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Decreto del Presidente
della Repubblica
24 giugno 1978 n. 460, Variazioni all'aliquota contributiva, al
massimale e all'importo minimo dei contributi dovuti all'Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Articolo unico. -
L'aliquota contributiva, il massimale e l'importo minimo dei contributi
di cui al primo comma dell'art. 6 della
legge 2 febbraio 1973, n. 12,
a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello
della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono così variati:
a) aliquota contributiva:
4 per cento a carico del preponente e 4 per cento a carico dell'agente o
del rappresentante di commercio;
b) massimale di
contribuzione: L. 12.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante
di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo
preponente e L. 7.500.000 annue per ciascun preponente in ogni altro
caso;
c) importo minimo dei
contributi: L. 240.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di
commercio sia impiegato ad esercitare la sua attività per un solo
preponente e L. 120.000 annue in ogni altro caso.
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