Decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758 - Norme
regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio.
Preambolo
Il Presidente della
Repubblica:
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613, sull'estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi;
Visto l'art. 29, comma terzo, della legge suindicata, che prevede
l'emanazione delle norme regolamentari del trattamento integrativo
di previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio;
Sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1
Il fondo di previdenza, istituito presso l'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
in attuazione degli accordi economici collettivi per la disciplina
del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno
1956 e 13 ottobre 1958, provvede a norma dell'art. 29 della legge 22
luglio 1966, n. 613, all'erogazione in favore degli agenti e
rappresentanti di commercio di prestazioni previdenziali integrative
del trattamento derivante dall'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti prevista dalla legge
medesima.
Il fondo di cui al comma precedente conserva la natura di gestione
separata ai sensi dello statuto dell'ENASARCO ed è disciplinato dal
presente decreto.
Le prestazioni previdenziali integrative di cui al comma primo sono
previste dalle norme del titolo III del presente decreto.
Art. 2
Il fondo è alimentato:
a ) da un contributo a carico delle ditte mandanti commisurato al 3
per cento delle provvigioni liquidate all'agente e rappresentante e
da un pari contributo, a carico dell'agente e rappresentante, che
verrà trattenuto dalle ditte medesime all'atto della liquidazione
delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate
nell'anno nel limite di due milioni di lire e nel limite di due
milioni e mezzo se l'agente e rappresentante sia impegnato ad
esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta. A tali
effetti non si considerano provvigioni le somme corrisposte
esclusivamente a titolo di rimborso o di concorso spese
effettivamente sostenute;
b ) dai trasferimenti effettuati a norma dell'art. 5;
c ) dalle entrate derivanti dagli investimenti effettuati a norma
dell'articolo 8;
d ) da ogni altra entrata che affluisce al fondo in conformità delle
norme vigenti.
Art. 3.
I contributi di cui alla lettera a ) dell'art. 2, trattenuti
sulle provvigioni corrisposte agli agenti e rappresentanti di
commercio e quelli di pertinenza delle ditte mandanti devono essere
versati all'ENASARCO dalle ditte in un'unica soluzione, all'atto del
pagamento delle provvigioni, e, comunque, entro tre mesi dalla data
dell'avvenuta liquidazione di queste.
Il versamento dei contributi deve essere accompagnato da una
distinta da cui risulti:
a ) la ragione sociale o la denominazione della ditta versante,
l'indirizzo ed il numero di posizione assegnato dall'ENASARCO alla
stessa;
b ) il periodo al quale afferisce la liquidazione delle provvigioni
relative ai contributi versati;
c ) i dati anagrafici e la matricola di ciascun agente e
rappresentante;
d ) il timbro e la firma della ditta versante.
Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto
corrente postale dell'ENASARCO dovranno essere riportati sulla
distinta gli estremi della ricevuta postale.
La ricevuta del versamento verrà rilasciata direttamente
dall'ENASARCO, a meno che il versamento stesso non sia effettuato a
mezzo di vaglia postale o sul conto corrente postale dell'ENASARCO.
In questi ultimi casi la ricevuta postale sostituirà a tutti gli
effetti quella dell'ENASARCO.
Art. 4.
In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi di cui
all'art. 2, lettera a ), le ditte mandanti, oltre al pagamento dei
contributi dovuti per la quota a proprio carico e per quella a
carico degli agenti e rappresentanti, sono tenute al pagamento delle
spese e degli interessi di mora in favore dell'ENASARCO nella misura
pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.
É in facoltà delle ditte mandanti di versare i contributi sulle
provvigioni corrisposte agli agenti e rappresentanti ed eccedenti i
massimali previsti dall'art. 2, lettera a ).
Non è ammesso il versamento di contributi prescritti ai sensi
dell'art. 2948 del codice civile.
Gli obblighi derivanti all'ENASARCO per effetto del presente decreto
nei confronti degli agenti e rappresentanti sorgono alla data di
ricezione dei versamenti, semprechè gli stessi siano accompagnati
dalla distinta di cui all'art. 3.
