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Regolamento ENASARCO
1 gennaio 2004
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 (Natura giuridica
e compiti)
1. L'Ente Nazionale Assistenza Agenti e
Rappresentanti di Commercio ENASARCO Fondazione costituita ai sensi
dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30.6.1994, n.509, eroga ai soggetti
riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 1742 e 1752 del codice
civile, appresso denominati agenti, la pensione di vecchiaia, inabilità,
invalidità e superstiti integrativa di quella prevista dalla legge
22.7.1966, n.613, e successive modifiche e integrazioni.
2. La Fondazione ENASARCO - appresso denominata
Fondazione - persegue, inoltre, fini di formazione e qualificazione
professionale in favore della categoria, nonché di solidarietà in favore
degli iscritti e provvede alla gestione di altre provvidenze
individuate dalla
contrattazione collettiva.
TITOLO II
TRATTAMENTO PENSIONISTICO
INTEGRATIVO
CAPO I
Iscrizione e contributi
ART. 2 (Obbligo di
iscrizione al Fondo di previdenza)
1. Sono
obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione tutti
i
soggetti di cui al precedente ART. 1 che operino sul
territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di
preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in
Italia.
2. I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede
o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti
operanti in Italia impegnandosi al rispetto delle norme contenute nel
presente Regolamento, mediante atto d'obbligo, redatto in lingua
italiana, sul modello della Fondazione e con firma
autenticata.
3. E' fatta salva l'applicazione delle convenzioni
internazionali contro la doppia contribuzione.
4. L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza
riguarda gli agenti che operino individualmente e quelli che operino in
società o comunque in associazione, qualunquesia la forma giuridica
assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni
sociali e non si trovino in condizioni di incompatibilità per
immedesimazione organica.
5. La Fondazione accende un conto personale intestato
ad ogni singolo agente sul quale annota i versamenti effettuati dai
preponenti.
ART. 3 (Modalità di iscrizione e cessazione)
1. Il preponente, entro 30 giorni deve comunicare
l'inizio o la cessazione del rapporto
di agenzia con le forme e i modi stabiliti dalla
Fondazione.
In entrambi i casi il
preponente deve indicare per ciascun agente:
a) la data di inizio o
cessazione;
b) il cognome e nome, la
data e il luogo di nascita, l'indirizzo e il codice fiscale;
c)
l'impegno dell'agente ad esercitare l'attività per un solo preponente
(monomandatario) ovvero più preponenti
(plurimandatario);
d) il numero della
preesistente posizione assicurativa presso la Fondazione;
e) ogni altra
informazione ritenuta necessaria dalla Fondazione.
2. Il preponente
straniero non avente la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, che
intenda iscrivere gli agenti cittadini italiani, in
aggiunta ai dati di cui al precedente comma, deve inviare alla
Fondazione l'esemplare originale o copia autentica dell'atto di
assunzione di obbligo di cui al comma 2 del precedente art. 2, redatto
in conformità del
modello fornito dalla Fondazione.
3. Qualora venga
conferito l'incarico di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile
ad
agenti operanti in forma associativa, il preponente,
utilizzando i moduli e i sistemi informatici indicati dalla Fondazione,
deve precisare per ciascuna società o associazione di agenti, oltre ai
dati di cui al primo comma, la denominazione o ragione sociale, la data
di costituzione, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il
numero di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e
artigianato, la sede sociale ed ogni altro elemento ritenuto necessario
dalla Fondazione.
4. Qualora nella società o associazione di agenti, tutti i soci o parte
di essi abbiano responsabilità illimitata, il preponente deve fornire
per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili tutti i dati di cui
al precedente comma 1, allegando una dichiarazione sottoscritta dagli
stessi, relativa alle quote di ripartizione dei contributi.
5. Nel quadrimestre successivo all'approvazione del
bilancio consuntivo la Fondazione trasmette a ciascun agente un
riepilogo dei contributi contabilizzati nell'esercizio precedente.
Entro la stessa data la Fondazione provvede, altresì,
ad inviare a ciascun preponente un riepilogo dei contributi
contabilizzati.
6. Qualora non pervengano contestazioni entro sei
mesi dall'invio, il riepilogo contributi accreditati s'intende approvato
dall'agente. Resta salvo il potere della Fondazione di procedere, in
qualunque momento, alla verifica della legittimità dei contributi
accreditati, anche mediante richiesta di presentazione degli originali
dei conti provvigioni e dei contratti di agenzia e di assumere i
provvedimenti consequenziali.
7. La Fondazione provvede, con cadenza biennale, alla
verifica dell'anagrafe degli iscritti e dei contribuenti.
ART. 4 (Aliquote contributive)
1. Per tutte le somme spettanti all'agente in
dipendenza del rapporto di agenzia, a qualsiasi titolo ed anche se non
ancora pagate, è dovuto un contributo previdenziale complessivo, fissato
nella misura e con le decorrenze di cui alla tabella che segue:
|
DECORRENZA |
ALIQUOTA |
PERCENTUALE |
|
DA
1/1/2004 A 31/12/2004
|
12,50 |
di cui 11,50% destinato al
calcolo per
l'erogazione delle prestazioni di cui al Capo II del presente Titolo
e il rimanente 1% destinato
al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà;
|
|
DA 1/1/2005
A
31/12/2005
|
13,00
|
di cui 12,00% destinato al calcolo per
l'erogazione delle prestazioni di cui al Capo II del presente Titolo
e il rimanente 1% destinato
al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà;
|
|
DA 1/1/2006
|
13,50
|
di cui 12,50% destinato al calcolo per
l'erogazione delle prestazioni di cui al Capo II del presente Titolo
e il rimanente 1% destinato
al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà.
|
2. I contributi di cui
al comma precedente sono a carico dell'agente e del preponente
per la metà ciascuno, nel limite inderogabile del
massimale provvigionale annuo di Euro 24.548,00 per l'agente
monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale
annuo di Euro 14.027,00 per ciascun preponente dell'agente
plurimandatario.
3. A partire dal 1/1/2004, i contributi relativi
all'aliquota contributiva dell'1% sono permanentemente destinati al
Fondo di previdenza a titolo di solidarietà.
