D.M. 20 febbraio 1974 - Regolamento per l'esecuzione della legge 2
febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e rappresentanti di commercio.
Articolo 1
Iscrizione al
fondo di previdenza dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti
e rappresentanti di commercio.
I preponenti italiani
e quelli stranieri aventi la sede o una qualsiasi dipendenza in
Italia, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12,
hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti di
commercio all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio (ENASARCO).
I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in
Italia possono iscrivere all'ENASARCO i propri agenti e
rappresentanti di commercio cittadini italiani solo ove si
impegnino, mediante atto d'obbligo, al rispetto delle norme
contenute nella legge 2 febbraio 1973, n. 12.
In ogni caso all'ENASARCO non può far carico onere alcuno per il
ritardato, omesso ed incompleto versamento dei contributi.
L'obbligo di iscrizione all'ENASARCO non ricorre qualora, per
effetto di apposite convenzioni internazionali, il preponente
italiano che utilizza agenti e rappresentanti di commercio italiani
all'estero sia tenuto all'applicazione della legislazione locale.
Articolo 2
Istituzione della
posizione e del conto individuale dell'agente o rappresentante di
commercio.
All'atto della prima iscrizione di ciascun agente o
rappresentante di commercio viene istituita dall'ENASARCO una
posizione individuale contrassegnata da un numero di matricola
attribuito allo stesso.
All'atto dell'istituzione della posizione individuale l'ENASARCO
rilascia all'agente o rappresentante di commercio un certificato di
iscrizione.
L'ENASARCO alla ricezione del primo versamento di contributi
previdenziali istituisce per ciascun agente o rappresentante di
commercio, un conto individuale sul quale annota i versamenti
effettuati dai preponenti.
Nel trimestre successivo all'approvazione del bilancio consuntivo
dell'ENASARCO trasmette a ciascun agente o rappresentante di
commercio un riepilogo del conto individuale ad esso intestato,
recante la posizione previdenziale aggiornata al 31 dicembre
dell'anno precedente. Entro la stessa data l'ENASARCO provvede
altresì ad inviare a ciascun preponente un riepilogo dei contributi
versati.
Articolo 3
Modalità di
accertamento e di riscossione dei contributi.
I contributi di cui all'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n.
12, devono essere versati all'ENASARCO dal preponente, in rapporto
alle somme a qualsiasi titolo dovute a ciascun agente o
rappresentante di commercio, anche se non ancora pagate, per ognuno
dei seguenti trimestri: 1 gennaio-31 marzo; 1 aprile-30 giugno; 1
luglio-30 settembre; 1 ottobre-31 dicembre.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza di ciascun trimestre, corredato
da una distinta da cui risultino:
a ) la ditta o la ragione sociale o la denominazione sociale del
preponente, l'indirizzo ed il numero di posizione assegnato
dall'ENASARCO allo stesso;
b ) il periodo al quale si riferiscono i contributi versati;
c ) il fondo al quale si riferiscono i contributi versati;
d ) i dati anagrafici e l'indirizzo di ciascun agente o
rappresentante di commercio. Nel caso di mandato conferito ad agenti
e rappresentanti di commercio operanti in forma associativa, oltre
alla ragione o alla denominazione sociale, devono essere indicati i
dati anagrafici e l'indirizzo di ciascuno dei soci illimitatamente
responsabili;
e ) l'importo contributivo per ciascun agente o rappresentante di
commercio. Nel caso di mandato conferito ad agenti e rappresentanti
di commercio operanti in forma associativa, deve essere indicato
l'importo contributivo ripartito per ciascun socio illimitatamente
responsabile secondo le quote risultanti dalla dichiarazione di cui
al secondo comma dell'art. 5 del presente regolamento salvo quanto
previsto dal quinto comma del successivo art. 7;
f ) la data di effettuazione del versamento;
g ) il timbro e la firma del preponente.
Dell'avvenuto versamento il preponente darà comunicazione all'agente
o rappresentante interessato.
Il preponente straniero non avente la sede o una qualsiasi
dipendenza in Italia che, ai sensi del precedente art. 1 abbia
iscritto i propri agenti e rappresentanti di commercio cittadini
italiani all'ENASARCO, all'atto del versamento dei contributi deve
inviare, unitamente alla distinta redatta in lingua italiana
completa dei dati di cui al comma precedente, apposito documento dal
quale risultino il periodo e le somme dovute all'agente o
rappresentante di commercio sulle quali è stato commisurato il
contributo. Il versamento deve pervenire all'ENASARCO esclusivamente
in lire italiane.
Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto
corrente postale dell'ENASARCO devono essere indicati sulla distinta
gli estremi della ricevuta postale.
