, i processi di lavorazione, le caratteristiche. Obbligo di segretezza che di regola viene esteso anche a dipendenti e/o collaboratori del concessionario.
f) Obbligo di garanzia di solvibilità
Al fine di essere tutelato per il pagamento degli acquisti effettuati, il concedente richiede spesso l’assunzione dell’obbligo, da parte del concessionario, di premunirsi di apposita garanzia da parte di terzi per determinati importi minimi (ad es. attraverso costituzione di fideiussione).
g) Titolarità del marchio
Normalmente nei contratti di concessione di vendita, viene previsto il diritto del concessionario di utilizzare i marchi e i diritti di proprietà industriale del concedente solo ed esclusivamente in relazione alla esecuzione del contratto.
Al tempo stesso gli viene poi imposto il divieto di utilizzare i marchi e i diritti di proprietà industriale del concedente in relazione a prodotti diversi da quelli fornitigli come anche l’obbligo di non utilizzare il marchio al di fuori dell’orbita contrattuale e di registrare a proprio nome marchi di proprietà del concedente.
– Con riferimento al concedente le clausole ricorrenti sono:
a) Obbligo di rifornire il concessionario
Si tratta dell’obbligo di consegnare al concessionario le quantità di prodotti da questi acquistati.
b) Obbligo di garanzia
La garanzia da parte del concedente/fabbricante sui prodotti forniti al concessionario è questione di estrema importanza, in quanto l’utilizzatore finale pretenderà una garanzia in ordine ai prodotti acquistati.
-Altre clausole ricorrenti sono poi quella di:
a) Esclusiva
La clausola di esclusiva di regola è bilaterale, ma può anche essere unilaterale a favore del concedente: in tal caso il concessionario è tenuto a non vendere nella zona prodotti concorrenti, né a produrre in proprio per la vendita; o a favore del concessionario: nel qual caso il concedente si obbliga a non concedere a terzi, per la medesima zona, la rivendita dei prodotti oggetto del contratto.
b) Prezzo imposto o raccomandato
E’ la clausola per la quale il concedente impone un prezzo massimo di vendita o raccomanda un prezzo di vendita, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 4, letetra a), Reg. CEE 2790/1999.
c) Durata del contratto di concessione
Qualora il contratto di concessione sia a tempo determinato le parti non possono recedere, salva la diversa regolamentazione pattizia del rapporto, ma solo risolvere il contratto nel caso in cui si verifichi un inadempimento tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.
Nel caso, invece, in cui il contratto sia a tempo indeterminato le parti possono sempre recedere dando un congruo preavviso, che non è richiesto qualora il recesso sia giustificato da un inadempimento dell’altra parte.
d) Patto di non concorrenza
Si tratta di un patto che viene spesso inserito nel contratto di concessione con la funzione di regolare l’attività del concessionario per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, e che dovrà essere redatto tenendo conto unicamente del dettato dell’art. 2596 cod. civ. (forma, durata, spazio territoriale e oggetto).
Molto spesso a fronte di tale patto si prevede il diritto del concessionario ad un indennizzo.