Legge 2 febbraio 1973, n. 12 - Natura e compiti dell'Ente nazionale
di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e dei rappresentanti di commercio.
Articolo 1
Natura giuridica e ordinamento.
L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto 6 giugno
1939, n. 1305, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico
ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente può essere modificato
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il
tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di
amministrazione dell'ENASARCO ai sensi dell'art. 6, punto 14, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756.
Articolo 2
Compiti.
L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio
di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, la pensione di
invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita
dalla legge 22 luglio 1966, n. 613.
L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione
e qualificazione professionale in favore della categoria, nonché di
assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione
dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia.
Articolo 3
Finanziamento.
L'ENASARCO realizza i propri compiti mediante le seguenti
entrate:
a) contributi dovuti dai preponenti e dagli agenti e dai
rappresentanti di commercio accreditati sui singoli conti personali;
b) interessi attivi e altri redditi patrimoniali;
c) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di
liberalità;
d) somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente.
Articolo 4
Modi di investimento.
I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi di
cui alla lettera a) dell'art. 3, o che si rendano disponibili in
seguito a disinvestimenti, sono impiegati, secondo un piano
determinato anno per anno e predisposto dal consiglio di
amministrazione dell'ENASARCO secondo i criteri di cui all'art. 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle seguenti forme:
a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito
fondiario;
d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria
solidità;
e) mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;
f) beni immobili liberamente disponibili;
g) altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su
proposta del consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.
Articolo 5
Obbligo di iscrizione.
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza
dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che
operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti
italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una
qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente
iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio
italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti
italiani.
È fatta comunque salva l'applicazione delle convenzioni
internazionali contro la doppia contribuzione.
L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti
ed i rappresentanti di commercio che operano individualmente e
quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in
associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano
illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.
All'iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio presso
l'ENASARCO provvede il preponente entro tre mesi dalla data d'inizio
del rapporto di agenzia. L'ENASARCO accenderà un conto personale
intestato ad ogni singolo agente o rappresentante di commercio,
secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.
Articolo 6
Misura dei contributi.
Il contributo per la erogazione delle pensioni di cui
all'articolo 2, fissato nella misura del 5 per cento a carico del
preponente e del 5 per cento a carico dell'agente e del
rappresentante di commercio, si calcola su tutte le somme dovute a
qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in
dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del
massimale di lire 24.000.000 annue qualora l'agente o il
rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua
attività per un solo preponente e di lire 10.000.000 per ciascun
preponente in ogni altro caso. Il contributo non può comunque essere
inferiore alle lire 240.000 annue per ciascun preponente nel primo
caso ed alle lire 120.000 annue per ciascun preponente nel secondo
caso.
In caso di rapporti di agenzia con agenti o rappresentanti di
commercio che svolgono la loro attività in forma societaria, o
comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno
o più soci, il contributo di cui al comma precedente, ripartito in
parti uguali, salvo diversa ripartizione proposta e documentata
dagli agenti e dai rappresentanti di commercio all'atto del
versamento dei contributi, è dovuto per ciascuno degli agenti o dei
rappresentanti di commercio illimitatamente responsabile; il
contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci
illimitatamente responsabili nel caso in cui questi siano due o più.
Il preponente che si avvalga di agenti o di rappresentanti di
commercio che svolgono la loro attività in forma di società per
azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al
pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo pari al 2 per
cento di tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di
agenzia. Tale contributo è destinato al Fondo di assistenza sociale
dell'ENASARCO.
Le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei
contributi possono essere variati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, in
relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione.
Articolo 7
Modalità di pagamento.
Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche
per la parte a carico dell'agente e del rappresentante di commercio.
Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente
e del rappresentante di commercio deve essere esercitato all'atto
del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.
Il contributo deve essere corrisposto con una periodicità massima di
tre mesi, in rapporto alle somme a qualsiasi titolo dovute
all'agente ed al rappresentante di commercio anche se non ancora
pagate.
Le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi sono
stabilite dal regolamento di esecuzione.
I contributi dovuti si prescrivono con il decorso di 10 anni.
Articolo 8
Prosecuzione volontaria.