Gli obblighi derivanti nei confronti degli agenti e rappresentanti
di commercio sorgono dalla data di ricezione dei versamenti.
In caso di versamenti inferiori al totale indicato nella distinta,
relativa a più agenti, gli obblighi di cui al comma precedente
sorgono dalla data di ricezione del versamento a saldo.
Articolo 4
Modalità di
iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio operanti
individualmente.
Il preponente entro
tre mesi dalla data di inizio del rapporto deve fornire, utilizzando
gli appositi moduli predisposti dall'ENASARCO o con altri mezzi, le
seguenti indicazioni per ciascun agente o rappresentante di
commercio:
a ) la data di inizio del rapporto;
b ) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita,
l'indirizzo;
c ) l'eventuale impegno dell'agente o rappresentante di commercio ad
esercitare l'attività per un solo preponente;
d ) il numero della preesistente posizione assicurativa presso
l'ENASARCO, se noto;
e ) ogni altro elemento ritenuto necessario dall'ENASARCO ai fini
dell'iscrizione.
Il preponente straniero non avente la sede o una qualsiasi
dipendenza in Italia, che intenda iscrivere gli agenti e
rappresentanti di commercio cittadini italiani, in aggiunta ai dati
di cui al precedente comma, deve inviare all'ENASARCO l'esemplare
originale o copia autentica dell'atto di assunzione di obbligo di
cui al secondo comma del precedente art. 1 redatto in conformità del
modello fornito dall'ENASARCO.
L'atto d'obbligo deve risultare giuridicamente valido ed efficace
secondo le norme vigenti in Italia e nello Stato ove risiede il
preponente e, qualora non sia redatto in lingua italiana, deve
essere accompagnato dalla traduzione legale in lingua italiana.
La firma del preponente deve essere legalizzata dalla competente
autorità straniera o da una rappresentanza consolare italiana dello
Stato ove risiede il preponente.
Il preponente entro trenta giorni deve dare comunicazione
all'ENASARCO dell'avvenuta cessazione di ciascun rapporto di agenzia
e rappresentanza commerciale, precisandone la data.
Articolo 5
Modalità di
iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio operanti in
forma associativa.
Qualora venga
conferito l'incarico di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice
civile ad agenti e rappresentanti di commercio operanti in forma
associativa, il preponente, utilizzando gli appositi moduli forniti
dall'ENASARCO o con altri mezzi, deve precisare per ciascuna
società, oltre ai dati di cui alle lettere a ) e c ) del precedente
art. 4, la denominazione o ragione sociale, la data di costituzione,
il numero di iscrizione al registro delle imprese, il numero di
iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato, la sede sociale ed ogni altro elemento ritenuto
necessario dall'ENASARCO ai fini dell'iscrizione.
Qualora nella società tutti i soci o parte di essi abbiano
responsabilità illimitata, il preponente deve fornire per ciascuno
dei soci illimitatamente responsabili i dati di cui al precedente
art. 4, lettere b ) e d ), allegando una dichiarazione sottoscritta
dagli stessi, relativa alle quote di ripartizione dei contributi di
cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.
Articolo 6
Gestione
dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia.
L'ENASARCO provvede
alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di
agenzia e di rappresentanza commerciale accantonata in costanza del
rapporto secondo le norme degli accordi economici collettivi.
L'accantonamento delle somme da versare a titolo di indennità di
scioglimento del contratto sulle provvigioni liquidate nel corso di
ogni anno solare va effettuato ai sensi e nei limiti degli A.E.C.;
il versamento deve essere accompagnato da una distinta compilata in
conformità a quanto stabilito per i contributi previdenziali dai
punti a ), b ), c ), d ), e ), f ), g ), secondo comma dell'art. 3
del presente regolamento.
Articolo 7
Misura minima e
massima dei contributi.
I massimali ed i
minimali annui di cui all'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12,
non sono frazionabili in relazione a periodi di durata del rapporto
di agenzia o rappresentanza commerciale inferiori all'anno solare;
per anno solare si intende ad ogni effetto il periodo compreso tra
il 1 gennaio ed il 31 dicembre.
All'atto del versamento dei contributi con il quale si raggiunge il
massimale annuo il preponente ne deve fornire espressa indicazione
nella distinta di accompagnamento o nelle successive distinte
relative allo stesso anno.
Qualora l'ammontare annuo delle somme, cui va commisurato il
contributo non abbia raggiunto il limite corrispondente al
contributo minimo, la differenza fra il minimale e l'entità dei
contributi maturati è a totale carico del preponente e deve essere
versata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto avvenuta per
qualsiasi motivo, il preponente è tenuto ad effettuare il versamento
dei contributi fino alla concorrenza del minimale per l'anno in
corso, salvo conguaglio con i contributi successivamente dovuti, in
dipendenza di affari andati a buon fine, dopo la cessazione del
rapporto.