4. A decorrere dal 1/1/2005 i contributi annui non
possono comunque essere inferiori a Euro 700,00 per il preponente
dell'agente monomandario ed a Euro 350,00 per il preponente dell'agente
plurimandatario.
Per il periodo antecedente vale la previgente
normativa.
5. I massimali provvigionali ed i minimali
contributivi, a decorrere dal 1/1/2004 saranno rivalutati ogni
biennio, secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, con arrotondamento all'Euro superiore.
6. In caso di rapporti di agenzia con agenti che
svolgono la loro attività in forma societaria, o comunque
associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci,
il contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà
suddiviso, tra i soci illimitatamente responsabili, in misura uguale
alle quote sociali, o, se diverse, in misura uguale alle quote di
ripartizione degli utili previste dal contratto sociale; in
difetto i contributi verranno ripartiti in misura paritetica.
Eventuali modifiche del contratto sociale avranno
efficacia, ai fini contributivi, dal primo gennaio dell'anno successivo
a quello della comunicazione e dovranno essere certificate mediante atto
notarile.
7. In caso di inizio o cessazione del rapporto in
corso d'anno, l'anzianità contributiva valida ai fini pensionistici è
rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto.
8. Il preponente che si avvalga di agenti che
svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a
responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo
carico, di un contributo determinato come segue:
|
IMPORTI PROVVIGIONALI ANNUI
|
ALIQUOTA
CONTRIBUTIVA |
|
Fino ad Euro 13.000.000,00
|
2%
|
|
Da Euro 13.000.000,01 a 20.000.000,00
|
1%
|
| |
|
|
Da Euro 20.000.000,01 a 26.000.000,00
|
0,50%
|
| |
|
|
Oltre Euro
26.000.000,01 |
0,10%
|
Il contributo predetto, a carattere
regressivo, dovrà essere calcolato in base agli scaglioni di importi
provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto
di agenzia. Tale contributo è destinato al Fondo delle prestazioni
integrative di previdenza.
9. Le aliquote contributive, il massimale
provvigionale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati,
con decorrenza dal primo gennaio dell'anno
successivo, con atto deliberativo del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
ART. 5
(Disciplina dei massimali provvigionali)
1. Qualora un rapporto
di agenzia abbia inizio o termine in corso di anno, il massimale
provvigionale non è frazionabile.
2. All'atto del versamento dei contributi con il
quale si raggiunge il massimale annuo, il preponente ne deve fornire
espressa indicazione nella distinta di accompagnamento o nelle
successive distinte relative allo stesso anno.
ART. 6 (Disciplina dei minimali di contribuzione)
1. Il contributo minimale annuo è frazionabile per
quote trimestrali cumulate per i singoli trimestri, sempre che in almeno uno di essi
siano maturate provvigioni, ed è versato nei termini di cui all'art. 7, commi 1 e 2.
2. In caso di inizio o cessazione del rapporto di
agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale di contribuzione è frazionato in quote
per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno
considerato.
3. La differenza tra il minimale e l'entità dei
contributi maturati è a totale carico del preponente.
ART. 7 (Modalità di pagamento )
1. I contributi di cui
all'art. 4 del presente Regola mento devono essere versati alla
Fondazione dal preponente, per ognuno dei seguenti
trimestri:
1 gennaio 31 marzo
1 aprile 30 giugno
1 luglio 30 settembre
1 ottobre 31 dicembre
2. Il versamento dei contributi deve essere
effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.
Il preponente è responsabile del pagamento dei
contributi anche per la parte a carico dell'agente.
In nessun caso la Fondazione è responsabile per il
ritardato, omesso o incompleto versamento dei contributi.
3. Il versamento dei contributi, a partire dal primo
gennaio 2004, dovrà essere preceduto da una distinta compilata e trasmessa alla
Fondazione per via telematica o attraverso altro strumento informatico entro il
termine, con le forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Tuttavia
per l'anno 2004, in via transitoria, sarà ancora consentito il versamento dei contributi
secondo le modalità indicate nella previgente normativa.
La distinta di versamento dovrà
riportare:
a)
la ragione sociale o la
denominazione sociale del preponente, il codice fiscale ed il
numero di posizione assegnato
dalla Fondazione allo stesso;
b) il periodo al quale si riferiscono i contributi versati;
c) il fondo al quale si riferiscono i contributi versati;
d)
i dati anagrafici e il
numero di codice fiscale di ciascun agente; nel caso di
mandato conferito ad agenti operanti in forma
associativa, oltre alla ragione o alla denominazione sociale, devono essere indicati i dati
anagrafici e il numero di codice fiscale di ciascuno dei soci illimitatamente
responsabili, nonché la ripartizione delle quote contributive in conformità a
quanto previsto dall'art. 3
commi 1 e 4;
e)
l'ammontare delle
provvigioni e l'importo contributivo per ciascun agente. Nel caso
di mandato conferito ad agenti operanti in forma
associata, devono essere indicati l'ammontare delle provvigioni della società e
l'importo contributivo ripartito per ciascun socio illimitatamente responsabile, secondo
le quote risultanti nella
dichiarazione di cui all'art. 3
comma 4 del presente Regolamento;
f) le modalità di effettuazione del versamento;
g)
la firma del preponente,
anche elettronica, ove consentita dal Consiglio di
Amministrazione della
Fondazione;
h)
ogni altra informazione
necessaria, stabilita dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
4. Il versamento è effettuato mediante addebito
automatico sul conto corrente bancario del preponente o secondo le altre modalità
stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
5. Gli obblighi derivanti alla Fondazione nei
confronti degli agenti sorgono dalla data di ricezione dei versamenti, purché non inferiori al
minimale.
In caso di versamenti inferiori al totale indicato
nella distinta, relativa a più agenti, gli obblighi di cui sopra sorgono limitatamente alle
somme versate.
6. Dell'avvenuto versamento il preponente darà
comunicazione all'agente interessato.
7. Il preponente straniero non avente la sede o una
qualsiasi dipendenza in Italia che, ai sensi del precedente art. 3 abbia iscritto alla
Fondazione i propri agenti operanti sul territorio nazionale, all'atto del versamento dei
contributi deve inviare la distinta redatta in lingua italiana completa dei dati di cui
al precedente comma 3.