Gli agenti ed i
rappresentanti di commercio che dichiarino di aver cessato,
temporaneamente o definitivamente, l'attività per qualsiasi causa
possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria del
versamento, ad esclusivo loro carico, dei contributi comprensivi
anche della quota che in costanza del rapporto di agenzia è a carico
del preponente. Detta prosecuzione è subordinata alla sussistenza
del requisito di almeno cinque anni, anche non consecutivi, di
anzianità contributiva all'atto della sospensione dell'attività e
sempreché la richiesta di ammissione ai versamenti volontari sia
effettuata, entro due anni dalla fine di ciascun anno solare
posteriore alla data di cessazione o sospensione dell'attività.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio non pensionati che
abbiano cessato l'attività, temporaneamente o definitivamente, prima
della data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro
due anni dalla stessa data, chiedere di essere ammessi
all'effettuazione di versamenti volontari per gli anni non coperti
da contributi obbligatori, purché sussista il requisito di cui al
comma precedente.
L'ammontare del contributo volontario annuo può essere determinato
dall'iscritto in misura non superiore al contributo commisurato alla
media delle "provvigioni liquidate" negli ultimi cinque anni anche
non consecutivi secondo l'aliquota complessiva in atto alla data di
ciascun versamento; comunque il contributo volontario annuo non può
essere inferiore all'ammontare minimo dei contributi, fissato per il
caso di obbligo ad esercitare l'attività per un solo preponente, in
atto alla data del versamento.
Le modalità di versamento dei contributi volontari sono fissate dal
regolamento di esecuzione.
Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa allorché risulti che
gli agenti ed i rappresentanti di commercio abbiano ripreso la loro
attività e, in ogni caso, con il conseguimento dei requisiti per
ottenere le prestazioni previdenziali.
Articolo 9
Prestazioni.
Le prestazioni
dell'ENASARCO consistono in:
a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni di invalidità;
c) pensioni ai superstiti.
Ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni
previdenziali, e della determinazione delle stesse, si intende:
a) per "anzianità contributiva" il numero degli anni coperti da
contributi con riferimento all'anno per il quale i contributi sono
stati versati;
b) per "provvigioni liquidate" l'importo delle somme sul quale sono
stati calcolati i contributi versati ai sensi dell'art. 6, con
riferimento all'anno per il quale i contributi stessi sono stati
versati; i contributi relativi a periodi inferiori all'anno si
considerano afferenti ad anno intero.
In caso di versamento minimo o volontario il valore delle
"provvigioni liquidate" si determina moltiplicando il contributo
minimo o volontario per l'inverso dell'aliquota contributiva
complessiva in atto alla data del versamento.
È facoltà dell'ENASARCO richiedere, al fine di controllare
l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la
presentazione degli originali dei conti-provvigione e dei mandati di
agenzia o rappresentanza.
I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di
riferimento sono considerati come afferenti all'anno in cui sono
stati versati.
Articolo 10
Pensioni di vecchiaia.
[Gli agenti ed i
rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno di età
se uomini e il 55° anno di età se donne e che abbiano maturato
almeno 15 anni di anzianità contributiva sul proprio conto personale
acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia
reversibile. La pensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per
cento della più elevata tra le medie annue delle "provvigioni
liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i
contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi
di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo
versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino
ad un massimo di 40 quarantesimi.
Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo
di tre anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o
volontari, la pensione di vecchiaia è pari al 70 per cento della
media annuale delle "provvigioni liquidate" negli ultimi tre anni,
anche non consecutivi, precedenti l'ultimo versamento.
Qualora la determinazione della media annua delle "provvigioni
liquidate" risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel
presente articolo sia meno favorevole per l'agente o per il
rappresentante di commercio rispetto a quella determinabile in
applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvede alla determinazione
della media annua delle "provvigioni liquidate" secondo quanto
previsto da queste ultime norme.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che intendano esercitare
il diritto di cui ai commi precedenti devono presentare domanda con
le modalità previste dal regolamento di esecuzione, e devono
rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta.
Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del
conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli
arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a
quello del conseguimento del diritto.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che presentino domanda
di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente hanno
diritto alla pensione che sarebbe loro spettata all'atto del
conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno
compiuto di ritardo, in base ai coefficienti di cui alla allegata
tabella A. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda] (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 1999, n. 433,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione della
contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la
prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di
vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella
calcolata sulla base della sola contribuzione minima.