Fino all'accredito sul conto individuale del contributo minimo
dovuto per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili la
ripartizione dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 6
della legge 2 febbraio 1973, n. 12, opera soltanto in parti uguali.
Articolo 8
Modalità di
ammissione alla contribuzione volontaria.
L'agente o
rappresentante di commercio in possesso dei requisiti di cui
all'art. 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, può essere ammesso
alla contribuzione volontaria solo per gli anni non coperti da
contribuzione obbligatoria per effetto di cessazione, temporanea o
definitiva, dell'attività.
L'agente o rappresentante di commercio che intenda proseguire
volontariamente il versamento dei contributi deve farne richiesta
entro due anni dal 1 gennaio successivo alla data di cessazione o
sospensione dell'attività.
Nella richiesta occorre specificare il cognome e nome, la data e il
luogo di nascita, l'indirizzo, il numero di matricola, la data di
cessazione temporanea o definitiva dell'attività, gli anni già
trascorsi per i quali si chiede di effettuare il versamento.
L'ENASARCO, a ricezione della domanda, provvede, dopo i necessari
accertamenti, o ad accogliere la domanda o a respingerla
motivatamente, indicando, nel primo caso, le misure minima o massima
di contribuzione entro le quali l'agente o rappresentante di
commercio può esercitare la sua scelta.
L'ENASARCO, nella determinazione della misura minima di
contribuzione, terrà conto che la stessa non può essere inferiore
all'ammontare minimo dei contributi fissato per il caso di obbligo
ad esercitare l'attività per un solo preponente in atto alla data
del versamento; nella determinazione della misura massima di
contribuzione terrà conto della media delle provvigioni liquidate
negli ultimi cinque anni, anche non consecutivi, secondo l'aliquota
complessiva in atto alla data di ciascun versamento.
La scelta della misura minima o
di quella massima è vincolante e irrevocabile e, pertanto, non potrà
successivamente essere modificata. Conseguentemente, qualora entro
il 30 novembre di ciascun anno il versamento volontario risulti
effettuato in misura inferiore all'ammontare del contributo
inizialmente prescelto dall'agente, l'anno non si intende coperto da
contribuzione e l'ENASARCO provvede alla restituzione dei contributi
in misura insufficiente. Nel caso invece che l'agente versi il
contributo volontario in misura superiore, l'Ente accetterà tale
versamento fino alla concorrenza della entità contributiva
prescelta, restituendo all'agente la somma versata in eccedenza
(1).
Per la determinazione delle "provvigioni liquidate" di cui al comma
precedente, verranno presi in considerazione i contributi degli
ultimi cinque anni, anche non consecutivi, pervenuti all'ENASARCO in
precedenza al 31 dicembre dell'anno in cui viene avanzata la domanda
da parte dell'agente o rappresentante di commercio.
In caso di variazione dell'aliquota complessiva o dell'ammontare
minimo dei contributi fissato per il caso di obbligo ad esercitare
l'attività per un solo proponente, l'ENASARCO darà tempestiva
comunicazione agli interessati della variazione del contributo
volontario da versare annualmente.
Entro il termine massimo di novanta giorni dall'accettazione
dell'ENASARCO, a pena di decadenza, l'agente o rappresentante di
commercio deve effettuare tale scelta su modulo predisposto
dall'ENASARCO, recante le seguenti indicazioni:
cifra di contributi volontari annui che l'agente o rappresentante di
commercio intende versare, compresa tra il minimo ed il massimo
indicati dall'ENASARCO;
impegno a versare le annualità future in un'unica soluzione entro il
31 marzo di ogni anno oppure in un massimo di quattro rate
trimestrali uguali la cui scadenza è fissata rispettivamente al 28
febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno;
impegno a dare immediata comunicazione all'ENASARCO dell'eventuale
ripresa dell'attività;
dichiarazione attestante di essere a conoscenza che, se per gli anni
coperti da contribuzione volontaria sono stati versati o verranno
versati contributi obbligatori da parte del preponente, i contributi
volontari versati, anche se già registrati sul conto individuale,
verranno dall'ENASARCO considerati come mai versati e restituiti,
salvo il diritto dell'ENASARCO al recupero di quanto comunque
corrisposto in dipendenza dei versamenti stessi.