8. I contributi prescritti non possono essere
regolarizzati.
ART. 8 (Gestione altre provvidenze)
1. Alla gestione del Fondo delle Indennità
Risoluzione Rapporto si provvede sulla base di Convenzioni stipulate dalla Fondazione con le
Organizzazioni Sindacali delle case mandanti e degli agenti che hanno sottoscritto gli
Accordi Economici Collettivi.
2. All'accantonamento delle somme da effettuare in
attuazione delle convenzioni di cui al comma precedente si provvede annualmente,
entro i termini stabiliti dalle convenzioni stesse; il versamento deve essere
accompagnato da una distinta compilata in conformità a quanto stabilito per i
contributi previdenziali.
ART. 9 (Prosecuzione volontaria )
1. Gli agenti che
abbiano cessato, temporaneamente o definitivamente, l'attività per qualsiasi causa possono chiedere di essere ammessi
alla prosecuzione volontaria del versamento, ad esclusivo loro
carico, dei contributi comprensivi anche della quota che in costanza del rapporto
di agenzia è a carico del preponente. Detta prosecuzione è subordinata alla sussistenza del requisito di almeno
7 anni anche non consecutivi, di anzianità contributiva all'atto della sospensione
dell'attività, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la sospensione o la cessazione
dell'attività stessa e sempre che la richiesta di ammissione ai versamenti
volontari sia effettuata, a pena di decadenza, entro 2 anni dal 1° gennaio successivo
alla data di cessazione o sospensione dell'attività.
2. L'ammontare del contributo volontario annuo è
determinato in misura corrispondente alla contribuzione media complessiva
degli ultimi tre anni anche non consecutivi. Il contributo volontario non può essere
inferiore all'ammontare minimo del contributo previsto per il monomandatario, in atto
alla data del versamento.
3. Gli agenti ammessi alla prosecuzione volontaria
prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a versare, tempo per
tempo, il contributo volontario nella misura già autorizzata che non potrà comunque
essere inferiore alla misura minimale vigente per il monomandatario.
4. Gli agenti che abbiano ripreso l'attività cessano
dal diritto alla prosecuzione volontaria. Per esservi riammessi, devono inoltrare
nuova domanda, sussistendo i requisiti di cui al comma 1. In tale ipotesi
concorrono a costituire il requisito contributivo anche i contributi volontari già
versati. In questo caso, per la determinazione dell'importo dovuto, vengono presi in
considerazione i contributi obbligatori versati negli ultimi tre anni anche non
consecutivi.
5. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in
ogni caso con il conseguimento dell'anzianità contributiva minima prevista dal
presente regolamento per la pensione di vecchiaia.
6. Non è ammessa la contribuzione per i periodi
durante i quali si abbia il godimento della pensione di inabilità o invalidità permanente.
ART. 10 (Modalità di ammissione alla contribuzione volontaria)
1. Nella richiesta di
ammissione alla contribuzione volontaria occorre specificare il cognome e nome, la data e il luogo di nascita,
l'indirizzo, il numero di ma tricola, il numero di codice fiscale, la data di cessazione
temporanea o definitiva dell'attività, i periodi già trascorsi per i quali si chiede di
effettuare il versamento.
2. La Fondazione, in caso di accoglimento della
domanda, comunica la misura del contributo dovuto e le modalità del pagamento.
3. L'agente, entro il termine di decadenza di 90
giorni dalla ricezione dell'accettazione di cui al precedente comma 2, deve sottoscrivere
l'apposito modulo predisposto dalla
Fondazione da cui risulti:
-
l'impegno a versare le
annualità future in un'unica soluzione entro il 30
novembre di ogni anno oppure in un massimo di quattro
rate trimestrali uguali con scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e
30 novembre di ogni
anno;
- l'impegno a dare
immediata comunicazione alla Fondazione dell'eventuale
ripresa dell'attività;
-
di essere a conoscenza
che, se per i periodi coperti da contribuzione volontaria
sono stati versati o verranno
versati contributi obbligatori, i contributi volontari
versati, anche se già
registrati sul conto individuale, verranno dalla Fondazione
considerati come mai versati e restituiti, salvo il
diritto della Fondazione al
recupero di quanto comunque
corrisposto in dipendenza dei versamenti stessi;
-
l'impegno a
corrispondere, nel termine di 90 giorni, le annualità pregresse,
specificatamente indicate, che
intende coprire con i contributi volontari.
4. Contestualmente all'invio del modulo di cui sopra,
l'agente dovrà, a pena di decadenza, corrispondere in un'unica soluzione i
contributi volontari relativi all'anno in corso anche se non interamente trascorso.
5. Non è ammessa la regolarizzazione tardiva dei
contributi da versare in regime di prosecuzione volontaria.
ART. 11 (Copertura di omissioni contributive di imprese
preponenti sottoposte a procedura concorsuale)
1. L'agente può chiedere
di versare volontariamente i contributi omessi da imprese preponenti dichiarate fallite o sottoposte ad altra
procedura concorsuale.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'ammissione
alla contribuzione volontaria è consentita per tutti gli anni privi di contribuzione
e in misura pari all'entità dei contributi dovuti in relazione alle somme spettanti
all'agente e debitamente documentate. La contribuzione volontaria non può
essere autorizzata per coprire periodi contributivi per i quali è già intervenuta la
prescrizione.
3. La richiesta di ammissione alla contribuzione
volontaria deve essere effettuata entro 2 anni dalla data di dichiarazione di fallimento o di
inizio di altra procedura concorsuale.
CAPO II
Prestazioni
ART. 12 (Prestazioni)
1. Le prestazioni della Fondazione consistono in:
pensioni di vecchiaia;
pensioni di inabilità permanente;
pensioni di invalidità permanente parziale;
pensioni ai superstiti.
2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alle
prestazioni previdenziali e della determinazione delle stesse, si intende:
per "anzianità contributiva", il numero degli anni o
frazioni trimestrali di anno coperti da contributi, non inferiori al minimale, con
riferimento all'anno o al trimestre per il quale i contributi sono stati versati;
per "provvigione liquidata", l'importo delle somme
sulle quali sono stati calcolati i contributi versati e pervenuti.
