Decreto Ministeriale 21 agosto 1985 -
Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente
<<Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di
commercio>>.
Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 212 del 9 settembre 1985
Preambolo
Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia: Vista la legge 3 maggio 1985 (1),
n. 204, concernente <<Disciplina dell'attività di agente e
rappresentante di commercio>>; Ritenuta la necessità di provvedere,
ai sensi dell'art. 11 della detta legge, ad emanare le previste
norme di attuazione; Sentite le organizzazioni nazionali di
categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; Decreta:
Art. 1
Nel presente decreto
col termine legge si intende la legge 3 maggio 1985, n. 204.
Art. 2
Per l'iscrizione nel
ruolo di cui all'art. 2 della legge l'interessato deve presentare
domanda, in regola con l'imposta di bollo, alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura -- commissione per il ruolo
degli agenti e rappresentanti di commercio -- della provincia nella
quale risiede, nella quale deve dichiarare di essere cittadino
italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità
economica europea, ovvero straniero residente in territorio della
Repubblica italiana; di non svolgere attività in qualità di
dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati; di
non svolgere attività per la quale e prescritta l'iscrizione nei
ruoli dei mediatori. Alla domanda devono essere allegati: a)
certificato di residenza; b) certificato di cittadinanza per i
cittadini italiani e per quelli di uno degli Stati membri della
CEE; c) titolo di scuola secondaria di primo grado o di grado
superiore in originale o in copia autenticata. I cittadini degli
Stati della CEE e gli stranieri debbono allegare l'originale o una
copia autenticata di un titolo di studio che il Ministero della
pubblica istruzione abbia riconosciuto equipollente a quello
richiesto dalla legge; d) ricevuta comprovante il pagamento
della tassa di concessione governativa; e) certificazione
relativa al superamento dell'esame finale dei corsi professionali di
cui al successivo art. 3; oppure certificazione relativa allo
svolgimento dell'attività di viaggiatore piazzista o di dipendente
qualificato addetto al settore vendite esercitata per almeno un
biennio nel quinquennio precedente alla data di presentazione della
domanda; ovvero ancora titolo di studio di scuola secondaria di
secondo grado di indirizzo commerciale o certificato di laurea in
materie commerciali o giuridiche in originale o in copia autentica.
Art. 3
Previo
riconoscimento delle regioni, l'Ente nazionale di assistenza agenti
e rappresentanti di commercio (Enasarco), le camere di commercio ed
altri enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, che abbiano
tra i fini istituzionali la formazione professionale, nonchè le
imprese o loro consorzi di cui all'art. 5, comma 4, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, possono organizzare i corsi professionali di
cui all'art. 5, comma 2, n. 1 della legge. Tali corsi devono
prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento per almeno
un bimestre ed avere un piano di studio comprendente
obbligatoriamente le seguenti materie: nozioni di diritto
commerciale; disciplina legislativa e contrattuale dell'attività di
agente e rappresentante; nozioni di legislazione tributaria;
organizzazione e tecnica di vendita; tutela previdenziale ed
assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio. I corsi
devono assicurare il livello professionale degli istruttori ed il
loro svolgimento deve essere coordinato da un direttore responsabile
in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o
economiche. L'esame finale sarà sostenuto dinanzi ad una
commissione nominata con i criteri di cui all'art. 14 della citata
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Le regioni fissano in sede di
riconoscimento dei corsi eventuali oneri da porre a carico dei
partecipanti.
Art. 4
L'attestazione del
biennio di attività in qualità di viaggiatore piazzista o di
dipendente qualificato addetto al settore vendita richiesta
dall'art. 5 della legge, deve essere effettuata mediante atto
notorio o dichiarazione sostitutiva resi dagli aspiranti
all'iscrizione e dai rispettivi datori di lavoro, o mediante
certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro. Può essere
considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite il
lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione
delle vendite. Il requisito di cui al punto 2) dell'art. 5 della
legge deve intendersi posseduto anche da coloro che abbiano cumulato
un biennio di attività, come agenti e rappresentanti di commercio
iscritti nel ruolo disciplinato dalla legge n. 316/1968, entro i
cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda. In
tal caso, la relativa documentazione sarà rilasciata dalle
competenti camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Art. 5
Le commissioni
provinciali provvedono d'ufficio ad accertare i requisiti di cui
all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) della legge nonchè la non
iscrizione nel ruolo dei mediatori. Dette commissioni provvedono
altresì d'ufficio ad espletare gli accertamenti previsti dalla
normativa contro la delinquenza mafiosa.
Art. 6
In caso di
trasferimento in altra sede da parte dell'iscritto nel ruolo, questi
deve chiedere, entro novanta giorni dalla fissazione della sua nuova
residenza, l'iscrizione nel ruolo della provincia nella quale fissa
la propria residenza. In tal caso la commissione provinciale
competente provvede a chiedere alla commissione della provincia di
provenienza la relativa documentazione. In costanza di posizione
giuridica soggettiva la predetta commissione concede l'iscrizione
provvedendo contemporaneamente a richiedere la cancellazione
dell'istante dal ruolo di provenienza.
Art. 7
Nel caso di
cancellazione dal ruolo su richiesta dell'interessato, la
commissione provvede entro sessanta giorni dalla richiesta, dando
notifica del relativo provvedimento adottato entro i quindici giorni
successivi alla data del provvedimento stesso. L'interessato, ove
successivamente alla cancellazione dal ruolo, faccia richiesta di
nuova iscrizione, deve presentare alla competente commissione
provinciale istanza, soggetta a imposta di bollo, corredata della
documentazione prevista alle lettere a), nonchè d) dell'art. 2.
Art. 8
Ai fini
dell'istituzione delle commissioni di cui agli articoli 4 e 8 della
legge, la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni
sindacali di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio
sarà indicata, di volta in volta, dai competenti uffici provinciali
del lavoro per la scelta dei membri delle commissioni provinciali e
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta
dei membri della commissione centrale.
Art. 9
La commissione
istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge, presso ciascuna camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura è nominata con
deliberazione della giunta camerale, nella quale verrà indicato, per
ogni membro effettivo, il membro supplente che è destinato a
sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Per la validità
delle deliberazioni delle commissioni provinciali è necessaria la
presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti,
fra i quali il presidente o il vice presidente. Le commissioni
deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del presidente. Alle sedute delle commissioni
potrà essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto ed in
relazione a singole questioni, un rappresentante dell'Enasarco.
Art. 10
Per la validità
delle deliberazioni della commissione centrale è necessaria la
presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti,
fra i quali il presidente. La commissione centrale delibera a
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del presidente.
Art. 11
I membri della
commissione che non partecipano, senza giustificato motivo a tre
sedute consecutive delle commissioni centrale o provinciale decadono
automaticamente dall'incarico.
Art. 12
Nell'applicazione
dell'art. 10 della legge le commissioni provinciali provvederanno ad
iscrivere nel nuovo ruolo dopo aver verificato la sussistenza dei
requisiti richiesti per la permanenza nel ruolo disciplinato
dell'abrogata legge n. 316/1968.
Art. 13
Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciano agli
iscritti nel ruolo, su loro richiesta, una tessera personale di
riconoscimento soggetta a rinnovo annuale.
Art. 14
Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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