Articolo 11
Revisione delle pensioni liquidate.
In caso di
maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data
del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati
all'ENASARCO dopo tale data, si procede alla fine di ciascun biennio
alla revisione della pensione già liquidata, imputando ciascun
versamento all'anno di riferimento e ricalcolando le medie
triennali. Qualora risulti modificata la media assunta come base di
calcolo, è liquidata una nuova pensione con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello del versamento che ha
determinato la modificazione.
Articolo 12
Supplemento di pensione.
Qualora a favore
degli agenti e dei rappresentanti di commercio che abbiano
conseguito il diritto a pensione venga istituita una nuova posizione
assicurativa sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti
rapporti di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi rapporti di
agenzia, dopo due anni dalla data di conseguimento di detto diritto
a pensione gli agenti ed i rappresentanti di commercio possono
chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione; tale
supplemento è pari in ogni caso a due quarantesimi del 70 per cento
della metà di tutte le "provvigioni liquidate" nel biennio, in
relazione alle quali siano stati effettivamente versati i contributi
nel biennio stesso.
Alla fine di ciascun biennio si provvede alla liquidazione di
eventuali ulteriori supplementi di pensione ed alla revisione dei
supplementi precedentemente liquidati qualora vengano accreditati
nuovi contributi per il biennio già liquidato. La decorrenza della
pensione revisionata è fissata dal primo giorno del mese successivo
a quello del versamento del contributo.
Articolo 13
Pensione di invalidità permanente totale.
Gli agenti ed i
rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidità
permanente e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i
contratti di agenzia o rappresentanza commerciale, e che possano far
valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui uno
nell'ultimo quinquennio, acquisiscono il diritto ad una pensione
annua di invalidità reversibile pari a tanti quarantesimi del 70 per
cento della più elevata tra le medie annue delle "provvigioni
liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i
contributi, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi
compresi nell'ultimo quinquennio, per quanti sono gli anni di
anzianità contributiva fino ad un massimo di quaranta quarantesimi.
Qualora nell'ultimo quinquennio di cui sopra non sussista alcun
periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi, obbligatori o
volontari, la pensione di invalidità e pari al 70 per cento della
media annuale delle "provvigioni liquidate" negli ultimi tre anni,
anche non consecutivi, precedenti l'invalidità.
È applicabile per le pensioni di invalidità permanente totale quanto
previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per
le pensioni di vecchiaia.
Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 10.
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda. Ad essa è
applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.
Articolo 14
Pensione di invalidità permanente parziale.
Gli agenti ed i
rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidità
permanente, in misura pari almeno al 65 per cento della loro
capacità di guadagno in qualità di agenti o rappresentanti e che
possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di
cui almeno uno nell'ultimo quinquennio, hanno diritto ad una
pensione di invalidità calcolata come nell'articolo precedente,
ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità
lavorativa.
Per la presentazione della domanda, la decorrenza e la revisione
della pensione valgono le disposizioni di cui ai commi terzo e
quarto dell'articolo precedente.
Il pensionato di invalidità permanente parziale ha diritto ai
supplementi di pensione secondo i criteri previsti dall'articolo 12.
Articolo 15
Revisione della pensione di invalidità.
Qualora lo stato di
invalidità pensionabile si modifichi, restando peraltro in grado
superiore al 65 per cento, si procede alla proporzionale
modificazione della pensione di invalidità.
Il diritto alla pensione di invalidità cessa allorché il grado di
invalidità si riduce al di sotto del 65 per cento.
Articolo 16
Accertamento dello stato di invalidità.
L'accertamento dello
stato di invalidità è effettuato dall'ENASARCO.
La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello
stato di invalidità è demandata in sede amministrativa e sanitaria
ad un collegio di tre medici, due dei quali designati
rispettivamente dall'ENASARCO e dall'iscritto ed il terzo nominato
dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia
ove l'iscritto ha la sua residenza.
L'accertamento del collegio medico è definitivo.
Qualora, a richiesta dell'agente o del rappresentante di commercio,
si proceda alla costituzione del collegio medico e questo non
riconosce l'invalidità, le relative spese, nella misura di un terzo
sono a carico del richiedente.
L'ENASARCO ha la facoltà di sottoporre il pensionato per invalidità
a visite periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato
di invalidità. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite è motivo
sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.