Il modulo deve essere corredato da un atto notorio o dichiarazione
sostitutiva redatta presso il Comune di residenza, attestante, sotto
la personale responsabilità dell'agente o rappresentante di
commercio, che negli anni per i quali ha chiesto di essere ammesso
alla contribuzione volontaria non ha svolto attività di agenzia o
rappresentanza commerciale.
Contestualmente all'invio del modulo di cui all'ottavo comma del
presente articolo, l'agente o rappresentante di commercio ammesso
alla prosecuzione volontaria deve versare in un'unica soluzione i
contributi relativi a tutti gli anni per i quali è stato ammesso
alla prosecuzione volontaria stessa, compreso l'anno in corso anche
se non interamente trascorso.
Per le annualità future l'agente o rappresentante di commercio deve
comunque effettuare il versamento dei contributi volontari entro il
30 novembre di ciascun anno; qualora entro tale data non risulti
effettuato alcun versamento volontario l'anno non si intende coperto
da contribuzione.
Qualora entro la data di cui al comma precedente il versamento
volontario risulti effettuato in misura inferiore all'ammontare
minimo di contributi fissato per il caso di obbligo ad esercitare
l'attività per un solo preponente, l'anno non si intende parimente
coperto da contribuzione e l'ENASARCO provvede alla restituzione dei
contributi versati in misura insufficiente.
In nessun caso è ammessa la regolarizzazione tardiva dei contributi
da versare in regime di prosecuzione volontaria.
Gli agenti e rappresentanti di commercio che hanno almeno 5 anni di
anzianità contributiva e che avendo cessato temporaneamente o
definitivamente l'attività anteriormente al 1 gennaio 1973, non
siano in possesso dei requisiti per ottenere le prestazioni
previdenziali previste dalla legge n. 12 del 2 febbraio 1973,
possono esercitare il diritto all'effettuazione dei versamenti
volontari relativi agli anni non coperti da contributi obbligatori
per effetto di cessazione o sospensione dell'attività, presentano
domanda all'ENASARCO entro il 31 dicembre 1974 con le modalità
indicate nel presente articolo.
Articolo 9
Anzianità
contributiva.
Per anzianità
contributiva si intende il numero degli anni coperti da contributi
con riferimento all'anno per il quale i contributi sono stati
versati. Qualora i periodi non riflettano l'intero arco dell'anno,
ma solo una frazione di esso, l'anno di anzianità contributiva si
intende coperto per intero.
Articolo 10
Provvigioni
liquidate.
Per "provvigione
liquidata" si intende l'importo delle somme sulle quali sono stati
calcolati i contributi versati e pervenuta ai sensi dell'art. 6
della legge 2 febbraio 1973, n. 12.
Ai fini della determinazione dell'"anzianità contributiva" e delle
"provvigioni liquidate" i contributi dovuti per somme relative ad
affari andati a buon fine dopo la cessazione del rapporto di agenzia
o rappresentanza commerciale si intendono riferiti all'anno in cui
il rapporto è cessato.
Articolo 11
Determinazione
della più elevata media provvigionale.
Per la determinazione
della più elevata media provvigionale di cui all'art. 10 della legge
2 febbraio 1973, n. 12, si considerano i contributi accreditati per
ciascun anno sul conto dell'agente o rappresentante di commercio
nell'ultimo decennio a partire dall'ultimo versamento utile ai fini
della determinazione dell'anzianità contributiva.
Articolo 12
Domanda di
pensione di vecchiaia e decorrenza.
La domanda di
pensione di vecchiaia redatta su apposito modulo predisposto
dall'ENASARCO, compilata in ogni sua parte deve essere inoltrata a
mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno da trasmettere
esclusivamente alla sede dell'ENASARCO in Roma o presentata
direttamente agli Uffici centrali e periferici dell'ENASARCO.
A tutti i fini amministrativi, fa fede la data di inoltro della
raccomandata all'ufficio postale o quella risultante dalla ricevuta
rilasciata direttamente dall'ENASARCO.
Le pensioni le cui domande sono state inoltrate dopo il 1 gennaio
1973, per diritti acquisiti nel 1972 e anni precedenti, sono
liquidate come segue:
se la domanda è stata presentata entro un anno dalla data di
acquisizione del diritto, la pensione viene liquidata in base al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e
vengono corrisposti gli arretrati dal primo giorno del mese
successivo a quello di acquisizione del diritto stesso fino al 31
dicembre 1972; la pensione viene quindi riliquidata in base all'art.
31 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, con decorrenza 1 gennaio 1973
con l'inserimento nel calcolo di tutti i contributi pervenuti al 31
dicembre 1972;
se la domanda di pensione per diritti acquisiti nel 1972 e anni
precedenti è stata presentata oltre il termine di un anno, ma
comunque entro il 31 dicembre 1973, la pensione viene liquidata in
base al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n.