3. Ai fini della
determinazione dell'anzianità contributiva, i contributi dovuti per
somme relative ad affari andati a buon fine dopo la
cessazione del rapporto di agenzia vengono acquisiti, nei limiti del massimale, come
riferiti all'anno in cui il rapporto è cessato, salvo quanto previsto dal successivo
art.
19.
4. E' facoltà della Fondazione richiedere, al fine di
controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la presentazione
degli originali dei conti-provvigione e dei contratti di agenzia o
rappresentanza.
ART. 13 (Requisiti per la pensione di vecchiaia)
1. Gli agenti che
abbiano compiuto il 65° anno di età se uomini e il 60° anno di età se donne ed abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità
contributiva sul proprio conto personale, acquisiscono il diritto ad una pensione
annua di vecchiaia reversibile.
ART. 14
(Calcolo della pensione di vecchiaia)
1. Per i contributi dovuti
a partire dal 1/1/2004, per tutti gli agenti iscritti alla Fondazione, l'importo della pensione annua di
vecchiaia è determinato, in applicazione del sistema contributivo, moltiplicando il montante
contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata
tabella, relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento.
2. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto
all'età del pensionando in riferimento al momento del pensionamento, il coefficiente di
trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di 1/12 della
differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore ed
il coefficiente di trasformazione dell'età inferiore a quella del pensionando, ed il
numero dei mesi costituenti la frazione d'anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza
biennale, può modificare i coefficienti di cui alla tabella allegata, previa consultazione
con le Parti Sociali e tenuto conto delle verifiche di cui all'art. 44 del presente
Regolamento.
4. Il montante contributivo individuale si ottiene,
alla fine di ciascun anno, sommando all'ammontare dei contributi versati durante l'anno,
l'importo accantonato all'inizio dell'anno capitalizzato, fino alla fine di ciascun
anno, in base al tasso previsto dall'art. 1 comma 9 della Legge 335/95. Tale tasso di
capitalizzazione verrà applicato per il triennio 2004-2006.
5. Entro il 31/12/2006 il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, di concerto con le Parti Sociali, determinerà il tasso di
capitalizzazione del montante contributivo, che verrà applicato con decorrenza 1/1/2007, tenendo
conto anche del rendimento netto del patrimonio della Fondazione.
Conseguentemente verranno rivisti i coefficienti di trasformazione di cui all'allegata tabella
considerando, altresì, l'aumento della speranza media di vita degli iscritti alla Fondazione
rispetto alle previsioni di cui alla legge 335/95.
ART. 15 (Agenti iscritti alla Fondazione antecedentemente
all'1/1/2004)
1. Fermi restando i requisiti di età pensionabile ed
anzianità contributiva sopra previsti, per gli agenti già iscritti alla Fondazione
alla data di entrata in vigore del presente Regolamento la pensione di vecchiaia è
determinata, in applicazione del criterio del pro-rata, dalla somma:
della quota di pensione corrispondente alle anzianità
acquisite anteriormente all'1/10/98, calcolata, con riferimento alla data di
pensionamento, secondo il sistema all'epoca vigente;
della quota di pensione corrispondente al trattamento
pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate dall'1/10/98 al
31/12/2003, calcolata in base agli elementi di cui al previgente Regolamento;
della quota di pensione calcolata ai sensi dell'art.
14 del presente Regolamento, per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2004.
2. Gli agenti che, alla data del pensionamento,
risulteranno in possesso di un'anzianità contributiva superiore a 40 anni, per la
determinazione delle quote di pensione di cui sopra alle lettere a) e b), avranno diritto ad un
incremento del 2% del trattamento pensionistico complessivo per ogni anno di anzianità
contributiva eccedente il quarantesimo.
ART. 16 (Norma transitoria per l'elevazione dei requisiti
pensionistici)
1. Alla disciplina di regime di cui al precedente
ART. 13, si perviene aumentando l'età pensionabile e l'anzianità contributiva nella misura
e con le decorrenze precisate nella seguente tabella:
|
Decorrenza
|
Età pensionabile |
Anzianità |
|
1/1/2004
|
Uomini 64 Donne 59
|
19
|
|
1/1/2006
|
Uomini 65 Donne 60
|
20
|
2. Entro il 31/12/2005, a pena di decadenza, gli
agenti con anzianità contributiva di almeno 15 anni alla data dell'1/10/1998 o di almeno
18 anni alla data del 31/12/2003 e che abbiano già cessato l'attività di agenzia a
tali date senza esercitare il diritto alla prosecuzione volontaria, potranno chiedere di versare
volontariamente i contributi necessari fino al raggiungimento del requisito di
anzianità contributiva minima di 20 anni, con decorrenza dall'anno in corso alla data di
presentazione della domanda.
ART. 17 (Pensione di vecchiaia anticipata)
1. Sino al 31/12/2005, all'agente che abbia compiuto
almeno il 60° anno di età se uomo, o il 55° anno di età se donna, e sia in
possesso dei requisiti di cui all'art. 16, può essere concessa, ove richiesta, una pensione di
vecchiaia anticipata determinata ai sensi dell'art. 15.
2. L'importo della
pensione di cui al comma precedente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, sarà permanentemente ridotto,
per coloro che, alla data di inoltro della domanda di pensione di vecchiaia anticipata,
hanno cessato definitivamente tutti i rapporti di agenzia, sulla base delle seguenti
aliquote in relazione agli anni di anticipazione dell'età
pensionistica:
Anni anticipazione Aliquota di riduzione
1 3,33%
2 6,45%
3 9,37%
4
12,12%
2.bis In deroga a quanto previsto al comma 2, per
coloro che non abbiano cessato tutti i rapporti di agenzia, l'importo della pensione
sarà permanentemente ridotto sulla base delle seguenti aliquote in relazione agli anni
di anticipazione dell'età pensionistica:
Anni anticipazione Aliquota di riduzione
1 9,00%
2 18,00%
3 27,00%
4 36,00%
3. Si intende per cessazione definitiva dell'attività
l'atto formale e sostanziale della rinuncia a tutti i mandati da parte dell'agente, il
quale dovrà documentare l'avvenuta cessazione o rinuncia ad essi.
