Decreto legislativo 15 febbraio 1999,
n. 65 - Adeguamento della disciplina relativa agli agenti
commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva
86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986.
Art. 1
1. Il secondo comma
dell'art. 1742 del codice civile, aggiunto dall'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, è sostituito dal
seguente: <<Il contratto deve essere provato per iscritto.
Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla
stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle
clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.>>.
Art. 2
1. Il primo comma
dell'art. 1746 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi
del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve
adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni
ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le
condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra
informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. é
nullo ogni patto contrario.>>.
Art. 3
1. L'art. 1748 del
codice civile, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo
10 settembre 1991, n. 303, è sostituito dal seguente:
<<Art. 1748 (Diritti
dell'agente). - Per tutti gli affari conclusi durante il contratto
l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata
conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta
anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente
aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso
tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti
riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la
data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al
preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono
conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del
contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente
all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta
solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze
risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta
all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha
eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al
contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente,
al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il
terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora
il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il
preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in
parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte
ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata
dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L'agente è
tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e
nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il
preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al
preponente. é nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.>>.
Art. 4
1. L'art. 1749 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 1749
(Obblighi del preponente). - Il preponente, nei rapporti con
l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a
disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai
beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni
necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire
l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il
volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a
quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il
preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine
ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata
esecuzione di un affare procuratogli. Il preponente consegna
all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi
l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale
esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali
in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.
Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere
effettivamente pagate all'agente. L'agente ha diritto di esigere
che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per
verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare
un estratto dei libri contabili. é nullo ogni patto contrario alle
disposizioni del presente articolo.>>.
Art. 5
1. Il primo comma
dell'art. 1751 del codice civile, primo alinea, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n.
303, è sostituito dal seguente: <<All'atto della cessazione del
rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente
un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:>>.
2. Dopo l'ultimo
comma dell'art. 1751 del codice civile, come sostituito dall'art. 4
del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, e come modificato
dal comma 1, è inserito il seguente:
<<L'indennità è
dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.>>.
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