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D.Leg.vo 30 giugno 1994 n. 509, Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza.
1. Enti
privatizzati
1. Gli enti di cui all'elenco A
allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a
decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con
deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a
maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a
condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri
ausili pubblici di carattere finanziario.
2. Gli enti trasformati continuano
a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la
personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12
e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al
presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e
passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi
patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse
sono esenti da imposte e tasse.
3. Gli enti trasformati continuano
a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto
riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti
per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la
obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti
stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o
indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la
fiscalizzazione degli oneri sociali.
4. Contestualmente
alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto
ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art.
3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:
a) trasparenza nei
rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali,
fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi
stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti;
b) determinazione
dei requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con
particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei
componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili
dell'associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata
esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante
l'attività professionale della categoria interessata;
c) previsione di una
riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione
delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità
dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve
tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase
di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità
per ogni biennio.
2.
Gestione
1. Le associazioni o
le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile
nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla
natura pubblica dell'attività svolta.
2. La gestione
economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio
mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni
risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno
triennale.
3. I rendiconti
annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono
sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da
parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al
registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88.
4. In caso di
disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e
confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un
commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari
per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento
dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi
di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.
5. In caso di
persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo
tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità
da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio
finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, è nominato un commissario
liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti
norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.
6. Nel caso in cui
gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero
responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta
gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui
all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il
compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei
mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere
gli amministratori dell'ente stesso, così come previsto dallo
statuto.
3.
Vigilanza
1. La vigilanza
sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del
tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad
esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art.
1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la
presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.
2. Nell'esercizio
della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti
atti:
a) lo statuto e i
regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in
materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà
sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di
previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le
delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite
dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui
al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi
e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di
previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del
rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in
ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi
generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1,
rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di
amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I
suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi
entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni
dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente
comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.
4. All'atto della
trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato,
continuerà ad operare la disciplina della contribuzione
previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti.
5. La Corte dei
conti esercita il controllo generale sulla gestione delle
assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e
l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.
4.
Albo
1. È istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo
delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di
previdenza ed assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto le
associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1.
2. Entro un anno
dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1, i lavoratori già
iscritti agli istituti, tra quelli di cui all'allegato A, gestori di
forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale
obbligatoria, possono optare per l'iscrizione a detta assicurazione,
con facoltà di trasferimento della posizione assicurativa maturata
presso gli istituti di provenienza (5).
5.
Personale
1. Entro tre mesi
dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero
dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco
A può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si
applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni .
2. Fino alla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale
delle associazioni e fondazioni si applica il trattamento economico
e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo. Il dipendente addetto all'ufficio legale
dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata,
conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e
procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la
collocazione presso l'ufficio legale predetto.
3. Continuano ad
essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al
periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di trasformazione
dell'ente.
Elenco A
ENTI GESTORI DI
FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.
Cassa nazionale di
previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.
Cassa di previdenza
tra dottori commercialisti.
Cassa nazionale
previdenza e assistenza geometri.
Cassa nazionale
previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi
professionisti.
Cassa nazionale del
notariato.
Cassa nazionale
previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.
Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio
(ENASARCO).
Ente nazionale di
previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).
Ente nazionale di
previdenza e assistenza medici (ENPAM).
Ente nazionale di
previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di
previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).
Ente nazionale di
previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).
Fondo di previdenza
per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.
Istituto nazionale
di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Istituto nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Opera nazionale
assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).
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