La Fondazione si riserva di verificare l'effettiva
cessazione dell'attività; si riserva altresì il diritto a revocare il beneficio del trattamento
pensionistico alle condizioni agevolate e a recuperare l'indebito, nel caso in cui non vi sia
stata cessazione dell'attività ovvero vi sia stata ripresa della stessa anche con nuovi
mandati.
ART. 18 (Domanda di pensione di vecchiaia e decorrenza)
1. La domanda di pensione di vecchiaia, redatta su
apposito modulo predisposto dalla Fondazione e compilata in ogni sua parte, deve essere
inoltrata alla sede della Fondazione in Roma, a mezzo plico raccomandato con
ricevuta di ritorno, o con altro mezzo stabilito dalla Fondazione stessa.
2. Ai fini amministrativi, fa fede la data di inoltro
della raccomandata all'ufficio postale o quella altrimenti attestata dalla Fondazione.
3. Qualora la domanda venga presentata entro un anno
dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli
arretrati senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del
conseguimento del diritto.
4. Qualora la domanda pervenga in epoca posteriore a
quanto previsto dal comma precedente, la pensione sarà liquidata con decorrenza
dal mese successivo alla data di presentazione della stessa e nella misura dovuta
all'atto della maturazione del diritto, maggiorata del 3% per ogni anno compiuto di ritardo.
ART. 19 (Supplemento di pensione)
1. Per i contributi
pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla pensione, prescindendo dal periodo cui gli stessi si
riferiscono, gli agenti possono chiedere la liquidazione di un supplemento della
pensione, distinto dal trattamento pensionistico in essere.
Detto supplemento di pensione potrà essere liquidato,
al compimento del 70° anno di età, e comunque non prima del trascorrere di un
quinquennio dalla data del pensionamento, previa cessazione di tutti i rapporti
di agenzia.
2. Il supplemento si determina in applicazione del
metodo contributivo di cui all' art. 14.
ART. 20 (Pensione di inabilità permanente)
1. Si considera inabile
l'agente che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di
svolgere qualsiasi attività lavorativa.
2. Gli agenti che abbiano riportato l'inabilità
permanente ed assoluta di cui al comma precedente, comportante lo scioglimento di tutti i
contratti di agenzia, e che abbiano almeno 5 anni di anzianità contributiva obbligatoria
di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisiscono il diritto a una pensione annua di
inabilità reversibile calcolata secondo i criteri di cui agli artt. 14 e 15, in base agli anni
per i quali siano stati effettivamente versati i contributi.
3. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La decorrenza della
pensione sarà posticipata al primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è
verificato lo scioglimento dell'ultimo
rapporto di agenzia qualora la cessazione
dell'attività avvenga in un momento successivo a quello di proposizione della domanda ma,
comunque non oltre l'adozione del provvedimento di accoglimento.
4. Il diritto alla pensione di inabilità si estingue
in caso di ripresa dell'attività lavorativa, che deve essere tempestivamente
comunicata alla Fondazione ovverosia da quest'ultima accertata. Le somme indebitamente
percepite saranno recuperate dalla Fondazione, anche mediante compensazione su eventuali
ratei maturati in relazione ad un nuovo trattamento pensionistico.
ART. 21 (Pensione di invalidità permanente parziale)
1. Si considera invalido
parziale l'assicurato che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto od aggravatosi dopo l'inizio del
rapporto assicurativo, abbia subito una riduzione della propria capacità lavorativa nella
attività di agente effettivamente esercitata.
2. Gli agenti che abbiano riportato l'invalidità
permanente di cui al comma precedente, in misura pari almeno a due terzi della capacità di
lavoro e che abbiano almeno 5 anni coperti da contributi
obbligatori di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio, hanno diritto ad una pensione di
invalidità calcolata come indicato nell'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità
lavorativa.
3. La pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della domanda, salvo diverso accertamento medico in
relazione alla data di insorgenza della invalidità pensionabile.
ART. 22 (Domanda di pensione di inabilità e di invalidità
permanente)
1. La domanda di
pensione di inabilità o di invalidità permanente parziale deve essere redatta su modulistica della Fondazione e corredata
dal certificato del medico di fiducia dell'agente su modulo appositamente predisposto dalla
Fondazione stessa.
2. Qualora la domanda non sia corredata dal
certificato medico o non comprenda tutti i dati indicati nella modulistica della Fondazione,
quest'ultima invita l'interessato a regolarizzare la stessa assegnando un termine di
giorni 30. Se entro tale termine l'interessato non provvede al perfezionamento della
domanda secondo la richiesta avanzata dalla Fondazione, la domanda stessa si
considera priva di ogni effetto.
ART. 23 (Accertamenti sanitari)
1. La Fondazione accerta
lo stato di inabilità o di invalidità valutando la residua capacità di lavoro.
2. Qualora dagli accertamenti sanitari il grado di
invalidità permanente risulti inferiore a quello indicato nel certificato medico prodotto
dall'agente, la pensione di invalidità viene accordata nella minor misura, purché il grado
di invalidità permanente accertato risulti almeno pari a due terzi.
3. In caso di mancato accoglimento o di accoglimento
parziale della domanda, l'interessato può chiedere la costituzione di un
collegio medico entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato dalla
Fondazione. Detto collegio è composto da 3 medici, 2 dei quali designati
rispettivamente dalla Fondazione e dall'iscritto ed il terzo dal Presidente dell'ordine
dei medici competente per territorio. Il collegio medico esercita la sua funzione presso le
sedi indicate dalla Fondazione.
4. L'accertamento del collegio medico è definitivo.
5. Il compenso spettante al terzo componente del
collegio medico è a carico della parte soccombente.
ART. 24 (Verifica dello stato di inabilità e di invalidità
permanente)
1. La Fondazione ha la
facoltà di sottoporre il pensionato per inabilità o per invalidità a visite mediche di controllo. Il rifiuto a sottoporsi
a tali visite comporterà la sospensione del trattamento pensionistico in essere.