Articolo 17
Trasformazione della pensione di invalidità nella pensione di
vecchiaia.
[All'atto del
raggiungimento del 60° anno di età se uomini e del 55° anno di età
se donne, e sempreché sussista nel complesso il requisito di 15 anni
di anzianità contributiva, gli agenti ed i rappresentanti di
commercio hanno diritto alla pensione più elevata tra quella di
invalidità già in godimento e quella di vecchiaia calcolata ai sensi
dell'articolo 10 con riferimento all'intero periodo di iscrizione]
(1).
(1) Per i nuovi requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia si
vedano le tabelle allegate al d.lg. 30 dicembre 1992, n. 503.
Articolo 18
Pensione indiretta ai superstiti.
In caso di morte
dell'agente o del rappresentante di commercio non pensionato nei cui
confronti sussisteva il requisito di almeno 15 anni di anzianità
contributiva o, alternativamente, di almeno 5 anni di anzianità
contributiva di cui uno nel quinquennio precedente il decesso,
spetta ai superstiti indicati nell'articolo 20 una pensione annua
indiretta pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più
elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate" determinate
ai sensi dell'articolo 10, primo comma, o, in mancanza, per quanti
sono gli anni di contribuzione e commisurata alle aliquote riportate
dall'articolo 21.
È applicabile per la pensione indiretta ai superstiti quanto
previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per
le pensioni di vecchiaia.
Fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima di
cui al primo comma, qualora nel quinquennio precedente la data della
morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino
versati almeno due anni di contribuzione anche non continuativi,
spetta cumulativamente ai superstiti una pensione indiretta che non
può essere inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media
di cui all'articolo 10, primo comma o, in mancanza, della media di
cui all'articolo 10, secondo comma; è salva in ogni caso
l'applicazione del minimo di pensione di cui all'articolo 26.
Articolo 19
Pensione di reversibilità ai superstiti.
Ai superstiti,
indicati nell'articolo 20, dell'agente o del rappresentante di
commercio pensionato per invalidità o vecchiaia spetta una pensione
di reversibilità commisurata alle aliquote riportate nello stesso
articolo 21 della pensione goduta dall'agente o dal rappresentante
di commercio.
Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia
dell'agente o del rappresentante di commercio sia stata istituita
una nuova posizione assicurativa, la base per il computo della
pensione di reversibilità è determinata dalla pensione in godimento
aumentata del supplemento che sarebbe stato corrisposto all'agente e
al rappresentante di commercio stessi ai sensi dell'articolo 12.
La pensione di reversibilità spettante cumulativamente ai superstiti
non può essere comunque inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per
cento della media di cui al primo comma dello articolo 10, o, in
mancanza, della media di cui al secondo comma dell'articolo 10.
È applicabile per la pensione di reversibilità ai superstiti quanto
previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per
le pensioni di vecchiaia.
Articolo 20
Superstiti.
Hanno diritto a
pensione indiretta o di reversibilità ai sensi degli articoli 18 e
19:
a) il coniuge superstite purché non sia stata pronunciata sentenza
di separazione legale per colpa dello stesso. Quando il superstite
sia il marito, il suo diritto a pensione è subordinato altresì alle
condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e
che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al
lavoro (1);
b) i figli di età inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque età
riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente o del
rappresentante di commercio al momento del decesso di questo. Per i
figli superstiti che risultino a carico dell'agente o del
rappresentante di commercio al momento del decesso e non prestino
lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato a 21 anni
qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la
durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora
frequentino l'università;
Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli
adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio
dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli
organi competenti a norma di legge;
c) i genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari di
pensione e che alla data della morte dell'agente o del
rappresentante di commercio risultino a suo carico, qualora alla
data medesima non vi siano né coniuge, né figli superstiti o, pur
esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati
ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la
matrigna, nonché le persone alle quali l'agente o il rappresentante
di commercio fu affidato;
d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano
genitori superstiti, sempreché gli interessati non siano titolari di
pensione e al momento della morte dell'agente o del rappresentante
di commercio risultino permanentemente inabili al lavoro ed a loro
carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età
superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i
genitori nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili
permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico
dell'agente o del rappresentante di commercio se questi prima del
decesso provveda al loro sostentamento in modo continuativo (2).
