Dir. 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 - Direttiva del Consiglio
relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti
gli agenti commerciali indipendenti
(Pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. 382. Entrata in
vigore il 23 dicembre 1986).
Il Consiglio delle
Comunità europee,
visto il trattato
che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 57,
paragrafo 2, e
l'articolo 100, vista la proposta della Commissione, visto il parere
del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e
sociale, considerando che la direttiva 64/224/CEE ha soppresso le
restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione
dei servizi per le attività degli intermediari del commercio,
dell'industria e dell'artigianato;
considerando che le
differenze tra le legislazioni nazionali in materia di
rappresentanza commerciale
influenzano sensibilmente all'interno della Comunità le condizioni
di concorrenza e l'esercizio della professione e possono
pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle
loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle
operazioni commerciali; che d'altro canto, tali differenze sono di
natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il
funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un
preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri
diversi;
considerando che gli
scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni
analoghe a quelle di un mercato unico, il che impone il
ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura
necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a
questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche
se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza
commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di
conseguenza all'armonizzazione proposta; considerando, a tale
proposito, che i rapporti giuridici tra l'agente commerciale e il
preponente devono essere presi in considerazione con priorità;
considerando che è opportuno ispirarsi ai princìpi dell'articolo 117
del trattato e procedere ad una armonizzazione nel progresso della
legislazione degli Stati membri concernente gli agenti commerciali;
considerando che
devono essere concessi termini transitori supplementari a taluni
Stati membri che devono compiere sforzi particolari per adeguare le
loro regolamentazioni alle esigenze della presente direttiva in
particolare per quanto riguarda l'indennità dopo l'estinzione del
contratto tra il committente e l'agente commerciale,
ha adottato la
presente direttiva:
Capitolo I (Campo di applicazione)
Art. 1
1. Le misure di
armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i
loro preponenti.
2. Ai sensi della
presente direttiva per agente commerciale si intende la persona che,
in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera
permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata
preponente, la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e
di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.
3. Per evitare
qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi della presente
direttiva non può essere in particolare:
- una persona che,
in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o
associazione;
- un socio che è
legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci,
- un amministratore
giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento.
Art. 2
1. La presente
direttiva non si applica:
- agli agenti
commerciali non retribuiti per la loro attività,
- agli agenti
commerciali nella misura in cui essi operino nell'ambito delle
camere di commercio o sui
mercati di materie prime,
- all'organismo
conosciuto sotto il nome Crown Agents for overseas Governments and Administrations,
quale è stato istituito nel Regno Unito in virtù della legge del
1979 relativa ai Crown Agents, o alle sue filiali.
2. Ogni Stato membro
può prevedere che la direttiva non si applichi alle persone che
svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie
secondo la legge di tale Stato membro.
Capitolo II (Diritti e obblighi)
Art. 3
1. L'agente
commerciale deve, nell'esercizio della propria attività, tutelare
gli interessi del preponente e agire
con lealtà e buona fede.
2. In particolare,
l'agente commerciale deve:
a) adoperarsi
adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari
di cui è incaricato;
b) comunicare al
preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone;
c) attenersi alle
istruzioni ragionevoli impartite dal preponente.
Art.4
1. Nei suoi rapporti
con l'agente commerciale, il preponente deve agire con lealtà e
buona fede.
2. In particolare,
il preponente deve:
a) mettere a
disposizione dell'agente commerciale la documentazione necessaria
relativa alle merci in questione;
b) procurare
all'agente commerciale le informazioni necessarie all'esecuzione del
contratto di agenzia, in particolare avvertire l'agente commerciale
entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle
operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che
l'agente commerciale avrebbe normalmente potuto attendersi.
3. Il preponente
deve inoltre informare l'agente commerciale entro un termine
ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata
esecuzione di un affare procuratogli.
Art. 5
Le parti non possono
derogare agli articoli 3 e 4.
Capitolo III (Retribuzioni)
Art. 6
1. In assenza di un
accordo in proposito fra le parti e fatta salva l'applicazione delle
disposizioni obbligatorie degli Stati membri relative al livello
delle retribuzioni, l'agente commerciale ha diritto ad una
retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua
attività e per la rappresentanza delle merci che sono oggetto del
contratto di agenzia. In mancanza di tali usi, l'agente commerciale
ha diritto a una retribuzione ragionevole che tenga conto di tutti
gli elementi connessi con l'operazione.
2. Tutti gli
elementi della retribuzione che variano secondo il numero o il
valore degli affari sono considerati come costituenti una
provvigione ai sensi della presente direttiva.