2. Qualora, a seguito di
controllo medico disposto dalla Fondazione, risulti modificato lo stato di inabilità o di invalidità del pensionato,
la pensione è revocata o ridotta in misura corrispondente alla variazione 3. L'interessato può richiedere la verifica del
trattamento pensionistico, per sopravvenuto mutamento dello stato fisico.
4. I pensionati di inabilità o di invalidità ai
quali, a seguito della procedura di verifica, sia stato riconosciuto un grado di inabilità od
invalidità pensionabile inferiore a quello in precedenza loro attribuito o sia stata revocata la
pensione, possono richiedere la costituzione di un collegio medico arbitrale con le
forme e le procedure di cui all'art. 23 del presente Regolamento.
ART. 25 (Trasformazione delle pensioni di invalidità permanente
in pensioni di vecchiaia)
1. La pensione di
invalidità è, a richiesta, trasformata in pensione di vecchiaia all'atto del raggiungimento dei corrispondenti requisiti di
età e di anzianità contributiva.
2. La pensione così trasformata viene corrisposta con
la garanzia, in ogni caso, del trattamento più favorevole tra quello della pensione
di invalidità permanente già in godimento e quello della pensione di vecchiaia.
ART. 26 (Pensione ai superstiti di reversibilità ed indiretta)
1. Tutti i trattamenti
pensionistici diretti erogati dalla Fondazione sono reversibili.
2. In caso di morte dell'agente non pensionato nei
cui confronti sussisteva il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia o,
alternativamente, di almeno 5 anni di anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio
precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati nel successivo articolo 28, una
pensione annua indiretta.
ART. 27 (Commisurazione della pensione di reversibilità ed
indiretta)
1. La pensione di
reversibilità e la pensione indiretta sono commisurate in relazione
alle seguenti aliquote.
a) Coniugi e figli
-
60% al solo coniuge superstite;
- 80% al coniuge con 1 figlio minorenne;
-100% al coniuge con 2 o più figli minorenni;
In mancanza del coniuge o alla sua morte:
- 70% ad un solo figlio minorenne;
- 80% a due figli minorenni;
-100% a 3 o più figli minorenni;
b) per i genitori ultrasessantacinquenni già a carico
dell'agente:
- 15% per 1 genitore
- 30% per 2 genitori
c) per i fratelli inabili già a carico dell'agente:
-
15% per 1 fratello o sorella
- 30% per 2 o più fratelli/ sorelle
2. Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più
superstiti, si procede alla rideterminazione
della pensione in base alle aliquote che precedono.
ART. 28 (Superstiti)
1. Hanno diritto a
pensione indiretta o di reversibilità:
a) il coniuge superstite,
anche se separato con addebito purché goda di assegno
alimentare ovvero divorziato, purché ricorrano le
condizioni di cui all'art. 9 della
legge n. 898/70;
b) i figli di età inferiore ai 18 anni ;
c)
i figli maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro, e i figli
maggiorenni
che seguono corsi di studi, purché in entrambi i casi
a carico dell'agente deceduto, sino al compimento della durata minima legale del
corso di studi e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento
del 26esimo anno di età. Si intendono equiparati ai figli legittimi, i figli
adottivi, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonché i
minori regolarmente affidati dagli
organi competenti a norma di
legge;
d) in mancanza dei
superstiti di cui ai punti precedenti (a, b, c), i genitori di età
superiore a 65 anni, non titolari di pensione e che
alla data della morte dell'agente
risultavano a totale suo
carico;
e)
in mancanza dei
superstiti di cui ai punti precedenti, i fratelli celibi e le sorelle
nubili non titolari di pensione e che al momento del
decesso dell'agente erano
permanentemente inabili ed a
carico di quest'ultimo.
2. Sono considerati a carico dell'agente, coloro per
i quali l'agente deceduto provvedeva totalmente al loro sostentamento.
3. Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:
-) il coniuge che passi a nuove nozze o i figli che
contraggano matrimonio prima del 18° anno di età;
-) i figli maggiorenni già riconosciuti inabili,
quando cessi lo stato di inabilità o quando possiedano un reddito proprio in misura annua
superiore al limite stabilito dalla legge n. 743/69, e successive modifiche e integrazioni;
-) tutti gli interessati, quando vengano comunque a
mancare gli altri requisiti di cui al comma1.
ART. 29
(Trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità -
cumulo )
1. I trattamenti pensionistici spettanti ai
superstiti ai sensi dell'art. 26 comma 1, sono
cumulabili con i redditi del
beneficiario nei limiti seguenti:
|
Redditi superiori al
trattamento minimo
annuo di pensione previsto per
il Fondo
pensione lavoratori dipendenti gestito dall'INPS
|
Percentuale di riduzione della pensione erogata dalla Fondazione
|
|
di 3 volte
|
25%
|
|
di 4 volte
|
40%
|
|
di 5 volte e oltre
|
50%
|
ART. 30 (Domanda e decorrenza della pensione ai superstiti)
1. La domanda per la
pensione ai superstiti deve essere redatta nelle forme e con le
certificazioni richieste dalla Fondazione.
2. Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono
dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'agente. Le
pensioni indirette, per le quali il requisito dell'anzianità contributiva si perfezioni
posteriormente all'evento per effetto di versamenti successivi, decorrono dal primo giorno
del mese successivo al perfezionamento stesso.
3. I superstiti titolari di pensione devono
immediatamente comunicare alla Fondazione eventuali variazioni nella sussistenza dei requisiti,
fissati dal presente Regolamento, per il diritto a pensione.
4. A richiesta della Fondazione i superstiti devono
presentare la documentazione attestante la permanenza dei requisiti per il diritto
a pensione.
CAPO III Norme comuni
ART. 31 (Termini di pagamento)
1. La pensione è
corrisposta in 13 mensilità a rate bimestrali erogate entro la fine del
primo mese del bimestre. La tredicesima mensilità è
corrisposta nel mese di dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina le forme
e le periodicità dei pagamenti stessi.