Per l'accertamento dell'inabilità dei superstiti si applicano le
norme di cui all'art. 16.
Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza
della pensione, l'agente o il rappresentante di commercio abbia
contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e il matrimonio sia
durato meno di due anni (3).
Si prescinde dal requisito di età del pensionato e dalla durata del
matrimonio quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia
avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia
professionale o per causa di guerra o di servizio.
Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:
1) il coniuge che passi a nuove nozze;
2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilità;
3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di età, ovvero al
compimento del 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media
o professionale, ovvero al compimento del 26° anno di età qualora
siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se
maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilità o quando a qualsiasi
titolo abbiano un reddito proprio (2);
4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di
età.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 novembre 1988, n. 1009,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera a), nella
parte in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilità il
coniuge superstite quando "sia stata pronunciata sentenza di
separazione legale per colpa dello stesso".
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 1987, n. 145, ha
dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del terzo e del
settimo comma, n. 3 del presente articolo, in quanto nega il diritto
alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al
lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;
inoltre ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto del terzo e del settimo comma, n. 3 del presente articolo,
in quanto nega il diritto alla pensione indiretta ai figli
maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un
reddito proprio; ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
settimo comma, n. 3 del presente articolo, nella parte in cui
prevede la perdita del diritto alla pensione indiretta o di
reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro o quando a
qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio.
La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1993, n. 274, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei
commi 3 e 7, n. 3 del presente articolo, nella parte in cui prevede
la perdita del diritto alla pensione di reversibilità per i figli
maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o università,
quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziché
prevedere che dalla pensione di reversibilità sia decurtata la
misura di tale reddito proprio.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio 1992, n. 1, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Articolo 21
Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti.
La pensione indiretta
e di reversibilità di cui agli articoli 18 e 19 è determinata in
base alle seguenti aliquote:
a) per il coniuge e i figli superstiti:
60 per cento per 1 superstite;
75 per cento per 2 superstiti;
90 per cento per 3 superstiti;
100 per cento per 4 o più superstiti.
b) per i genitori:
30 per cento per ciascuno di essi;
c) per i fratelli e le sorelle:
30 per cento per un fratello o una sorella;
60 per cento per due o più fratelli e sorelle.
Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli
stessi non hanno diritto al minimo di pensione previsto dal comma
secondo dell'articolo 18 e dal terzo comma dell'art. 19; è comunque
dovuto il minimo di cui all'articolo 26.
Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede
alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.
Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto
all'attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di
quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del
coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi
diritto.
Articolo 22
Decorrenza della pensione ai superstiti.
Le pensioni indirette
e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui è avvenuta la morte dell'agente o del rappresentante
di commercio.
Ad esse è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo
11.
Articolo 23
Termini di pagamento.
La pensione è
corrisposta in 13 mensilità a rate bimestrali anticipate entro la
prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto,
ottobre e dicembre.
La tredicesima mensilità è corrisposta entro la prima quindicina di
dicembre.
Articolo 24
Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della
vita.
Gli importi delle
pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti erogati
dall'ENASARCO, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in
misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del
costo della vita calcolato dallo Istituto centrale di statistica ai
fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori
dell'industria, sempreché tale aumento raggiunga la misura del 12%.
Ai fini della determinazione dell'aumento percentuale di cui sopra,
si prendono in considerazione le variazioni intervenute dal 1°
gennaio 1972 e l'aumento stesso viene applicato a far data dal 1°
gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui si è raggiunto
l'aumento del 12%. Gli aumenti successivi sono calcolati a partire
da questa ultima data.
Alle pensioni liquidate nel periodo di tempo trascorso per
raggiungere l'aumento del 12%, è applicata una maggiorazione
proporzionale ridotta in ragione del numero di semestri interi
compresi fra la data iniziale assunta per la considerazione degli
aumenti percentuali e la data di presentazione della domanda di
pensione.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo
comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Articolo 25
Riduzione dell'importo delle pensioni.
Qualora dalla
liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare annuo
della pensione in misura superiore a lire 5.000.000 sono operate le
seguenti riduzioni:
10% sulle somme comprese fra L. 5.000.000 e lire 6.000.000;
12% sulle somme comprese fra L. 6.000.001 e lire 7.000.000;
14% sulle somme comprese fra L. 7.000.001 e lire 8.000.000;
16% sulle somme comprese fra L. 8.000.001 e lire 9.000.000;
18% sulle somme comprese fra L. 9.000.001 e lire 10.000.000;
20% sulle somme in eccedenza a L. 10.000.001.