758, e viene calcolata con applicazione del coefficiente fissato
dalla tabella A ad esso allegata in relazione ad ogni anno di
ritardo, e avrà decorrenza dal 1 gennaio 1973. Viene comunque
corrisposta con la stessa decorrenza la pensione più elevata
risultante tra quella spettante in base al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e quella riliquidata in
base alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, con l'inserimento nel
calcolo di tutti i contributi pervenuti al 31 dicembre 1972;
se i requisiti per il conseguimento delle prestazioni siano stati
conseguiti entro il 31 dicembre 1972 e la domanda venga presentata
dopo il 31 dicembre 1973, la pensione, calcolata sulla base dei
contributi pervenuti entro il 31 dicembre 1972 e con l'applicazione
delle norme di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, decorre dal
primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dalla
domanda, maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto compreso tra
il 1 gennaio 1973 e la data di presentazione della domanda, in base
ai coefficienti di cui alla tabella A allegata alla legge 2 febbraio
1973, n. 12.
Articolo 13
Revisione delle
pensioni e liquidazioni dei supplementi di pensione.
L'ENASARCO provvede
d'ufficio alla revisione delle pensioni ed alla liquidazione dei
supplementi.
Il biennio per la revisione delle pensioni e per la liquidazione dei
supplementi si intende compiuto trascorsi due anni dalla data di
decorrenza della precedente liquidazione della pensione se
posteriore al 1 gennaio 1973 e dal 31 dicembre 1974 per tutte le
pensioni riliquidate ai sensi dell'art. 31 della legge 2 febbraio
1973, n. 12.
Formano oggetto di revisione di pensione i contributi pervenuti dopo
la data del conseguimento del diritto a pensione, afferenti a
periodi anteriori al 31 dicembre dell'anno di conseguimento del
diritto.
Qualora, in sede di revisione, per effetto di successivi versamenti,
cambi il decennio di riferimento e diminuisca la migliore media
triennale e risulti quindi dovuta una pensione in misura inferiore,
l'ENASARCO continuerà a corrispondere la pensione già in godimento.
Articolo 14
Domanda di
pensione di invalidità permanente.
La domanda di
pensione di invalidità permanente, totale o parziale, deve essere
inoltrata con le modalità di cui all'art. 12 del presente
regolamento.
La domanda deve essere corredata dal certificato redatto dal medico
di fiducia dell'agente o rappresentante di commercio sull'apposito
modulo predisposto dall'ENASARCO, recante la anamnesi, l'esame
obiettivo, la diagnosi e la quantificazione della riduzione della
capacità di guadagno in relazione all'attività svolta.
Qualora la domanda non venga presentata corredata dal certificato
medico o quest'ultimo non comprenda tutti i dati indicati dal
precedente comma, l'ENASARCO invita l'interessato a regolarizzare la
stessa nel termine di giorni trenta. Se entro tale termine
l'interessato non provvede al perfezionamento della domanda secondo
la richiesta avanzata dall'ENASARCO, la domanda stessa si considera
priva di ogni effetto.
Articolo 15
Accertamenti
sanitari e determinazione del grado di invalidità permanente.
Nell'accertamento
dello stato di invalidità permanente, il sanitario dell'ENASARCO
valuta la residua capacità di guadagno in relazione all'attività
svolta dall'agente o rappresentante di commercio tenendo conto anche
delle indicazioni risultanti dal certificato del medico di fiducia
dell'agente o rappresentante di commercio.
Qualora dagli accertamenti del sanitario dell'ENASARCO il grado di
invalidità permanente risulti non inferiore a quello indicato dal
medico di fiducia dell'agente o rappresentante di commercio, viene
accordata la pensione di invalidità permanente nella misura
corrispondente al grado di invalidità permanente indicato nel
certificato medico presentato dall'agente o rappresentante di
commercio.
Qualora dagli accertamenti del sanitario dell'ENASARCO il grado di
invalidità permanente risulti inferiore a quello indicato nel
certificato medico prodotto dall'agente o rappresentante di
commercio, la pensione di invalidità permanente viene accordata
nella minor misura se il grado di invalidità permanente accertato
risulta almeno pari al 65% o viene respinta la domanda se
l'invalidità permanente risulta accertata in misura inferiore al
65%.
In caso di mancato accoglimento, o di accoglimento parziale della
domanda di pensione di invalidità permanente, ne viene data notizia
all'interessato che può chiedere la costituzione del collegio medico
di cui all'art. 16 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato dall'ENASARCO.
Articolo 16
Revisione della
pensione di invalidità permanente.
