Decreto legislativo 10 settembre
1991, n. 303 - Attuazione della direttiva 86/653/CEE, relativa al
coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della legge 29
dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)
Art. 1
1. Dopo il comma
primo dell'art. 1742 del codice civile è inserito il seguente:
<<Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del
contratto dalla stessa sottoscritto.>>.
Art. 2
1. La rubrica
dell'art. 1748 del codice civile è sostituita dalla seguente:
<<Diritti dell'agente ed obblighi del preponente>>.
2. Dopo il comma
secondo dell'art. 1748 del codice civile è inserito il seguente:
<<L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche
dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto
soprattutto dell'attività da lui svolta.>>.
3. Dopo l'ultimo
comma dell'art. 1748 del codice civile sono aggiunti i seguenti:
<<Il preponente deve porre a disposizione dell'agente la
documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e
fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del
contratto; in particolare avvertire l'agente, entro un termine
ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni
commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente
avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre
informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione
o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare
procuratogli. Il preponente consegna all'agente un estratto conto
delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese
successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state
acquisite. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base
ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il
medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere
effettivamente pagate all'agente. L'agente ha diritto di esigere
che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un
estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo
delle provvigioni liquidate.>>.
Articolo 3
1. L'art. 1750 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 1750 (Durata
del contratto o recesso). -- Il contratto di agenzia a tempo
determinato che continui ad essere eseguito dalle parti
successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Se il contratto di agenzia è a tempo
indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto
stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito. Il
termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese
per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo
anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi
per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi
per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti
possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il
preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a
carico dell'agente. Salvo diverso accordo tra le parti, la
scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo
giorno del mese di calendario.>>.
Articolo 4
1. L'art. 1751 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 1751
(Indennità in caso di cessazione del rapporto). -- All'atto della
cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere
all'agente un'indennità se ricorra almeno una delle seguenti
condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al
preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti
esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi
derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale
indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso,
in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano
dagli affari con tali clienti. L'indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza
imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente
recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da
circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili
all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può
più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione
dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente,
l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù
del contratto d'agenzia. L'importo dell'indennità non può superare
una cifra equivalente ad un'indennità calcolata sulla base della
media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi
cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla
media del periodo in questione. La concessione dell'indennità non
priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei
danni. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal
presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del
rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far
valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente
articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.>>.
Articolo 5
1. Dopo l'art. 1751
del codice civile è inserito il seguente:
<<Art. 1751-bis
(Patto di non concorrenza). -- Il patto che limita la concorrenza da
parte dell'agente dopo lo scioglimento del con tratto deve farsi per
iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere
di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di
agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi
all'estinzione del contratto.>>.
Articolo 6
1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla
data del 1º gennaio 1990, a decorrere dal 1º gennaio 1994.
2. Salvo quanto
previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano
a decorrere dal 1º gennaio 1993.
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