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Decreto del Presidente della Repubblica
11 dicembre 1987, Variazione dei massimali annui delle provvigioni
percepite dagli agenti e rappresentanti di commercio ai fini del
calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio.
I limiti massimali annui
delle provvigioni da assoggettare a contribuzione sono così elevati:
1) dal 1° gennaio 1988:
a L. 30.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia
impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente, ed a L.
16.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso;
2) dal 1° gennaio 1989:
a L. 34.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia
impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente, ed a L.
20.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso.
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