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Decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo n. 277,Variazioni all'aliquota contributiva e ai massimali
annui di contribuzione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 2
febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale
di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli
agenti e dei rappresentanti di commercio.
Articolo unico
L'aliquota contributiva e
i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6
della legge 2 febbraio 1973,
n. 12, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a
quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana sono così variati:
a) aliquota
contributiva: 5% a carico del preponente e 5% a carico dell'agente o
rappresentante di commercio;
b) massimali annui
di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di
commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo
preponente e L. 10.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso.
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