In caso di versamenti non accompagnati da distinta, gli obblighi di
cui al comma precedente sorgono dalla data di ricezione della
distinta stessa.
Art. 5.
L'agente e rappresentante ha facoltà di richiedere all'ENASARCO il
trasferimento sul proprio conto individuale, di cui all'art. 6, dei
contributi, a suo carico e di quelli versati dalle ditte mandanti a
proprio carico, di cui all'art. 12 dell'accordo economico collettivo
30 giugno 1938, e successive modificazioni, anteriori agli accordi
20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958.
La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata entro
due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il trasferimento previsto dal comma primo è irrevocabile e le
relative somme restano definitivamente vincolate al conto
individuale come previsto dall'art. 7.
In caso di scioglimento di contratti di agenzia e rappresentanza per
i quali sia prevista la restituzione alle ditte mandanti dei
contributi di propria spettanza, l'ENASARCO provvederà a reintegrare
le ditte medesime di quanto esse avessero diritto di ripetere.
Art. 6.
L'ENASARCO alla ricezione del primo versamento istituirà per ciascun
agente e rappresentante un conto individuale sul quale annoterà i
versamenti effettuati dalle ditte.
Sul conto di cui al comma precedente dovranno essere annotati i
trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 5 e gli accrediti
derivanti da attribuzioni di utili, nonchè gli eventuali addebiti.
All'atto dell'istituzione del conto individuale di cui al primo
comma, l'ENASARCO rilascerà all'agente e rappresentante un
certificato di iscrizione.
Nel trimestre successivo all'approvazione del bilancio consuntivo di
ciascun esercizio finanziario, l'ENASARCO trasmetterà a ciascun
agente e rappresentante un estratto del conto ad esso intestato.
Entro la stessa data, provvederà ad inviare alle ditte mandanti un
estratto-conto dei contributi versati.
Ove non siano pervenuti reclami entro tre mesi dall'invio,
l'estratto-conto si intenderà definitivamente approvato dagli
interessati.
Art. 7.
Il conto individuale di cui all'art. 6, anche per la parte dei
contributi a carico delle ditte, resterà vincolato fino al
compimento del 60° anno di età da parte dell'agente e
rappresentante, salvo quanto previsto dall'art. 14.
Art. 8.
Tutte le entrate del fondo, dedotte le spese per la gestione
dello stesso, saranno impiegate secondo un piano determinato anno
per anno dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, il quale
fissa le relative quote nelle seguenti forme:
a ) i titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b ) annualità dovute dallo Stato;
c ) cartelle o titoli equiparati emessi dagli istituti esercenti il
credito fondiario;
d ) depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria
solidità;
e ) beni immobili;
f ) mutui ipotecari.
Gli investimenti diversi dall'acquisto di titoli di Stato devono in
ogni caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe
dall'acquisto di essi.
Il piano annuale è sottoposto all'approvazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
In ogni caso deve essere destinata a depositi su conti correnti,
secondo la previsione di cui al comma primo, al punto d ), una
percentuale delle entrate idonea ad assicurare in ogni momento la
disponibilità dei fondi per le prestazioni spettanti agli iscritti.
I singoli investimenti, nei limiti del piano annuale di cui sopra,
sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO
previo parere di apposito comitato espresso dallo stesso consiglio
di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente la
facoltà di deliberare, su conforme parere del comitato di cui al
comma precedente, gli investimenti concernenti:
depositi su conti correnti fruttiferi presso istituti di credito;
mutui ipotecari inferiori a venti milioni di lire.
Art. 9.
Le prestazioni del fondo consistono in:
a ) pensioni di vecchiaia;
b ) pensioni di invalidità;
c ) pensioni ai superstiti;
d ) liquidazioni in capitale.
Art. 10.
Ai fini della acquisizione del diritto alle prestazioni di cui agli
articoli seguenti e della determinazione delle stesse, si intende:
a ) per "anzianità contributiva" il numero degli anni coperti da
contribuzione non liquidata, con riferimento all'anno per il quale i
contributi sono stati versati. Si fa eccezione per quanto stabilito
dall'ultimo comma dell'art. 30;
b ) per "provvigione liquidata" l'importo sul quale sono stati
calcolati i contributi versati ai sensi dell'art. 2, con riferimento
all'anno per il quale i contributi stessi sono stati versati; i
contributi relativi a periodi inferiori all'anno si considerano
afferenti ad anno intero.