3. Gli articoli da 7
a 12 non si applicano nella misura in cui l'agente commerciale non
sia retribuito totalmente o parzialmente mediante provvigione.
Art. 7
1. Per un'operazione
commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l'agente
commerciale ha diritto alla provvigione:
a) quando
l'operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o
b) quando
l'operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva
precedentemente acquisito come
cliente per operazioni dello stesso tipo.
2. Per un'operazione
conclusa durante il contratto di agenzia l'agente commerciale ha
parimenti diritto alla provvigione
- quando è
incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di
persone,
- quando gode di un
diritto d'esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo
di persone, e l'operazione è stata conclusa con un cliente
appartenente a tale zona o a tale gruppo. Gli Stati membri devono
inserire nella loro legislazione una delle possibilità cui ai due
precedenti trattini.
Art. 8
Per un'operazione
commerciale conclusa dopo l'estinzione del contratto di agenzia,
l'agente commerciale ha diritto alla provvigione;
a) se l'operazione è
dovuta soprattutto al risultato dell'attività da lui svolta durante
il contratto di agenzia e se l'operazione è conclusa entro un
termine ragionevole dopo l'estinzione del contratto, o
b) se, conformemente
alle condizioni di cui all'articolo 7, l'ordinazione effettuata dal
terzo è stata ricevuta dal preponente o dall'agente commerciale
prima dell'estinzione del contratto di agenzia.
Art. 9
L'agente commerciale
non ha diritto alla provvigione di cui all'articolo 7, se questa è
dovuta all'agente precedente a norma dell'articolo 8, a meno che non
risulti dalle circostanze che è equo dividere la provvigione tra gli
agenti commerciali.
Art. 10
1. La provvigione è
acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi
seguenti:
a) il preponente ha
eseguito l'operazione,
b) il preponente
dovrebbe aver eseguito l'operazione in virtù dell'accordo concluso
con il terzo,
c) il terzo ha
eseguito l'operazione.
2. La provvigione è
acquisita al più tardi quando il terzo ha eseguito la sua parte
dell'operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente
avesse eseguito la sua.
3. La provvigione è
pagata al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre
nel quale è stata acquisita.
4. Non si può
derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento
dell'agente commerciale.
Art. 11
1. Il diritto alla
provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui:
- sia certo che il
contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito e
- la mancata
esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.
2. Le provvigioni
già riscosse dall'agente commerciale sono rimborsate se il relativo
diritto è estinto.
3. Non si può
derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrimento dell'agente
commerciale.
Art. 12
1. Il preponente
consegna all'agente commerciale un estratto conto delle provvigioni
dovute, al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al
trimestre nel corso del quale esse sono acquisite. Questo estratto
conto indica tutti gli elementi essenziali in base ai quali è stato
effettuato il calcolo delle provvigioni.
2. L'agente
commerciale ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le
informazioni, in particolare un
estratto dei libri contabili, a disposizione del preponente,
necessarie per verificare l'importo delle provvigioni che gli sono
dovute.
3. Non si può
derogare mediante accordo ai paragrafi 1 e 2 a detrimento
dell'agente commerciale.
4. Questa direttiva
non interferisce nelle disposizioni interne degli Stati membri che
riconoscono all'agente commerciale un diritto di controllo sui libri
contabili del preponente.
Capitolo IV (Conclusione e estinzione del contratto di agenzia)
Art. 13
1. Ogni parte ha il
diritto di chiedere ed ottenere dall'altra parte un documento
firmato, riproducente il contenuto del contratto di agenzia,
comprese le clausole addizionali. Tale diritto è irrinunciabile.
2. Nonostante il
paragrafo 1, uno Stato membro può prescrivere che un contratto di
agenzia sia valido solo se documentato per iscritto.
Art. 14
Un contratto di
agenzia a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle
due parti dopo la scadenza del suo termine, si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
Art. 15
1. Se il contratto
di agenzia è concluso a tempo indeterminato, ciascuna parte può
recedervi mediante preavviso.
2. Il termine di
preavviso è di un mese per il primo anno del contratto di agenzia,
di due mesi per il secondo anno iniziato, di tre mesi per il terzo
anno iniziato e per gli anni successivi. Le parti non possono
concordare termini più brevi.
3. Gli Stati membri
possono fissare a quattro mesi il termine di preavviso per il quarto
anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto
anno e per tutti gli anni successivi. Essi possono stabilire che le
parti non possono concordare termini più brevi.
4. Se le parti
concordano termini più lunghi di quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 il
termine di preavviso che deve rispettare il preponente non deve
essere più breve di quello che deve rispettare l'agente commerciale.
5. A condizione che
le parti non abbiano concordato diversamente, la fine del termine di
preavviso deve coincidere con la fine di un mese civile.
