L’esclusiva nel contratto di agenzia (FAQ)

L’aspetto dell’esclusiva continua a rappresentare uno dei temi più ricorrenti nel contenzioso giudiziario.

Ma cosa si intende per esclusiva?

Quali sono gli obblighi da questa derivanti in capo all’agente o al preponente?

Qui di seguito riporto alcuni dei quesiti che mi sono stati sottoposti dai numerosi lettori con le relative risposte.

1.Sono previste delle sanzioni a carico dell’agente che viola l’esclusiva?

Sì.

Se l’agente è al servizio, nella stessa zona, per una ditta concorrente, facendosi egli stesso “imprenditore in concorrenza con il preponente”, si ha una “lesione del diritto di esclusiva, donde per cui l’agente è tenuto al risarcimento del danno contrattuale” (Cass., 17.05.1993, n. 5591) per violazione dell’art. 1743 c.c., gravando sull’agente l’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c.

Analogamente, l’agente viola l’esclusiva anche se conclude affari per conto proprio, cioè come titolare o socio di un’impresa che produce prodotti i concorrenza.

In capo all’agente, inoltre, si può configurare anche una responsabilità (di natura extracontrattuale) per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. qualora costui, successivamente allo scioglimento del rapporto, si avvalga di notizie inerenti alla produzione, alla clientela oppure ad altre circostanze di cui lo stesso sia venuto a conoscenza per mezzo del rapporto di agenzia.

2. E’possibile che un agente rivesta anche la carica di amministratore per la stessa società preponente?

Si, è possibile, ma solo nell’ipotesi in cui l’agente sia membro del Consiglio di Amministrazione. Al contrario, se l’agente ricopre il ruolo di amministratore unico oppure quello di socio illimitatamente responsabile, allora, tale eventualità è esclusa, perché in questo caso si ha la c.d. “immedesimazione organica” e, di conseguenza, si presenta il problema della mancanza della bilateralità del rapporto che, invece, è il presupposto giuridico che sta alla base del rapporto di lavoro, per l’esistenza del quale devono configurarsi due distinti e contrapposti centri di

3. Può il preponente concludere affari nella zona assegnata in esclusiva all’agente?

Si.

Il preponente può concludere direttamente affari nella zona riservata in esclusiva all’agente, ma non può svolgervi, con carattere abituale, un’attività organizzata, la quale possa in qualche modo compromettere sensibilmente quella svolta dall’agente, altrimenti si configura un’attività concorrenziale, come tale illecita, per violazione dell’obbligo di esclusiva sancito dall’art. 1743 c.c.: ciò, infatti, si desume, a contrario, dal tenore dell’art.1748 c.c., 2° co., che, nell’ottica di garantire il diritto di esclusiva, tutela l’agente riconoscendogli il diritto alla provvigione, c.d. indiretta, non solo nell’ipotesi di contratti stipulati direttamente dal preponente nella zona riservata all’agente, ma anche nel caso di contratti conclusi dal preponente con clienti acquisiti per iniziativa dello stesso agente, ossia ogni volta che il preponente abbia, in qualunque modo, invaso la sua sfera di azione e sottratto affari che l’agente avrebbe potuto concludere, fatta salva la possibilità per le parti di accordarsi diversamente tra loro.

4. Le parti possono prevedere una deroga al diritto di esclusiva?

Si.

Dal momento che il diritto di esclusiva non rappresenta una elemento essenziale del contratto di agenzia, le parti possono ben derogare al regime legale dettato dall’art. 1743 c.c., senza con ciò snaturare la causa tipica del contratto di agenzia. In proposito una deroga al diritto di esclusiva si riscontra nel caso del c.d. “agente multicarte”, il quale mantiene contatti con una pluralità di preponenti e gestisce un proprio portafoglio clienti, che lo stesso conserva anche qualora l’agente scinda il suo rapporto con taluno dei preponenti sostituendolo con altri.

5. L’agente può esperire l’azione di risarcimento del danno in caso di violazione del diritto di esclusiva da parte del preponente?

Si.

In giurisprudenza, infatti, si legge che “il preponente che, sottraendo in modo non occasionale una serie di affari all’agente con la conclusione di contratti di agenzia con altri soggetti per la medesima zona, ne leda il diritto di esclusiva, è tenuto al risarcimento del danno contrattuale” (Cass., 17.03.1993, n. 5591, Mass. Giust. Civ., 1993, 882). Inoltre, poiché in giurisprudenza si afferma che “il relativo diritto dell’agente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, la quale decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenza dell’altro rapporto di agenzia instaurato in violazione dell’esclusiva e del danno che ne deriva” (Cass., 17.03.1993, n. 5591, Mass. Giust. Civ.), ne consegue che la pretesa risarcitoria può riferirsi soltanto al danno prodottosi nel decennio precedente.

6. E’ possibile concludere un contratto di agenzia limitandolo ad un elenco prestabilito di clienti?

La zona è individuata dall’art. 1742 c.c. quale uno degli elementi essenziali del contratto di agenzia (unitamente all’attività promozionale ed alla provvigione).

Come si osserva in dottrina, benchè il termine zona evochi una nozione di carattere territoriale, che è poi quella più usuale, le parti possono circoscrivere l’ambito dell’incarico anche sulla base di un criterio soggettivo, indicando quale destinataria dell’attività promozionale una parte della potenziale clientela, individuata nominativamente ovvero alla stregua di caratteristiche dimensionali o tipologiche (ad es. grossisti, dettaglianti, privati consumatori, enti pubblici, aziende della grande distribuzione).

Potendo, quindi, la zona essere intesa sia in senso oggettivo (territoriale geografico) come in senso soggettivo (nominativi di clienti) ne deriva l’ammissibilità di un contratto di agenzia dove l’attività promozionale dell’agente è limitata ad alcuni clienti espressamente indicati.

In relazione a questi ultimi valgono, ovviamente, le medesime regole che disciplinano il contratto di agenzia sotto il profilo dell’esclusiva.

In assenza di alcuna diversa pattuizione delle parti ed alla luce della disposizione di cui all’art. 1743 c.c., tali clienti diverranno così clienti in esclusiva dell’agente ed egli avrà diritto alla provvigione su ogni affare diretto ed indiretto da questi prodotto.

Nulla osta a tale soluzione il fatto che i clienti siano situati in una zona (intesa in territoriale geografica) di altro agente sempreché, ovviamente, nel contratto di agenzia già in essere con quest’ultimo siano stati espressamente (e quindi in senso nominativo) esclusi dall’ambito della sua competenza (ad esempio perché si tratta di clienti c.d. direzionali), sia in diritto (in quanto previsto contrattualmente) sia in fatto (in quanto trattasi di clienti mai contattati dall’agente ed in relazione ai quali mai è stata corrisposta provvigione alcuna).

Diversamente si creerebbe un conflitto tra i due agenti.