É in facoltà dell'ENASARCO richiedere, al fine di controllare
l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la
presentazione degli originali dei conti-provvigioni e dei mandati di
agenzia.
I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di
riferimento saranno considerati come afferenti all'anno in cui sono
stati versati.
Art. 11.
L'agente e rappresentante che abbia maturato almeno 15 anni di
anzianità contributiva e che abbia compiuto il 60° anno di età,
acquisisce il diritto di optare tra:
a ) la pensione annua di vecchiaia reversibile pari a tanti
quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate
dal 1 gennaio 1961 fino alla data del conseguimento del diritto per
quanti sono gli anni di anzianità contributiva, fino ad un massimo
di 40/40esimi;
b ) la liquidazione del conto individuale.
L'agente e rappresentante che intende esercitare il diritto di cui
al comma primo deve presentare domanda all'ENASARCO, su apposito
modulo, indicando irrevocabilmente il trattamento di pensione o di
liquidazione per il quale decide di optare.
Il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, deve essere
trasmesso alla direzione generale dell'ENASARCO in Roma, a mezzo di
plico raccomandato con ricevuta di ritorno.
L'agente per ottenere la prestazione prescelta dovrà rimettere
all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta.
Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del
conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli
arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a
quello del conseguimento del diritto.
L'agente che presenta domanda di pensione dopo un anno dalla data di
cui al comma precedente ha diritto alla pensione che gli sarebbe
spettata all'atto del conseguimento del diritto maggiorata, in
relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai coefficienti
di cui all'allegata tabella A . In tal caso la pensione decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
Art. 12.
Qualora a favore dell'agente e rappresentante che abbia conseguito
il diritto a pensione venga istituito un nuovo conto, sia in
dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia
per l'instaurazione di nuovi rapporti, dopo il quinto anno dalla
data di conseguimento del detto diritto a pensione l'agente può
chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione calcolato
secondo i criteri stabiliti dalla lettera a ) dell'art. 11.
Qualora successivamente alla liquidazione del supplemento di
pensione l'agente e rappresentante continui l'attività, e fino alla
cessazione totale di questa, si procederà ogni biennio a
liquidazione di ulteriori supplementi di pensione calcolati secondo
i criteri stabiliti dalla lettera a ) dell'art. 11.
Art. 13.
Qualora a favore dell'agente e rappresentante che ha ottenuto la
liquidazione del conto individuale venga istituito un nuovo conto,
sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di
agenzia sia per la instaurazione di nuovi rapporti, al
raggiungimento di una anzianità contributiva di almeno 15 anni in
dipendenza del nuovo conto, l'agente e rappresentante ha facoltà di
optare tra:
a ) la pensione annua di vecchiaia reversibile calcolata come
previsto dalla lettera a ) dell'art. 11;
b ) la liquidazione del conto individuale.
Per la presentazione della domanda e per la decorrenza della
pensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 11.
All'agente e rappresentante che alla data di scioglimento di tutti i
rapporti di agenzia si trovi nelle condizioni di cui al comma primo
ma non possa far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva
successivi alla erogazione della prima prestazione, compete la
liquidazione del nuovo conto individuale.
Art. 14.
L'agente e rappresentante che abbia subìto una invalidità permanente
e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di
agenzia o rappresentanza commerciale, e che possa far valere almeno
5 anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio,
acquisisce il diritto di optare tra:
a ) una pensione annua di invalidità reversibile pari a tanti
quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate
dal 1° gennaio 1961, per quanti sono gli anni di anzianità
contributiva;
b ) la liquidazione del conto individuale.
Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di
cui all'art. 11.
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
Art. 15.
L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato dall'ENASARCO.
La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello
stato di invalidità permanente e assoluta è demandata in sede
amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre medici, due dei
quali designati rispettivamente dall'ENASARCO e dall'iscritto ed il
terzo nominato dai primi due, o in difetto, dal medico provinciale
della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.