ART. 32
(Perequazione automatica delle pensioni)
1. Alle pensioni di
vecchiaia, inabilità, invalidità e superstiti erogate dalla Fondazione
si applica la disciplina della perequazione automatica
prevista dal decreto legge 23.12.1977, n 942, convertito con la legge 27.2.1978,
n 41, e successive modifiche e integrazioni.
ART. 33 (Minimi di pensione)
1. I pensionati che alla
data dell'1/10/98 godevano di trattamento minimo conservano il trattamento stesso. Eventuali maggiorazioni
spettanti ai soggetti di cui sopra, a titolo di supplementi di pensione o perequazione automatica,
sono assorbite sino al raggiungimento del trattamento minimo di pensione
loro conservato.
ART. 34 (Destinazione degli utili di gestione)
1. Gli utili netti della
gestione sono accreditati al Fondo di previdenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle
risultanze del bilancio tecnico, adotta i provvedimenti di sua competenza per il
mantenimento dell'equilibrio finanziario della Fondazione.
ART. 35 (Debiti degli iscritti)
1. La Fondazione può
recuperare eventuali crediti nei confronti degli iscritti anche mediante trattenute sulle pensioni erogate, non
superiori ad un quinto.
2. Le somme dovute alla Fondazione per prestazioni
indebitamente percepite sono gravate da interessi legali.
ART. 36 (Trasferimento dei contributi)
1. Gli agenti che, per effetto di mutamento
dell'attività professionale, siano obbligati ad iscriversi presso altro fondo di previdenza
integrativa obbligatoria per legge, possono chiedere il trasferimento a favore di quest'ultimo
dei contributi versati, in misura non superiore al 30%, qualora non possano in
alcun modo acquisire il diritto alle prestazioni pensionistiche erogate dalla
Fondazione.
CAPO IV
Ricorsi e Vigilanza
ART. 37 (Ricorsi)
1. Sui ricorsi
concernenti l'applicazione del presente Regolamento decide, con
provvedimento definitivo, il Comitato Esecutivo della
Fondazione od altro Organo Collegiale dal medesimo indicato, sentito un Comitato
Istruttorio all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. I ricorsi devono essere inviati alla Segreteria
degli Organi Collegiali, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, nel termine di
30 giorni, a pena di decadenza,
dalla comunicazione
all'interessato del provvedimento impugnato e devono contenere:
a) le generalità del
ricorrente (cognome e nome o ragione sociale, codice fiscale ed
indirizzo);
b) gli estremi del provvedimento impugnato;
c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;
d) la firma del ricorrente.
3. La decisione sul ricorso deve essere comunicata al
ricorrente entro i 90 giorni successivi alla data in cui la Fondazione ha ricevuto
il ricorso. Trascorso tale termine, senza che la decisione gli sia stata comunicata,
l'interessato ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.
ART. 38 (Sanzioni)
1.I preponenti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a)
al pagamento di una
sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di
Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di
mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; la sanzione non può
essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi non corrisposti entro la
scadenza di legge. La stessa sanzione si applica nel caso di evasione connessa a
registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, quando la
denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente
dal preponente prima di contestazioni o richieste da parte della Fondazione e
comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi e sempre che il versamento dei contributi sia effettuato entro trenta
giorni dalla denuncia
stessa;
b) al pagamento di una
sanzione in ragione d'anno pari al TUR maggiorato di 8
punti nel caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, accertate dalla
Fondazione, alle quali faccia seguito il pagamento integrale dei contributi e della
sanzione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Fondazione; la
sanzione non può essere
superiore al 50 per cento
dell'importo non corrisposto;
c)
al pagamento di una
sanzione, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, in caso
di evasione connessa a registrazioni o denunce
obbligatorie omesse o non conformi al vero, ossia nel caso in cui il preponente
occulti rapporti di agenzia in essere o le provvigioni erogate; la sanzione non
può essere superiore al 60
per cento dell'importo dei
contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
2. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni nelle misure previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 senza che si sia
provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli
interessi di mora di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46.
3. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti
giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempre che il
versamento dei contributi sia effettuato entro il termine
fissato dall'Enasarco,
si applica una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale
di Riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione
non può essere superio re al 40 per cento dell'importo dei contributi non corrisposti
entro la scadenza di legge.
4. Fermo restando l'integrale pagamento dei
contributi dovuti alla Fondazione, le sanzioni civili di cui al precedente comma 1 sono
ridotte nei seguenti casi:
a)
nei casi di mancato e
ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti ovvero
sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative
sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede
giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare
rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza
e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi, derivanti da fatto
doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124,
primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria, la sanzione è pari
al tasso legale in ragione
d'anno;
b)
per le aziende in crisi
per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti
dalla legge 12 agosto 1977, n.675, dalla legge 5
dicembre 1978, n.787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio
1991, n.223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o
ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva
del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione
del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non
superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n.223
del 1991, con riferimento
alla concessione per i casi di crisi aziendali, di
ristrutturazione, riorganizzazione
o conversione aziendale, la
sanzione è pari al tasso legale in ragione d'anno.
5. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di
pagamento integrale dei contributi e spese, e nei casi di omesso o ritardato pagamento
dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e
associazioni non aventi fini di lucro, la sanzione è pari al tasso legale in ragione d'anno.
6. Nei casi previsti al comma 4, lett. a), il
pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere
consentito fino a sessanta mesi.
7. Il presente articolo non si applica per le
posizioni creditorie della Fondazione già definite prima della sua entrata in vigore con il
pagamento di quanto dovuto ai sensi della previgente normativa.
8. I preponenti o i loro rappresentanti che
impediscano ai funzionari di vigilanza lo svolgimento dell'attività di accertamento o che si
rifiutino di fornire dati o documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente
Regolamento saranno tenuti al pagamento di una sanzione da Euro 250,00 a Euro
2500,00, ancorché il fatto costituisca reato. La medesima sanzione si applica
nell'ipotesi di omissione o rifiuto a fornire dati o documenti richiesti dalla Fondazione.
9. Il preponente che non provveda all'iscrizione o
alla cancellazione dell'agente nel termine e con le forme stabilite dall'art. 3 è tenuto
al pagamento di una sanzione di Euro 250,00 per ciascun agente.