La revisione per
aggravamento della pensione di invalidità permanente parziale può
essere richiesta dall'interessato con le modalità di cui agli
articoli 14 e 15 del presente regolamento.
La revisione della pensione di invalidità permanente parziale o
totale può essere disposta d'ufficio dall'ENASARCO a seguito di
visita medica di controllo effettuata per accertare il permanere
dello stato di invalidità permanente nella corrispondente misura già
riconosciuta.
Nel caso in cui l'agente o rappresentante di commercio pensionato
per invalidità permanente totale abbia ripreso l'attività
lavorativa, deve comunicare immediatamente la data di ripresa
dell'attività all'ENASARCO che da quella stessa data provvede a
revocare la pensione e a ricostruire la posizione previdenziale,
fatto salvo il diritto dell'interessato ad ottenere il
riconoscimento dell'invalidità permanente parziale secondo le norme
di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento.
Qualora l'ENASARCO accerti d'ufficio la ripresa dell'attività
dell'agente o rappresentante di commercio pensionato per invalidità
permanente totale, revoca la pensione a far data dall'accertata
ripresa dell'attività e ricostruisce la posizione previdenziale
dello stesso salvo il diritto dell'interessato ad ottenere il
riconoscimento dell'invalidità permanente parziale secondo le norme
di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento.
Qualora in seguito ad accertamenti disposti dall'ENASARCO non
risulti confermata l'invalidità permanente totale, ma lo stato di
invalidità permane comunque in misura almeno pari al 65% della
capacità di guadagno, l'ENASARCO riduce l'importo della pensione in
proporzione al ridotto grado di invalidità permanente accertato.
Qualora, in seguito ad accertamenti disposti dall'ENASARCO, risulti
che l'invalidità permanente già riconosciuta in misura parziale si è
ridotta in misura inferiore o almeno pari al 65% della capacità di
guadagno, l'ENASARCO revoca o riduce l'importo della pensione in
proporzione al ridotto grado di invalidità permanente accertato.
Le rate di pensione o le quote di rata di pensione percepite
indebitamente debbono essere restituite all'ENASARCO.
Per la restituzione dell'importo dovuto dall'agente o rappresentante
di commercio può essere concessa, a giudizio dell'ENASARCO, una
rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate mensili.
Avverso i provvedimenti adottati dall'ENASARCO, l'interessato può
presentare ricorso ai sensi dell'art. 32 della legge 2 febbraio
1973, n. 12.
Articolo 17
Trasformazione
delle pensioni di invalidità permanente in pensioni di vecchiaia.
La pensione di
invalidità permanente parziale o totale è trasformata d'ufficio in
pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti previsti per
il diritto a pensione di vecchiaia. La pensione così trasformata
viene corrisposta con la garanzia, in ogni caso, del trattamento più
favorevole tra quello della pensione di invalidità permanente già in
godimento e quello della pensione di vecchiaia.
Articolo 18
Domanda e
decorrenza della pensione ai superstiti.
Per la presentazione
delle domande di pensione indirette e di reversibilità valgono le
norme di cui al precedente art. 12. Le domande devono essere
corredate oltre che dal certificato di morte dell'agente o
rappresentante di commercio dai seguenti documenti:
a ) per il coniuge: certificato di matrimonio e atto notorio, o
dichiarazione sostituiva, attestante l'inesistenza di separazione
legale per colpa del coniuge nonchè, per il caso che superstite sia
il marito, la sua vivenza a carico della moglie e l'inabilità al
lavoro;
b ) per i figli legittimi ed equiparati di età inferiore ai 18 anni:
certificato di stato di famiglia all'epoca del decesso dell'agente o
rappresentante di commercio; per i figli inabili di età superiore ai
18 anni: certificato di inabilità al lavoro; per i figli studenti
rispettivamente fino al 21° o al 26° anno di età: certificato di
iscrizione e frequenza ad una scuola media o professionale o
all'università;
c ) per i genitori ed equiparati: certificato di nascita e atto
notorio, o dichiarazione sostitutiva, attestante che non sono
titolari di pensione e che erano a carico dell'agente o
rappresentante di commercio alla data della morte, ed attestante,
inoltre, che mancano o non hanno diritto a pensione i superstiti di
cui al precedenti punti a ) e b );
d ) per i fratelli celibi e le sorelle nubili: certificato di
nascita con indicazione della paternità; atto notorio o
dichiarazione sostitutiva attestante che non sono titolari di
pensione e che erano a carico dell'agente o rappresentante di
commercio alla data della morte, ed attestante, inoltre, che mancano
o non hanno diritto a pensione i superstiti di cui ai precedenti
punti a ), b ) e c ); certificato di inabilità al lavoro.
Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno
del mese successivo a quello della morte dell'agente o rappresentate
di commercio, salvo, per le pensioni indirette per le quali il
requisito dell'anzianità contributiva si perfezioni posteriormente
all'evento per affetto di versamenti successivi. Il minimo dei 15/40
si applica alle pensioni liquidate in base al primo, secondo, terzo
comma dell'art. 10 dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12.
I versamenti pervenuti dopo la data del decesso dell'agente o
rappresentante di commercio sono considerati utili ai fini
dell'applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 18
della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a la nuova pensione decorre dal
primo giorno del mese successivo alla data del versamento che ha
reso possibile la liquidazione del minimo dei 15/40.
A richiesta dell'ENASARCO i superstiti devono presentare la
documentazione attestante la permanenza dei requisiti per il diritto
a pensione.
In ogni caso i superstiti titolari di pensione devono immediatamente
comunicare all'ENASARCO eventuali variazioni nella sussistenza dei
requisiti fissati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12, per il diritto
a pensione.
Articolo 19
Corresponsione
della tredicesima mensilità.
La tredicesima
mensilità è corrisposta in misura proporzionale ai mesi dell'anno
per i quali deve essere erogata la pensione.
Articolo 20
Variazione della
misura delle pensioni in rapporto al costo della vita.
Qualora l'aumento
percentuale dell'indice del costo della vita, calcolato
dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile
delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, raggiunga la
misura del 12% rispetto all'indice determinato alla data del 1
gennaio 1972, la misura delle pensioni viene variata con decorrenza
dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data indicata nel
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con il
quale è stata accertata la variazione percentuale.
Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1972
vengono aumentate per l'intera aliquota stabilita con il decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con la decorrenza
stabilita come dal precedente comma.
Le pensioni liquidate nel periodo intercorrente tra la data del 1
gennaio 1972 e la data di decorrenza della variazione percentuale
vengono maggiorate in misura proporzionale ridotta in relazione al
numero dei semestri interi compresi fra la data di decorrenza della
pensione e il 1 gennaio o il 1 luglio successivi alla data di
decorrenza della variazione.
La variazione della misura della pensione in relazione alle norme
del presente articolo si applica sulle pensioni in godimento
anteriormente alla data di decorrenza della variazione stessa anche
se la pensione è stata riliquidata con decorrenza 1 gennaio 1973 ai
sensi dell'art. 31 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.
Sull'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidità
permanente totale ed ai superstiti di cui all'art. 26 della legge 2
febbraio 1973, n. 12, indipendentemente dalla data di decorrenza
della pensione in godimento, si applica l'intera aliquota
percentuale fissata dal decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale con il quale è stata accertata la variazione.
Le successive variazioni delle pensioni in rapporto al costo della
vita sono calcolate a partire dalla data di decorrenza della
precedente variazione.
Articolo 21
Debiti degli
agenti e rappresentanti di commercio verso l'ENASARCO.
Le somme dovute
all'ENASARCO per prestazioni indebitamente percepite vengono gravate
da interessi legali salvo che l'indebita percezione sia dovuta ad
errore dell'ENASARCO.
L'ENASARCO ha facoltà di procedere al recupero delle somme di cui al
precedente comma anche mediante rateizzazione concessa fino ad un
massimo di 36 rate mensili.
In sede di riliquidazione della pensione a norma dell'art. 31 della
legge 2 febbraio 1973, n. 12, si procede alla trattenuta del residuo
debito ed ove questi non risultasse completamente estinto,
l'ENASARCO ha facoltà di concedere la rateizzazione per la
differenza ancora dovuta fino ad un massimo di 36 rate mensili.
Articolo 22
Riliquidazione
delle pensioni.
Per la riliquidazione
delle pensioni in atto, il raffronto tra la pensione determinata in
base al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n.
758, e quella determinata in base alla legge 2 febbraio 1973, n. 12,
viene effettuato tenendo conto di tutti i contributi pervenuti al 31
dicembre 1972.
Articolo 23
Vigilanza sugli
adempimenti contributivi.
In applicazione del
secondo e terzo comma dell'art. 35 della legge 2 febbraio 1973, n.
12, il preponente è obbligato a dare all'ENASARCO e, per esso, ai
suoi dipendenti all'uopo incaricati le notizie, documentate,
relative alle provvigioni e ad ogni altra somma dovuta in dipendenza
del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale.
Il preponente deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri
contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia
complementare nonchè i chiarimenti necessari per dimostrare
l'esattezza dei versamenti effettuati.