L'accertamento del collegio medico è definitivo.
Qualora, a richiesta dell'agente e rappresentante, si proceda alla
costituzione del collegio medico e questo non riconosca
l'invalidità, le relative spese, nella misura di un terzo, saranno a
carico del richiedente.
L'ENASARCO ha facoltà di sottoporre il pensionato per invalidità a
visite periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato di
invalidità. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite è motivo
sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.
Art. 16.
Il pensionato per invalidità, a cui favore venga istituito un nuovo
conto per effetto dell'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia,
perde il diritto alla pensione di invalidità dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui si è verificata l'istituzione del
nuovo conto.
In tal caso l'agente e rappresentante ha facoltà di richiedere,
entro un anno, la ricostruzione del proprio conto individuale dalla
data della sua prima iscrizione al fondo previa restituzione delle
rate di pensione di invalidità riscosse.
La restituzione totale delle rate di pensione di invalidità dovrà
avvenire entro tre anni dalla data di cui al comma primo.
Art. 17.
L'agente e rappresentante che ha perduto il diritto alla pensione di
invalidità e che abbia provveduto alla ricostruzione del conto ha
diritto alle prestazioni previste dal presente decreto sulla base
dell'anzianità contributiva maturata precedentemente e
posteriormente al periodo di invalidità.
Art. 18.
L'agente e rappresentante che ha perduto il diritto alla pensione di
invalidità e che non abbia provveduto alla ricostruzione del conto
potrà far valere, agli effetti delle prestazioni previste dal
presente decreto, solo l'anzianità contributiva maturata
successivamente alla istituzione del nuovo conto.
Art. 19.
In caso di morte dell'agente e rappresentante non pensionato nei cui
confronti sussisteva il requisito di almeno 5 anni di anzianità
contributiva, di cui uno nel quinquennio precedente il decesso,
spetta ai superstiti indicati nell'art. 21 una pensione annua
indiretta pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle
provvigioni liquidate dal 1 gennaio 1961 per quanti sono gli anni di
contribuzione e commisurata alle aliquote riportate dall'art. 22.
Fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima di
cui al comma primo, qualora nel quinquennio precedente la data della
morte dell'agente risultino versati almeno due anni di contribuzione
anche non continuativi, spetta cumulativamente ai superstiti una
pensione indiretta minima che non potrà essere inferiore ai
15/40esimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal
1 gennaio 1961 fino alla data del decesso.
Art. 20.
Ai superstiti, indicati nell'art. 22, dell'agente e rappresentante
pensionato per invalidità o vecchiaia spetta una pensione di
reversibilità commisurata alle aliquote riportate nello stesso art.
22 della pensione goduta dall'agente.
Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia
dell'agente e rappresentante sia stato istituito un nuovo conto, la
base per il computo della pensione di reversibilità è determinata
dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che sarebbe
stato corrisposto all'agente e rappresentante stesso ai sensi
dell'art. 12.
La pensione di reversibilità spettante cumulativamente ai superstiti
non potrà comunque essere inferiore ai 15/40esimi del 70% della
media delle provvigioni annue liquidate dal 1° gennaio 1961 per
quanti sono gli anni di contribuzione.
Art. 21.
Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità ai sensi
degli articoli 19 e 20:
a ) il coniuge superstite purchè non sia stata pronunciata sentenza
di separazione legale per colpa dello stesso o di entrambi i
coniugi. Quando il superstite sia il marito il suo diritto a
pensione è subordinato altresì alle condizioni che egli sia stato
convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di
quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro;
b ) i figli di età inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque età
riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente e
rappresentante al momento del decesso di questi. Per i figli
superstiti che risultino a carico dell'agente e rappresentante al
momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto
limite di età è elevato a 21 anno qualora frequentino una scuola
media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non
oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università. Si
intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli
adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio
dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli
organi competenti a norma di legge;
c ) i genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari
di pensione e che alla data della morte dell'agente e rappresentante
risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano nè
coniuge, nè figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo
alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti,
gli affiliati, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle
quali l'agente e rappresentante fu affidato;
d ) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano
genitori superstiti, semprechè gli interessati non siano titolari di
pensione e al momento della morte dell'agente e rappresentante
risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età
superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i
genitori nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili
permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico
dell'agente e rappresentante se questi prima del decesso provvedeva
al loro sostentamento in modo continuativo.
