Liquidazione dell’azienda preponente: conseguenze sul contratto di agenzia

La messa in liquidazione volontaria dell’azienda preponente determina la cessazione del contratto di agenzia.

In tali casi si ritiene però che trattandosi di atto volontario del preponente  l’agente abbia comunque diritto all’indennità sostituiva del preavviso (così Trib. Ferrara 2.5.2005 e Cass. 23.3.1988, n. 2543) come anche all’ indennità di cessazione non preclusa dall’impossibilità oggettiva del preponente di continuare a ricevere vantaggi dall’intercorso rapporto di agenzia scioltosi per un fatto proprio a lui riferibile.

Segnando, la liquidazione, il momento della cessazione dell’attività aziendale (intesa come il complesso delle operazioni dirette al perseguimento dei fini produttivi e di lucro dell’impresa), questa comporta infatti la risoluzione dei contratti di durata stipulati dalla società; cessazione dell’impresa e dei relativi rapporti che è sempre costituita dalla deliberazione unilaterale, liberamente assunta dalla società, di sciogliersi e di porre termine alla propria attività.

Ragionevole pare quindi il non negarsi all’agente, posto nell’impossibilità di continuare a prestare la sua opera per un fatto della controparte al quale è del tutto estraneo, il diritto a percepire le indennità connesse alla risoluzione del contratto.