|
Con la sentenza 3 ottobre 2006, n. 21309 la Corte di Cassazione è
intervenuta, per la prima volta dopo la pronuncia della Corte di
Giustizia del 23 marzo 2006 sui rapporti tra la disciplina legale
dell'indennità di cessazione del rapporto e la disciplina degli agli
Accordi Economici Collettivi del 1992, stabilendo che, nel rispetto
di quanto stabilito dalla normativa comunitaria (Direttiva n.
86/653/Cee), l’art. 1751 c.c. va interpretato nel senso che il
giudice deve sempre applicare le regole che assicurano all’agente,
al momento della cessazione del rapporto, l’indennità maggiore.
Pertanto, l’importo determinato dal
giudice in base alla normativa legale, se maggiore, risulta
prevalente su quello inferiore spettante in base a regole pattizie,
individuali o collettive.
|