Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001
n. 218, Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto,
a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
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Articolo 1.
Disciplina
delle vendite sottocosto
1. Nel presente regolamento si
intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o
più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello
risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del
valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla
natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o
contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché
documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15,
comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. È vietata la vendita sottocosto
effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o
congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte,
detiene una quota superiore al cinquanta per cento della
superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della
provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore
merceologico di appartenenza.
3. Ai fini del comma 2 per gruppo si
intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una
società o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, ovvero all'interno della quale vi sia comunque la
possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.
4. La vendita sottocosto è una
modalità di effettuazione delle vendite di cui all'articolo 15,
comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Essa deve
essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno
dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre
volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere
una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze
oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore
a cinquanta.
5. Non può essere effettuata una
vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a
venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto
dell'anno.
6. Fatta salva l'applicazione del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, indipendentemente
dalla effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono
vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con
qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal
presente decreto.
7. Ai fini della individuazione di
una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un
prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai
consumatori alle casse.
8. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano alle vendite promozionali non
effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine
stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria
nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o
fallimentare.
9. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree
pubbliche.
Articolo 2.
Ammissibilità
1. È comunque consentito effettuare
la vendita sottocosto:
a) dei prodotti alimentari freschi e
deperibili;
b) dei prodotti alimentari qualora
manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di
quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione,
nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109;
c) dei prodotti tipici delle
festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la
data della loro celebrazione;
d) dei prodotti il cui valore
commerciale sia significativamente diminuito a causa di
modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o
di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi
prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative
relative alla loro produzione o commercializzazione;
e) dei prodotti non alimentari
difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la
sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un
parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti
naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per
dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano
stati concretamente utilizzati prima della vendita.
2. È altresì consentito effettuare
la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura
dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del
quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di
apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta
ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia
proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di
liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da
incidere sul carattere individuante della stessa.
3. Le vendite sottocosto di cui al
presente articolo non sono soggette alla comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 4.
Articolo 3.
Obblighi di
informazione al consumatore
1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del
1998, ai fini della garanzia della tutela e della corretta
informazione del consumatore, le vendite sottocosto previste dal
presente decreto sono effettuate nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) specifica comunicazione anche nel
caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del
locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei
prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e
del periodo temporale della vendita, nonché delle relative
circostanze nel caso dei prodotti di cui all'articolo 2, comma
1, lettere d) ed e);
b) inequivocabile identificazione
dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio
commerciale.
2. In caso di impossibilità a
rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di
cui al comma 1, lettera a), è immediatamente resa pubblica la
fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di
comunicazione.
3. Sono considerate ingannevoli, ai
sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni
di cui al comma 1, nel caso di vendita non effettivamente
effettuata sottocosto.
Articolo 4.
Monitoraggio
vendite sottocosto
1. L'Osservatorio Nazionale di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n.
114 del 1998, effettua il monitoraggio degli effetti del
presente regolamento sul sistema distributivo. Alle riunioni
dell'Osservatorio Nazionale in materia di sottocosto partecipa
un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, istituita dall'articolo 10 della legge n. 287 del 1990,
e un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni
imprenditoriali dell'industria maggiormente rappresentative.
2. L'Osservatorio presenta al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le
risultanze del monitoraggio relative al primo anno di vigenza
delle disposizioni del presente decreto, al fine della verifica
dell'efficacia delle medesime, entro novanta giorni. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmette, a
fini conoscitivi, le predette risultanze al Parlamento.
Articolo
5. Sanzioni
1. Ai sensi dell'articolo 22, comma
3, del decreto legislativo n. 114 del 1998, le violazioni delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, e
all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L.
6.000.000.
2. Chiunque effettua vendite
sottocosto al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 2,
commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
3. Ai sensi del predetto articolo
22, comma 2, in caso di particolare gravità o di recidiva può
essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la
sospensione dell'attività di vendita per un periodo non
superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia
stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel
medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento
in misura ridotta.
Articolo
6. Disposizioni finali
1. Resta ferma la competenza
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad
intervenire ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992.
2. Resta ferma la competenza
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel caso
di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che
abusa di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287. Resta ferma altresì, la
competenza del giudice ordinario, nel caso di vendita sottocosto
effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di
concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo
2598, comma primo, numero 3), del codice civile.
3. Le disposizioni contenute nel
presente decreto sono applicate a decorrere dal centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore.
II presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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