Per l'accertamento dell'inabilità dei superstiti si applicano le
norme di cui all'art. 15.
Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza
della pensione, l'agente e rappresentante abbia contratto matrimonio
in età superiore a 72 anni o, se in età inferiore, qualora il
matrimonio sia durato meno di due anni, e qualora, in entrambi i
casi, la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di venti
anni.
Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del
matrimonio e dalla differenza di età tra i coniugi quando sia nata
prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di
infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di
guerra o di servizio.
Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:
1) il coniuge che passi a nuove nozze;
2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilità;
3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di età, ovvero al
compimento del 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media
professionale, ovvero al compimento del 26° anno di età, qualora
siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se
maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilità o quando a qualsiasi
titolo abbiano un reddito proprio;
43 le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di
età.
Art. 22.
Le pensioni indirette e di reversibilità di cui agli articoli 19 e
20 sono determinate in base alle seguenti aliquote:
a ) per il coniuge e i figli superstiti:
60% per 1 superstite
75% per 2 superstiti
90% per 3 superstiti
100% per 4 o più superstiti;
b ) per i genitori:
30% per ciascuno di essi;
c ) per i fratelli e sorelle:
30% per un fratello o sorella
60% per due o più fratelli e sorelle.
Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli
stessi non hanno diritto ai minimi di pensione previsti dal comma
secondo dell'art. 19 ed al comma terzo dell'art. 20.
Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede
alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.
Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto alla
attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di
quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del
coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi
diritto.
Art. 23.
Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'agente
e rappresentante.
Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della
loro scadenza sono prescritte a favore del fondo.
Art. 24.
L'agente e rappresentante al compimento del 60° anno di età ha la
facoltà di richiedere la liquidazione del proprio conto individuale.
Qualora l'agente e rappresentante divenga tolalmente e
permanentemente invalido e non sia in possesso dei requisiti di cui
al comma primo dell'art. 14, ha diritto alla liquidazione del
proprio conto individuale.
Art. 25.
La pensione è corrisposta in 13 mensilità, pagabili a rate
bimestrali di norma entro la prima quindicina dei mesi di febbraio,
aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.
La tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata di
dicembre.
Art. 26.
Gli utili netti della gestione, dedotta la quota che sarà
accreditata sui conti individuali degli iscritti e che non potrà
essere inferiore al 2% del relativo saldo alla fine dell'esercizio
dell'anno precedente, saranno accreditati al fondo.
Art. 27.
Almeno ogni quattro anni dovrà essere compilato il bilancio tecnico
del fondo, copia del quale dovrà essere inviata al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Art. 28.
Sui ricorsi concernenti l'applicazione del presente decreto
deciderà, con provvedimento definitivo, il consiglio di
amministrazione dell'ENASARCO sentito un comitato istruttorio,
presieduto dal presidente dell'ente medesimo o da un suo delegato, e
composto da quattro membri del consiglio di amministrazione nominati
dal consiglio stesso.
I ricorsi dovranno essere indirizzati al consiglio di
amministrazione dell'ente con plico raccomandato con ricevuta di
ritorno, entro 90 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione
all'interessato del provvedimento impugnato e dovranno contenere:
a ) le generalità del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di
nascita ed indirizzo);
b ) gli estremi del provvedimento impugnato;
c ) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;
d ) la firma del ricorrente.
La decisione del consiglio di amministrazione deve essere
pronunciata entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso.
Trascorso tale termine, senza che la decisione sia stata
pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità
giudiziaria.
Art. 29.
L'agente sul cui conto siano stati annotati addebiti per prestiti
non restituiti all'ENASARCO, ha la facoltà, da esercitarsi entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto, di versare
all'ente l'importo addebitato.
