Legge 3 maggio 1985, n. 204 - Disciplina
dell'attività di agente e rappresentante di commercio.
Art. 1.
Agli effetti della
presente legge, l'attività di agente di commercio si intende
esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più
imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone
determinate. L'attività di rappresentante di commercio s'intende
esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più
imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
Art. 2.
Presso ciascuna
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è
istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che
svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante
di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai
successivi articoli 5 e 6.
Art. 3.
Per ottenere
l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda
alla commissione di cui al successivo art. 4, istituita presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia in cui risiedono. Ai fini della documentazione relativa
alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n.
678.
Art. 4.
Presso ciascuna
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è
istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed
alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con
deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni.
Essa è composta: a) da un membro di giunta della camera di
commercio; b) da sette membri scelti fra gli agenti e
rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle
organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello
nazionale; c) da un rappresentante delle associazioni
provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato
firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e
rappresentanti di commercio o comunque più rappresentative a livello
nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle
categorie stesse; d) da un rappresentante dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione. La commissione
così costituita nomina al suo interno il presidente ed un
vicepresidente. In caso di morte o di decadenza di un membro la
commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse
modalità della prima nomina. Alla segreteria della commissione
provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 5.
Per ottenere
l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei
seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o cittadino di
uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero
straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; b)
godere dell'esercizio dei diritti civili; c) non essere
interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la
pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede
pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero
per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione,
truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a
cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d)
deve essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di
primo grado. Il richiedente deve inoltre: 1) aver frequentato
con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o
riconosciuto dalle regioni; 2) oppure aver prestato la propria
opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con
qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente
qualificato addetto al settore vendite, purchè l'attività sia stata
svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data
di presentazione della domanda; 3) oppure aver conseguito il
diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo
commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.
L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in
qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o
pubblici. L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di
commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli
dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è
prescritta l'iscrizione in detti ruoli. Il ruolo è soggetto a
revisione ogni cinque anni.
Art. 6.
Qualora l'attività
di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i
requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai
legali o dal legale rappresentante delle società stesse. Le
società sono tenute a comunicare alla competente camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali
variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del
ruolo.
Art. 7.
La commissione
provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il
presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i
quindici giorni successivi. Nel termine di sessanta giorni
dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione
centrale di cui al successivo art. 8. Trascorso inutilmente tale
termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa
definitivo. La commissione provinciale adotta il provvedimento di
cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante
di commercio nei seguenti casi: 1) quando viene a mancare uno
dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente art. 5;
2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale; 3) su
richiesta dell'interessato. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2)
del precedente comma la commissione provinciale, sentito
l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che
deve essere notificato all'interessato entro quindici giorni dalla
data del provvedimento stesso. Nel termine di trenta giorni
dall'avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione
centrale di cui al successivo art. 8. Qualora entro tale termine
l'interessato non abbia presentato il ricorso, il provvedimento di
cancellazione diventa definitivo. Nel caso previsto al n. 3) del
precedente terzo comma, la commissione provinciale emette il
relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato
qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.
Art. 8.
Presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una
commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni
delle commissioni provinciali. La commissione centrale è nominata
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dura in carica quattro anni; essa è composta:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato che la presiede; b) da un rappresentante del
Ministero del commercio con l'estero; c) dal presidente
dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio (ENASARCO) o da un suo delegato; d) da sette membri
scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un
ruolo professionale provinciale, su designazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative
a livello nazionale; e) da un rappresentante delle
organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli
agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle più
rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate
dalle stesse organizzazioni. Nel medesimo decreto e con le
medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in
pari numero. Alla segreteria della commissione centrale è addetto
il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Art. 9.
E’ fatto divieto a
chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare
l'attività di agente o rappresentante di commercio. La commissione
provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente
legge ed è tenuta a denunciare all'autorità competente coloro che
esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio
senza essere iscritti al ruolo. Chiunque contravviene alle
disposizioni della presente legge è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa tra L. 1.000.000
e L. 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che
stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo.
Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la
contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme
dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
e relative norme regolamentari.
Art. 10.
Nella prima
applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nel
ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di
rappresentanza che, all'atto dell'entrata in vigore della medesima,
risultino iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, costituiti
in base alla normativa della legge 12 marzo 1968, n. 316, abrogata
dal successivo art. 12.
Art. 11.
Entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col
Ministro di grazia e giustizia, emanerà le norme di attuazione della
presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria e
quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 12.
E’ abrogata la legge
12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione
di agente e rappresentante di commercio.
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