Ai fini di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei
contributi versati, l'ENASARCO può richiedere la presentazione degli
originali dei conti provvigioni, dei documenti contabili relativi
all'attività svolta dagli agenti o dai rappresentanti di commercio,
nonchè dei mandati di agenzia o rappresentanza commerciale.
Gli incaricati della vigilanza debbono, a richiesta, presentare un
documento di riconoscimento rilasciato dall'ENASARCO.
L'ENASARCO, a mezzo dei suoi incaricati, ha diritto di trarre copia
conforme dei documenti comunque interessanti il rapporto di agenzia
e rappresentanza commerciale; dette copie devono essere
controfirmate dal preponente.
Degli accertamenti effettuati gli incaricati della vigilanza
redigono verbale che deve essere controfirmato dal preponente, il
quale ha diritto di far inserire in esso le dichiarazioni che
ritiene opportune. In caso di rifiuto da parte del preponente a
firmare il verbale, l'incaricato dell'ENASARCO ne fa menzione nello
stesso precisandone il motivo.
Qualora l'ENASARCO, direttamente o attraverso i suoi incaricati,
richieda la presentazione degli originali dei conti provvigioni
questi possono essere sostituiti da copie fotostatiche autenticate o
da dichiarazioni dei preponenti autenticate dalle quali risultino le
somme dovute trimestralmente agli agenti e rappresentanti di
commercio.
Articolo 24
Contributi
liquidati e liquidazioni integrative.
Non sono utili, per
la determinazione della "anzianità contributiva" e delle
"provvigioni liquidate" di cui all'art. 9, secondo comma, lettere a
) e b ), della legge 2 febbraio 1973, n. 12, i contributi
interamente liquidati ed i contributi che, anche se pervenuti
posteriormente alla data di richiesta di liquidazione, avrebbero
dovuto comunque essere liquidati; questi ultimi formano oggetto di
liquidazione integrativa.
Articolo 25
Ricostruzione
delle posizioni previdenziali liquidate dopo l'8 luglio 1970.
Gli agenti e i
rappresentanti di commercio che, avendo omesso di esercitare in
precedenza all'8 luglio 1970 la facoltà di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e
che, esclusivamente per tale ragione non abbiano raggiunto i 15 anni
di anzianità contributiva minima necessaria per conseguire il
diritto alla pensione di vecchiaia e che abbiano pertanto richiesto
ed ottenuto la liquidazione parziale o totale del proprio conto
previdenziale dopo l'8 luglio 1970, possono, previo rimborso del
capitale liquidato, ricostruire la posizione previdenziale esistente
alla data della liquidazione stessa.
Gli agenti e rappresentanti di commercio che ai sensi del precedente
comma intendano provvedere al rimborso del capitale liquidato,
debbono, pena la decadenza ad ottenere la ricostruzione della
posizione previdenziale, farne richiesta all'ENASARCO entro il 31
dicembre 1974 ed entro lo stesso termine effettuare il relativo
versamento in unica soluzione.
L'ENASARCO provvede alla ricostruzione della posizione previdenziale
ai sensi dell'art. 39 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, ed alla
data in cui è pervenuto il completo rimborso del capitale liquidato
si intendono conseguiti i requisiti per le prestazioni.
Articolo 26
Liquidazione
contributi versati in applicazione dell'accordo economico collettivo
30 giugno 1938 per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti
come società a responsabilità limitata o società per azioni.
Per gli agenti e
rappresentanti di commercio operanti in forma associativa quale
società per azioni o società a responsabilità limitata e per i quali
in relazione alle norme di cui all'accordo economico collettivo 30
giugno 1938 sono stati versati i contributi nella misura del 6%
delle provvigioni liquidate comprensivo del 3% a carico del
preponente quale percentuale sostitutiva dell'indennità risoluzione
rapporto, non si applica il disposto di cui all'art. 38 della legge
2 febbraio 1973, n. 12.
Per gli agenti e rappresentanti di commercio che come sopra svolgono
o hanno svolto l'attività quali società a responsabilità limitata o
società per azioni l'ENASARCO, a cessazione dei rapporti con i
preponenti che hanno effettuato i versamenti in applicazione
dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1938, provvede alla
liquidazione in favore degli aventi diritto.
Articolo 27
Sanzioni
amministrative.
Le sanzioni
amministrative di cui all'art. 33, secondo comma, della legge 2
febbraio 1973, n. 12, previste a carico del preponente per le
inadempienze contemplate dalla predetta legge possono essere
graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme citate sulla
base di criteri di carattere generale da determinarsi dal Consiglio
di amministrazione dell'ENASARCO.
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(1) Comma aggiunto dalla delibera ENASARCO approvata con
D.M. 9 maggio 1990
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