Articolo 26
Minimi di pensione.
L'ammontare minimo
delle pensioni di vecchiaia, invalidità totale e superstiti, salva
l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 24, è fissato in
lire 25.000 mensile per tredici mensilità all'anno.
Per le pensioni di invalidità parziale, esso è ridotto in
proporzione al grado di invalidità.
Articolo 27
Destinazione degli utili e bilancio tecnico.
Gli utili della
gestione sono accreditati al Fondo di previdenza.
Almeno ogni quattro anni deve essere compilato il bilancio tecnico
del Fondo, copia del quale deve essere inviata al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Articolo 28
Disponibilità dei crediti degli iscritti.
I crediti degli
iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, né sequestrabili, né
pignorabili.
L'ENASARCO ha tuttavia il diritto di trattenere l'ammontare delle
somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo e comunque la
trattenuta sulle rate di pensione non può essere superiore al
quinto.
Il debito per maggiori importi di pensioni corrisposte derivante
dall'abbassamento della media annua delle provvigioni di cui
all'articolo 11 lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, è estinto.
Articolo 29
Addebiti e prestiti.
Gli agenti ed i
rappresentanti di commercio sul cui conto siano stati annotati
addebiti per prestiti non restituiti all'ENASARCO, hanno la facoltà,
da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, di versare all'ente l'importo addebitato.
Qualora gli agenti ed i rappresentanti di commercio non si avvalgano
della facoltà di cui al comma precedente, in sede di calcolo della
pensione, l'importo addebitato non è portato in detrazione ai fini
della determinazione della provvigione media, ma la somma non
restituita è trattenuta sino ad un massimo di 36 rate uguali sulle
mensilità di pensione.
Articolo 30
Prescrizione.
Le rate di pensione
non riscosse si prescrivono entro 5 anni dal giorno della loro
scadenza.
Articolo 31
Riliquidazioni delle pensioni in atto.
Le pensioni in
godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore della presente
legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagli articoli
precedenti.
Il pensionato conserva il precedente trattamento se più favorevole,
salva comunque l'applicazione degli articoli 11, 12, 24, 25 e 26
della presente legge.
Articolo 32
Ricorsi.
Sui ricorsi
concernenti la applicazione della presente legge decide, con
provvedimento definitivo, il consiglio di amministrazione
dell'ENASARCO sentito un comitato istruttorio, presieduto dal
presidente dell'ente medesimo o da un suo delegato, e composto da
quattro membri del consiglio di amministrazione nominati dal
consiglio stesso.
I ricorsi devono essere indirizzati al consiglio di amministrazione
dell'ente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 30
giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del
provvedimento impugnato e devono contenere:
a) le generalità del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di
nascita ed indirizzo);
b) gli estremi del provvedimento impugnato;
c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;
d) la firma del ricorrente.
La decisione del consiglio di amministrazione deve essere comunicata
entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale
termine, senza che la decisione sia stata comunicata, l'interessato
ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
Articolo 33
Sanzioni.
Il preponente che non
provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi
provvede in misura inferiore a quella dovuta è punito con la
sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 40.000 per ogni agente
o rappresentante di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o
in parte, il pagamento del contributo. In caso di recidiva la pena è
della sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 80.000.
Nei casi previsti nel comma precedente il preponente è altresì
tenuto al pagamento dei contributi non corrisposti ed al versamento
di una somma di importo pari ai contributi medesimi.
Il preponente che effettua, sulle somme dovute all'agente o
rappresentante di commercio, trattenute maggiori di quelle
consentite, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a
lire 40.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il
quale è stata effettuata la trattenuta abusiva, salvo che il fatto
costituisca reato più grave.
Il preponente, o chi per lui, che si rifiuti di prestarsi alle
indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di
fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione
della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da
lire 10.000 a lire 100.000 salvo che il fatto costituisca reato più
grave.
Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati
della sorveglianza sulla applicazione della presente legge dati o
documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende
dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di
procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate
dalla presente legge, è punito con la multa da lire 10.000 a lire
100.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati alla
realizzazione dei fini di assistenza e di istruzione professionale
dell'ENASARCO.