6. Il presente
articolo si applica ai contratti di agenzia a tempo determinato
trasformatisi, in virtù dell'articolo 14, in contratti a tempo
indeterminato, fermo restando che per calcolare il termine di
preavviso si deve tener conto del termine precedente.
Art. 16
La presente
direttiva non può interferire nella legislazione degli Stati membri
qualora quest'ultima preveda l'estinzione immediata del contratto di
agenzia:
a) per
l'inadempienza di una delle parti nell'esecuzione di tutti o parte
dei suoi obblighi;
b) in caso di
insorgenza di circostanze eccezionali.
Art. 17
1. Gli Stati membri
prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale,
dopo l'estinzione del contratto, un'indennità in applicazione del
paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del
paragrafo 3.
2. a) L'agente
commerciale ha diritto ad un'indennità se e nella misura in cui:
- abbia procurato
nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli
affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora
sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di
tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del
caso, in particolare delle
provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli
affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali
circostanze comprendano anche l'applicazione o no di un patto di non
concorrenza ai sensi dell'articolo 20.
b) L'importo
dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad
un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle
retribuzioni riscosse dall'agente commerciale negli ultimi cinque
anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media
del periodo in questione.
c) La concessione
dell'indennità non priva l'agente della facoltà di chiedere un
risarcimento dei danni.
3. L'agente
commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli
dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale
pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto
avvenuta in condizioni
- che privino
l'agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la
normale esecuzione del
contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi
sostanziali in connessione con l'attività dell'agente commerciale;
- e/o che non
abbiano consentito all'agente commerciale di ammortizzare gli oneri
e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietro
raccomandazione del preponente.
4. Il diritto
all'indennità di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del
pregiudizio di cui al paragrafo 3 sorge anche quando l'estinzione
del contratto avviene in seguito al decesso dell'agente commerciale.
5. L'agente
commerciale perde il diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 o
alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso
di notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del
contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti.
6. La Commissione
sottopone al Consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla notifica
della direttiva, una relazione dedicata all'attuazione del presente
articolo e gli sottopone, se del caso, proposte di modifica.
Art. 18
L'indennità o la
riparazione ai sensi dell'articolo 17 non sono dovute:
a) quando il
preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile
all'agente commerciale, la
quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la
risoluzione immediata del contratto;
b) quando l'agente
commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia
giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da
circostanze attribuibili all'agente commerciale: età, infermità o
malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta
la prosecuzione dell'attività;
c) quando, ai sensi
di un accordo con il preponente, l'agente commerciale cede ad un
terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto
d'agenzia.
Art. 19
Le parti non possono
derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18
a detrimento
dell'agente commerciale.
Art. 20
1. Ai fini della
presente direttiva la Convenzione che stabilisce una limitazione
dell'attività professionale
dell'agente commerciale dopo l'estinzione del contratto, è
denominata patto di non concorrenza.
2. Un patto di non
concorrenza è valido solo nella misura in cui:
a) sia stipulato per
iscritto; e
b) riguardi il
settore geografico o il gruppo di persone e il settore geografico
affidati all'agente commerciale, nonché le merci di cui l'agente
commerciale aveva la rappresentanza ai sensi del contratto.
3. Il patto di non
concorrenza è valido solo per un periodo massimo di due anni dopo
l'estinzione del contratto.
4. Il presente
articolo lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale
che apportano altre restrizioni alla validità o all'applicabilità
dei patti di non concorrenza o prevedono che i tribunali possano
attenuare le obbligazioni delle parti risultanti da tali accordi.
Capitolo V (Disposizioni generali e finali)
Art. 21
Nessuna disposizione
della presente direttiva può obbligare uno Stato membro a prevedere
una divulgazione di dati che sia contraria all'ordine pubblico.
Art. 22
1. Gli Stati membri
mettono in vigore anteriormente al 1° gennaio 1990 le disposizioni
necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne
informano immediatamente la Commissione. Queste misure si applicano
almeno ai contratti conclusi dopo la loro entrata in vigore. Esse si
applicano, al più tardi il 1° gennaio 1994, ai contratti in corso.
2. A decorrere dalla
notifica della presente direttiva gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di carattere
legislativo, regolamentare o amministrativo che
adottano nel campo della presente direttiva.
3. Tuttavia per
quanto concerne l'Irlanda ed il Regno Unito, la data del 1° gennaio
1990 di cui al paragrafo 1 è sostituita dal 1° gennaio 1994.
Per quanto concerne
l'Italia tale data è sostituita dal 1° gennaio 1993 per gli obblighi
derivanti dall'articolo 17.
Art. 23
Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva.
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