Legge 15 maggio 1986, n. 190 -
Modifica dell'art. 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente
disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.
Art. 1
1. L'art. 10 della
legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente: <<Art. 10.
-- Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o
rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, alla
data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti
nei ruoli, transitorio ed effettivo, previsti dalla legge 12 marzo
1968, n. 316. Hanno, altresì, diritto ad essere iscritti nel
ruolo, a domanda, gli agenti e rappresentanti di commercio e i
legali rappresentanti delle società, comprese quelle costituite ai
sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985, n. 17, in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione
nell'elenco effettivo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, anche
se non hanno presentato la domanda di passaggio dall'elenco
transitorio a quello effettivo durante la vigenza della predetta
legge. é prorogata -- fino alla nomina delle commissioni di cui ai
precedenti articoli 4 e 8, da istituire entro e non oltre il 30
giugno 1986 -- l'attività delle commissioni provinciali e centrali
istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316, sia per
l'esame delle domande presentate entro il 5 giugno 1985, da
esaminare ai sensi della citata legge, sia per l'esame delle domande
presentate successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985>>.
2. In ogni caso le domande presentate entro il 5 giugno 1985 vanno
esaminate ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316.
Art. 2.
La lettera d)
dell'art. 5, comma primo, della legge 3 maggio 1985, n. 204, è
sostituita dalla seguente: <<d avere assolto gli impegni
derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al
momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo
titolo>>.
Art. 3.
I procacciatori
d'affari possono partecipare ai corsi di cui all'art. 5, secondo
comma, punto 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, purchè iscritti
al registro ditte istituito presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
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