10. Il preponente che
non provveda all'invio della distinta, nel rispetto di quanto
stabilito ai sensi dell'art. 7 nel presente
Regolamento, è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 250,00 per ciascun agente
o rappresentante di commercio, aumentabile fino al triplo in caso di
recidiva.
11. Qualora i soggetti di cui al precedente comma
forniscano scientemente dati errati od incompleti che comportino evasione contributiva,
sono tenuti a versare la sanzione di Euro 25,00 per ogni agente cui si riferisce
l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.
12. I proventi delle sanzioni sono destinati al Fondo
di previdenza a titolo di solidarietà.
ART. 39 (Rendita vitalizia)
1. La ditta preponente
che abbia omesso di versare i contributi di cui al presente
Regolamento e che non possa più versarli per
sopravvenuta prescrizione può chiedere alla Fondazione di costituire a favore dell'agente
una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe
all'agente in relazione ai contributi omessi.La corrispondente riserva matematica è
devoluta alla Fondazione, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di
contributi corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo
della rendita.
2. I contributi di cui al comma precedente sono
valutati a tutti gli effetti ai fini della pensione per l'inabilità, l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti.
3. L'agente, quando non possa ottenere dalla ditta
preponente la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli
stesso sostituirsi alla ditta preponente, a condizione che fornisca alla Fondazione le prove
del rapporto di agenzia e delle provvigioni spettanti.
ART. 40 (Vigilanza)
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del
decreto legge 12.9.1983, n. 463, convertito con la legge n.638/83, la vigilanza
sull'applicazione del presente regolamento è esercitata dalla Fondazione o dai suoi
incaricati, all'uopo muniti di documento di riconoscimento.
2 Il preponente è tenuto ad esibire alla Fondazione
ed ai suoi incaricati tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque
interessino il rapporto con l'agente, nonché a fornire ogni altra notizia
necessaria a dimostrare l'esattezza dei versamenti effettuati.
3. Gli incaricati della Fondazione hanno diritto di
trarre copia conforme dei documenti comunque interessanti il rapporto di agenzia.
4. Gli incaricati della Fondazione redigono verbale
degli accertamenti effettuati che deve essere controfirmato dal preponente. Il
preponente ha diritto di far inserire in detto verbale le dichiarazioni che ritiene opportune.
In caso di rifiuto da parte del preponente, l'incaricato della Fondazione ne fa
menzione nello stesso, precisandone il
motivo.
5. Alle procedure di
accertamento, si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 20,
della legge n. 335/95, e successive modifiche ed
integrazioni.
6. Qualora la Fondazione richieda la presentazione
degli originali dei conti provvigioni,
questi possono essere
sostituiti da copie fotostatiche autenticate.
TITOLO III
PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA
ART. 41 (Prestazioni integrative di previdenza)
1. Il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione delibera forme di prestazioni integrative di previdenza ed eventuali programmi di
attività di formazione professionale, fissandone i requisiti per l'accesso.
2. Il Presidente della Fondazione attua i programmi
delle prestazioni integrative di previdenza deliberate dal Consiglio di
Amministrazione.
ART. 42 (Finanziamento)
1. I programmi delle
prestazioni integrative di previdenza nonché di formazione professionale sono finanziati dalle entrate di cui
all'art. 4 comma 8 del presente Regolamento.
2. Le disponibilità eventualmente residuate dopo
l'attuazione dei programmi di cui al precedente comma vengono destinate, con delibera del
Consiglio di Amministrazione, al Fondo di previdenza.
ART. 43 (Forme di prestazioni integrative di previdenza)
1. Le prestazioni
integrative di previdenza sulle quali il Consiglio di Amministrazione può annualmente deliberare sono le seguenti:
- soggiorni in località
termali per agenti in attività o pensionati per prestazioni di
cura di cui la Fondazione abbia
riconosciuta la necessità;
-
soggiorni climatici;
-
colonie estive per i figli e gli orfani degli iscritti;
- borse di studio per i figli e gli orfani degli iscritti;
-assegni per nascita o adozione;
-
assegni funerari;
-
erogazioni straordinarie;
-
sussidi di beneficenza a
favore oltre che degli iscritti anche delle vedove e degli
orfani degli iscritti;
-
contributi per il
mantenimento dei pensionati della Fondazione in case di
riposo;
-
assistenza
infortunistica da praticarsi anche attraverso la stipula di apposite
polizze d'assicurazione;
-
speciali erogazioni da
corrispondere agli iscritti in attività attraverso la stipula
di apposite polizze di assicurazione, nei casi di
degenza ospedaliera per malattia o di degenza per accertamenti diagnostici e
di degenza domiciliare
conseguente ad intervento
chirurgico o ad infortunio;
-
premi per tesi di laurea
in materia di contratto di agenzia o previdenza
integrativa della Fondazione,
discusse da agenti o figli dei medesimi;
-
ogni altra prestazione individuata dal Consiglio di
Amministrazione.
2. Il Consiglio di
Amministrazione, inoltre, può disporre particolari forme di prestazioni
integrative di previdenza al verificarsi di eventi di
carattere eccezionale.
3. Possono accedere alle prestazioni integrative di
previdenza e solidarietà gli iscritti che abbiano almeno due anni di anzianità contributiva
obbligatoria e siano in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 44 (Monitoraggio della gestione previdenziale)
1. Il Presidente della
Fondazione sottoporrà a verifica semestrale, in appositi incontri
organizzati con le Parti Sociali, l'andamento della
gestione previdenziale con riferimento all'applicazione del presente
Regolamento, ivi compreso il rendimento del patrimonio.
2. Al fine di poter disporre di tutti gli elementi
tecnico-attuariali utili alle verifiche di cui sopra nonché ad esprimere valutazioni e scelte
gestionali, verrà redatto un bilancio tecnico attuariale, con cadenza annuale per i tre
anni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Successivamente il
bilancio tecnico sarà predisposto
con cadenza biennale.
ART. 45 (Decorrenza)
1. Il Presente
Regolamento entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2004 e ne sarà dato avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
ALLEGATI
TABELLA COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Età Coefficienti trasformazione
capitale in rendita
40
3,246
41
3,302
42
3,361
43
3,422
44
3,487
45
  |