Decreto Ministeriale 18 ottobre 1974 - Adeguamento delle pensioni a carico
dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio.
Articolo 1
A decorrere dal 1° luglio
1974, le pensioni poste a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio, ivi compresi i trattamenti minimi,
liquidate anteriormente al 1° aprile 1973, sono aumentate nella misura del
12,2% del loro ammontare.
Per le pensioni liquidate posteriormente al 31 marzo 1973, si applicano le
disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 24 della legge 2 febbraio
1973, n. 12, salvo quanto previsto dall'art. 20, quinto comma, del decreto
ministeriale 20 febbraio 1974.
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