Articolo 34
Oblazione.
[Nelle
contravvenzioni alle norme della presente legge il contravventore,
previo pagamento dei contributi e delle somme dovute all'ENASARCO ai
sensi del precedente articolo 33, è ammesso a pagare, prima della
apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una
somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena
stabilita per le contravvenzioni commesse, oltre le spese del
procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati,
l'ENASARCO può ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del
secondo comma dell'articolo precedente] (1).
(1) Vedi, ora, l'art. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 35
Vigilanza.
La vigilanza
sull'applicazione delle norme di questo titolo e relative norme di
attuazione, spetta al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, che la esercita a mezzo della direzione regionale o
provinciale del lavoro.
Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai preponenti
all'ENASARCO sono conferite all'Ente stesso ed ai suoi incaricati le
facoltà attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro ed ai suoi incaricati a norma degli
articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
A tal fine il preponente è tenuto ad esibire all'Ente ed ai suoi
incaricati tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque
interessino il rapporto con l'agente, o con il rappresentante di
commercio.
Articolo 36
Contributi liquidati.
Ai fini della
determinazione dell'"anzianità contributiva" di cui all'articolo 9,
secondo comma, lettera a) non sono coperti da contributi gli anni i
cui contributi risultano comunque interamente liquidati.
Articolo 37
Contributi volontari e per trasferimenti dal fondo indennità per
scioglimento del contratto.
I versamenti
volontari eseguiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio a
norma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di
previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre
1962, sono computabili ai fini della determinazione delle
provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti all'anno in
cui è stato effettuato il versamento volontario.
Gli importi derivanti da liquidazioni dell'indennità di risoluzione
del rapporto, trasferiti dagli agenti e dai rappresentanti di
commercio sul conto individuale di previdenza fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono computabili ai fini
della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati
come riferiti al periodo per il quale l'indennità è stata
accantonata dalla ditta (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 1999, n. 433,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione della
contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la
prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di
vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella
calcolata sulla base della sola contribuzione minima.
Articolo 38
Ricostruzione della posizione previdenziale.
L'importo derivante
dalla liquidazione della polizza di assicurazione accesa a copertura
dei contributi pervenuti all'ENASARCO, versato sul conto individuale
posteriormente al giugno 1950, è computabile, ai fini della
determinazione dell'anzianità contributiva, con riferimento all'anno
in cui i singoli versamenti sono pervenuti all'ENASARCO.
I contributi per i quali era possibile il trasferimento ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1968, n. 758, sul conto individuale, e che non siano stati
liquidati entro il 7 luglio 1970, vengono considerati ai fini della
determinazione della anzianità contributiva come riferiti allo anno
in cui il versamento dei contributi è pervenuto all'ENASARCO, se
precedenti il giugno 1950, o all'anno per il quale i contributi sono
stati versati, se successivi al giugno 1950.
Articolo 39
Ricostruzione delle posizioni liquidate dall'8 luglio 1970.
Gli agenti ed i
rappresentanti di commercio che hanno richiesto la liquidazione del
loro conto dall'8 luglio 1970, per il fatto di non aver raggiunto
l'anzianità contributiva minima per il diritto alla pensione di
vecchiaia a causa del mancato esercizio della facoltà di cui
all'articolo 5 del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, possono, previo
rimborso del capitale liquidato, ricostruire la loro posizione
previdenziale esistente alla data della liquidazione.
Articolo 40
Regolamento di esecuzione.
Entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato il
regolamento di esecuzione con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione
dell'ENASARCO.
In attesa della emanazione del regolamento di esecuzione, trovano
applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1968, n. 758, in quanto compatibili con la presente legge
(1).
(1) Vedi d.m. 20 febbraio 1974.
Articolo 41
Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 1973.
Allegato 1
Allegato unico.
TABELLA A
COEFFICIENTI PER I QUALI VA MOLTIPLICATA LA PENSIONE ANNUA IN
RELAZIONE AGLI ANNI COMPIUTI DI RITARDO DEL COLLOCAMENTO IN PENSIONE
PER VECCHIAIA
1: 1,07
2: 1,15
3: 1,23
4: 1,32
5: 1,40
6: 1,46
7: 1,53
8: 1,60
9: 1,67
10: 1,74
|