Qualora l'agente non si avvalga della facoltà di cui al comma
precedente, in sede di calcolo della pensione, l'importo addebitato
non sarà portato in detrazione ai fini della determinazione della
provvigione media, ma la somma non restituita sarà trattenuta sino
ad un massimo di 36 rate uguali sulle mensilità di pensione.
Art. 30.
I versamenti volontari eseguiti dall'agente e rappresentante a norma
degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza,
approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono
computabili ai fini della determinazione della provvigione media e
sono considerati come riferiti all'anno in cui è stato effettuato il
versamento volontario.
Gli importi derivanti da liquidazioni dell'indennità di risoluzione
del rapporto, trasferiti dall'agente sul conto individuale di
previdenza fino alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono computabili ai fini della determinazione della provvigione
media e sono considerati come riferiti al periodo per il quale
l'indennità è stata accantonata dalle ditte.
L'importo derivante dalla liquidazione della polizza di
assicurazione accesa a copertura dei contributi pervenuti
all'ENASARCO, versato sul conto individuale anteriormente al giugno
1950, è computabile, ai fini della determinazione dell'anzianità
contributiva, con riferimento all'anno in cui i singoli versamenti
sono pervenuti all'ENASARCO.
I contributi pervenuti all'ENASARCO dal 1939 al 1950 e trasferiti
dall'agente, ai sensi dell'art. 5, sul conto individuale, vengono
considerati, ai fini della determinazione dell'anzianità
contributiva come riferiti agli anni in cui il versamento stesso è
pervenuto all'ente.
Art. 31.
Qualora il conto dell'agente e rappresentante per periodi
successivi al 1° gennaio 1961 non risulti coperto da contribuzioni
per almeno un triennio, il computo della pensione è effettuato sulla
base della media delle provvigioni annue liquidate nell'ultimo
triennio coperto da contribuzioni.
Le pensioni in godimento ai sensi del regolamento approvato con
decreto ministeriale del 10 settembre 1962, all'atto dell'entrata in
vigore del presente decreto sono revisionate in base ai criteri
stabiliti dagli articoli precedenti.
Nella revisione delle pensioni non sono applicabili i coefficienti
della allegata tabella A .
In ogni caso è garantita una pensione non inferiore ai 15/40esimi
del 70% delle provvigioni medie prese a base del computo e,
comunque, è assicurato un aumento del 20% della pensione in
godimento.
Qualora, posteriormente al collocamento in pensione, sia stato
istituito un nuovo conto per effetto di versamenti pervenuti a
seguito della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia o per
l'instaurazione di nuovi rapporti, la pensione, revisionata in base
ai commi precedenti, dovrà essere integrata con un supplemento di
pensione, calcolato come stabilito alla lettera a ) dell'art. 11 con
riferimento al periodo di anzianità maturato dopo il collocamento in
pensione ed alla media delle provvigioni annue di cui ai versamenti
effettuati al fondo.
La pensione revisionata in base alle norme del presente articolo
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 32.
L'agente e rappresentante, che essendo in possesso dei requisiti
necessari per ottenere la pensione in base alle norme del
regolamento del fondo di previdenza approvato con decreto
ministeriale del 10 settembre 1962, ha optato per la liquidazione
del proprio conto individuale e per il quale, successivamente alla
liquidazione, sia stato acceso un nuovo conto presso il fondo, può
richiedere la pensione prevista dal presente decreto, purchè abbia
maturato la nuova anzianità contributiva minima fissata nel seguente
prospetto in relazione all'anno di presentazione della domanda:
Anno di presentazione
Anzianità contributiva
della domanda di pensione
minima
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1968
5 anni
1969
6 anni
1970
7 anni
1971
8 anni
1972
9 anni
1973
10 anni
1974
11 anni
1975
12 anni
1976
13 anni
1977
14 anni
1978
15 anni
La misura della
pensione sarà pari a un quarantesimo del 70% della media delle
provvigioni liquidate per ogni anno di effettiva contribuzione.
Art. 33.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con pari decorrenza cessa di aver vigore il regolamento del fondo di
previdenza dell'ENASARCO approvato con decreto ministeriale del 10
settembre 1962.
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